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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 25577/2024

Testo disponibile della fonte

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30507/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio e legale rappresentante di BE.RA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale come in atti -ricorrente– contro CAMERA di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 1607/2021depositata in data 1/06/2021.

R.g. n. 30507 del 2021; Ad. 22/03/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I fatti processuali di prime cure così risultano dalla sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1607/2021 pubbl icata il 1/06/2021: «con sentenza n. 2052 del 2018 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società BE.RA. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Camera di commercio di Vicenza in ragione delle condotte tenute da quest’ultima che non aveva tempestivamente comunicato alla BE.RA. la rinuncia alla domanda di arbitrato precedentemente proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, in particolare, dopo avere ripercorso lo svolgimento temporale dei fatti, in considerazione della documentazione depositata dalle parti, e avere rilevato la differenza, in base agli artt. 2 e 3 del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio, del procedimento arbitrale con il processo dinnanzi al Tribunale, dove l’instaurazione del contraddittorio è rimessa alle parti, mentre nel procedimento arbitrale è rimessa alla Camera arbitrale, riteneva che ai sensi dell’art. 3, comma 3, di detto Regolamento, sussistendo a carico della Camera arbitrale l’obbligo di comunicare entrambi gli atti introduttivi, sussistesse altresì l’obbligo di comunicare al convenuto la rinuncia all’arbitrato di controparte.

Al fine di accertare l’esistenza di un termine per adempiere a tale obbligo, il Tribunale, rilevato che l’art. 21 del Regolamento prevedeva l’obbligo delle parti di comunicare tempestivamente alla Segreteria della Camera arbitrale l’eventuale rinuncia agli atti, o l’intervenuta transazione, riteneva che analogo obbligo di tempestiva comunicazione fosse riscontrabile a carico della Camera arbitrale.

R.g. n. 30507 del 2021; Ad. 22/03/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] che tra la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] alla Camera di commercio di rinuncia all’arbitrato e quella della Camera di commercio a [OSCURATO:SOCIETA]. erano trascorsi 14 giorni, secondo il Tribunale era sussistente una responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta per avere operato con negligenza non potendo detto lasso di tempo essere ritenuto tempestivo.

Conseguentemente riconosceva alla società attrice, a titolo di danno, i costi dalla stessa sostenuti per difendersi nell’arbitrato introdotto e poi rinunciato».

La detta sentenza di primo grado venne impugnata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza.

La Corte territoriale ha, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ritenuto che la condotta della Camera di Commercio fosse stata tempestiva in punto di comunicazione della rinuncia all’arbitrato, in quanto effettuata in data 13/05/2014, ossia entro sette giorni lavorativi, computati a decorrere dal 2/05/20214 e ha, pertanto, riformando la sentenza di primo grado, rigettato la domanda proposta in prime cure e condannato BE.RA. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire alla Camera di Commercio di Vicenza le somme versate dalla predetta in esecuzione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale socio e legale rappresentante dellaBe.Ra. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Co r te territoriale , con un unico complesso motivo, contenente plurime censure.

Risponde con controricorso la Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Vicenza.

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 30507 del 2021; Ad. 22/03/2024; estensore: C. Valle

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo e propone censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.

Il motivo critica il percorso argomentativo della sentenza di secondo gradoaffermando che essa , a differenza di quello di primo grado, appare irrazionale e privo di alcuna coerenza logico-giuridica per avere la Corte d’ a ppello travisa to il contenuto di una prova documentale; giudicato su questione non dedotta in appello , e quindi coperta dal giudicato, e afferma to l’inesistenza di alcun obbligo di comunicazione in capo alla CCIAA, con conseguenze aberranti sul procedimento arbitrale; giudicato la « congruità del termine» sulla base di parametri estranei e fuorvianti, privi di nesso logico-giuridico con la realtà.

2. Le censure, promiscuamente proposte ai sensi del parametro del n. 4 dell’art. 360 del codice di rito non sono condivisibili.

In disparte dall’omesso riferimento alla violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto , al quale avrebbe dovuto essere correlato i l riferimento agli artt. 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., il Collegio ritiene che il riferimento compiuto dalla sentenza impugnata alla data del 2/05/2014 , quale giorno di decorrenza del termine per comunicare la rinuncia della controparte all’arbitrato non sia errato, o comunque arbitrario,in quanto quest a era la data in cui il telefax del rinunciante [OSCURATO:PERSONA] venne protocollato, pur essendo stato inviato, e verosimilmente ricevuto, in data 30/04/2014.

L’asserito travisamento di prova documentale ( ammesso che di ciò possa trattarsi alla stregua della più recente giurisprudenza nomofilattica:Sez.

U n. 5792 del 5/03/2024 Rv. 670391 - 01) non è, pertanto, riscontrabile.

A tanto consegue che il termine è stato legittimamente fatto decorrere dai giudici dell’appello dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto il Primo R.g. n. 30507 del 2021; Ad. 22/03/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] è, come noto, F esta N azionale , comportante la chiusura degli uffici pubblici.

Il riferimento , pure compiuto dalla sentenza della Corte territoriale, ai « giorni lavorativi » non è arbitrario, in quanto il criterio dei «giorni lavorativi» è comunque posto dal regolamento camerale, all’art. 31, con riguardo alla procedura di «A rbitrato rapido», che prevede il termine di cinque giorni entro il quale la Segreteria deve provvedere a effettuare comunicazioni, cosicché non appare incongruo il riferimento al termine di sette giorni lavorativi, che, ove computato a decorrere dal 2/05 /2014 conduce alla scadenza in data 14/05/2014, con conseguente rispetto complessivo del termine , posto che la rinuncia venne comunicata, come incontroverso, il 13/05/2014, e insussistenza del ritardo nell’adempimento.

L’avere assunto quale congruo parametro i giorni lavorativi costituisce, peraltro, un accertamento di fatto che la Corte d’appello ha compiuto, ed esso non è adeguatamente sindacato, posto che il riferimento è effettuato avendo a termine di paragone quanto previsto in un atto, il Regolamento camerale, per l’ A rbitrato rapido.

Il vizio relativo alla violazione del giudicato appare pure incoerentemente dedotto, posto che la camera di Commercio aveva contestato l’esistenza del termine di comunicazione come individuato dalla società Be.

Ra. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, aveva dedotto una diversa durata del termine, con ciò, evidentemente, mantenendo in vita la questione della congruità del termine stesso.

La sentenza d’appello resiste, pertanto, alla denuncia di mancanza di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente, avendo i giudici dell’impugnazione di merito adeguatamente espresso le ragioni della non condivisione della decisione di primo grado.

R.g. n. 30507 del 2021; Ad. 22/03/2024; estensore: C. Valle

3. Il ricorso è, pertanto, infondato, e deve, quindi, essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della parte ricorrent e , e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore della controparte.

