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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 17387/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 sentenza impugnata sull'impossibilità di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul diniego di conversione della pena detentiva in pecuniaria, in ragione della gravità del fatto cagionante un danno di non lieve entità e dei precedenti specifici riportati dal prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigli re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed alla mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 sentenza impugnata sull'impossibilità di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul diniego di conversione della pena detentiva in pecuniaria, in ragione della gravità del fatto cagionante un danno di non lieve entità e dei precedenti specifici riportati dal prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigli re
Sentenza Cassazione n. 17387/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris