CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 05055/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U-1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della difesa trasmesse il 7 gennaio OSSERVA • Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione .in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato tenuto conto che, a fronte di un motivo di appello che richiedeva la concessione di tali circostanze attenuanti sul presupposto della necessità di rendere adeguata la pena complessivamente irrogata, la Corte di merito ha fornito corretta ed esaustiva risposta proprio confutando la necessità di una riduzione ulteriore della pena rilevando come, in assenza di elementi positivamente apprezzabili, il trattamento sanzionatorio si rivelasse adeguato alla gravità dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna deIl,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/2025