Il rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se eventualmente dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente Ufficio di merito, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30507/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio e legale rappresentante di BE.RA. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale come in atti -ricorrente– contro CAMERA di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZIA n. 1607/2021depositata in data 1/06/2021. R.g. n. 30507 del 2021; Ad. 22/03/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I fatti processuali di prime cure così risultano dalla sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1607/2021 pubbl icata il 1/06/2021: «con sentenza n. 2052 del 2018 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società BE.RA. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Camera di commercio di Vicenza in ragione delle condotte tenute da quest’ultima che non aveva tempestivamente comunicato alla BE.RA. la rinuncia alla domanda di arbitrato precedentemente proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, in particolare, dopo avere ripercorso lo svolgimento temporale dei fatti, in considerazione della documentazione depositata dalle parti, e avere rilevato la differenza, in base agli artt. 2 e 3 del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio, del procedimento arbitrale con il processo dinnanzi al Tribunale, dove l’instaurazione del contraddittorio è rimessa alle parti, mentre nel procedimento arbitrale è rimessa alla Camera arbitrale, riteneva che ai sensi dell’art. 3, comma 3, di detto Regolamento, sussistendo a carico della Camera arbitrale l’obbligo di comunicare entrambi gli atti introduttivi, sussistesse altresì l’obbligo di comunicare al convenuto la rinuncia all’arbitrato di controparte. Al fine di accertare l’esistenza di un termine per adempiere a tale obbligo, il Tribunale, rilevato che l’art. 21 del Regolamento prevedeva l’obbligo delle parti di comunicare tempestivamente alla Segreteria della Camera arbitrale l’eventuale rinuncia agli atti, o l’intervenuta transazione, riteneva che analogo obbligo di tempestiva comunicazione fosse riscontrabile a carico della Camera arbitrale. R.g. n. 30507 del 2021; Ad. 22/03/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] che tra la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] alla Camera di commercio di rinuncia all’arbitrato e quella della Camera di commercio a [OSCURATO:SOCIETA]. erano trascorsi 14 giorni, secondo il Tribunale era sussistente una responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta per avere operato con negligenza non potendo detto lasso di tempo essere ritenuto tempestivo. Conseguentemente riconosceva alla società attrice, a titolo di danno, i costi dalla stessa sostenuti per difendersi nell’arbitrato introdotto e poi rinunciato». La detta sentenza di primo grado venne impugnata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza. La Corte territoriale ha, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ritenuto che la condotta della Camera di Commercio fosse stata tempestiva in punto di comunicazione della rinuncia all’arbitrato, in quanto effettuata in data 13/05/2014, ossia entro sette giorni lavorativi, computati a decorrere dal 2/05/20214 e ha, pertanto, riformando la sentenza di primo grado, rigettato la domanda proposta in prime cure e condannato BE.RA. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a restituire alla Camera di Commercio di Vicenza le somme versate dalla predetta in esecuzione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale socio e legale rappresentante dellaBe.Ra. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Co r te territoriale , con un unico complesso motivo, contenente plurime censure. Risponde con controricorso la Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di Vicenza. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] R.g. n. 30507 del 2021; Ad. 22/03/2024; estensore: C. Valle 1. Il ricorso è articolato in un unico motivo e propone censure ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. Il motivo critica il percorso argomentativo della sentenza di secondo gradoaffermando che essa , a differenza di quello di primo grado, appare irrazionale e privo di alcuna coerenza logico-giuridica per avere la Corte d’ a ppello travisa to il contenuto di una prova documentale; giudicato su questione non dedotta in appello , e quindi coperta dal giudicato, e afferma to l’inesistenza di alcun obbligo di comunicazione in capo alla CCIAA, con conseguenze aberranti sul procedimento arbitrale; giudicato la « congruità del termine» sulla base di parametri estranei e fuorvianti, privi di nesso logico-giuridico con la realtà. 2. Le censure, promiscuamente proposte ai sensi del parametro del n. 4 dell’art. 360 del codice di rito non sono condivisibili. In disparte dall’omesso riferimento alla violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto , al quale avrebbe dovuto essere correlato i l riferimento agli artt. 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., il Collegio ritiene che il riferimento compiuto dalla sentenza impugnata alla data del 2/05/2014 , quale giorno di decorrenza del termine per comunicare la rinuncia della controparte all’arbitrato non sia errato, o comunque arbitrario,in quanto quest a era la data in cui il telefax del rinunciante [OSCURATO:PERSONA] venne protocollato, pur essendo stato inviato, e verosimilmente ricevuto, in data 30/04/2014. L’asserito travisamento di prova documentale ( ammesso che di ciò possa trattarsi alla stregua della più recente giurisprudenza nomofilattica:Sez. U n. 5792 del 5/03/2024 Rv. 670391 - 01) non è, pertanto, riscontrabile. A tanto consegue che il termine è stato legittimamente fatto decorrere dai giudici dell’appello dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto il Primo R.g. n. 30507 del 2021; Ad. 22/03/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] è, come noto, F esta N azionale , comportante la chiusura degli uffici pubblici. Il riferimento , pure compiuto dalla sentenza della Corte territoriale, ai « giorni lavorativi » non è arbitrario, in quanto il criterio dei «giorni lavorativi» è comunque posto dal regolamento camerale, all’art. 31, con riguardo alla procedura di «A rbitrato rapido», che prevede il termine di cinque giorni entro il quale la Segreteria deve provvedere a effettuare comunicazioni, cosicché non appare incongruo il riferimento al termine di sette giorni lavorativi, che, ove computato a decorrere dal 2/05 /2014 conduce alla scadenza in data 14/05/2014, con conseguente rispetto complessivo del termine , posto che la rinuncia venne comunicata, come incontroverso, il 13/05/2014, e insussistenza del ritardo nell’adempimento. L’avere assunto quale congruo parametro i giorni lavorativi costituisce, peraltro, un accertamento di fatto che la Corte d’appello ha compiuto, ed esso non è adeguatamente sindacato, posto che il riferimento è effettuato avendo a termine di paragone quanto previsto in un atto, il Regolamento camerale, per l’ A rbitrato rapido. Il vizio relativo alla violazione del giudicato appare pure incoerentemente dedotto, posto che la camera di Commercio aveva contestato l’esistenza del termine di comunicazione come individuato dalla società Be. Ra. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, aveva dedotto una diversa durata del termine, con ciò, evidentemente, mantenendo in vita la questione della congruità del termine stesso. La sentenza d’appello resiste, pertanto, alla denuncia di mancanza di motivazione, sotto il profilo della motivazione apparente, avendo i giudici dell’impugnazione di merito adeguatamente espresso le ragioni della non condivisione della decisione di primo grado. R.g. n. 30507 del 2021; Ad. 22/03/2024; estensore: C. Valle 3. Il ricorso è, pertanto, infondato, e deve, quindi, essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della parte ricorrent e , e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore della controparte. Il rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, se eventualmente dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente Ufficio di merito, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,
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