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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 05954/2023

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19 ORDINANZA sul ricorso 17393/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2563/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità di quest'ultima per inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., con condanna della stessa al risarcimento del danno. r 1(.0,kA:t Come emergenrdalla sentenza impugnata, a fondamento della domanda parte attorea deduceva che: -in data 7/3/2008, [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con detta associazione un contratto di opzione avente ad oggetto la proposta e la regolamentazione di un rapporto di partnership commerciale, che prevedeva l'affidamento a lui della gestione del servizio bar/ristorante all'interno dei locali della Galleria d'[OSCURATO:PERSONA], siti in Palermo nella via del [OSCURATO:SOCIETA]; -il Sedan - dopo aver costituito con [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dopo avere esercitato in data 11.4.2008 il diritto di opzione (nominando la società, appena costituita, come soggetto acquirente dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto 7/3/2008) - aveva versato contestualmente la somma di euro 20.000,00 in acconto sul corrispettivo del diritto di opzione, riservandosi di versare, per i primi due anni, 72.000,00 euro (mediante canoni mensili di euro 6.000,00), ed 84.000,00 euro per il terzo anno (mediante canoni mensili di euro 7.000,00); -il canone mensile era stato regolarmente pagato, ma l'Associazione non aveva perfezionato l'iter amministrativo finalizzato a consentire ii rilascio alla società delle autorizzazioni e licenze necessarie all'esercizio dell'attività;-era venuta a conoscenza, successivamente alla stipula del contratto di opzione, che il Comune di Palermo aveva concesso alla Palab solo la custodia (e non l'uso dei locali).

Si costituiva l'[OSCURATO:PERSONA], contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria sul presupposto che l'inadempimento fosse addebitabile a parte attorea, e domandando, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto stipulato il 7/3/2008, per violazione dei molteplici obblighi gravanti sulla società, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 141.500,00.

La causa veniva istruita mediante acquisizione di produzioni documentali.

Quindi, il Tribunale di Palermo con sentenza n. 3379/2014 rigettava la domanda attorea, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava la risoluzione del contratto 7/3/2008 e condannata la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, a favore della convenuta, della complessiva somma di euro 62.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda (9.5.2011) al soddisfo ed oltre al pagamento delie spese legali.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., articolando quattro motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte territoriale con sentenza n. 2563/2018 rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. 3.Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. Nessuna difesa ha svolto parte intimata La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c. p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni Parte ricorrente non ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a sei motivi.

1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del principio di correttezza e della buona fede contrattuale (di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.) nella parte in cui la Corte territoriale, respingendo il suo primo motivo di appello, avrebbe ritenuto rispettato il canone della buona fede in virtù del semplice «richiamo alle ben 18 clausole contrattuali ed alla presunzione, anch'essa temeraria, che la Palab non poteva non sapere».

Osserva che l'associazione Palab era semplice custode dei locali per cui è stato processo e non poteva in alcun modo occuparli senza una concessione, né tanto meno poteva cederli a terzi.

Rileva che dire che l'obbligazione va soddisfatta secondo buona fede significa dire che il debitore deve farsi carico delle esigenze del creditore, entrando onestamente nel suo ordine di aspirazioni.

Nel caso di specie tanto non era accaduto, in quanto la Palab non l'aveva informata: né del fatto che essa, essendo semplice custode, non poteva svolgere alcuna attività nei suddetti locali; né del fatto che l'attività ivi svolta violava la legge ed i regolamenti comunali; né del fatto che non aveva consegnato i documenti al Comune e non era in possesso di alcun titolo idoneo che le consentisse la cessione a terzi dei locali.Si duole che, dopo aver corrisposto 20 mila euro quale acconto sul prezzo di opzione ed euro 21.600 a titolo di canoni, sia stata condannata a pagare altri 28 mila euro a titolo di saldo del diritto di opzione ed altri 36 mila euro per canoni non versati.

Sottolinea che non è in alcun modo giustificabile l'integrale pagamento del diritto di opzione per un contratto risolto e soggetto alla potestà di un terzo (nella specie Comune di Palermo, che non era stato neanche informato del detto contratto e del subaffitto dei locali).

1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322 secondo comma nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del contratto atipico aleatorio unilaterale, intercorso tra le parti, in quanto lo stesso, prevedendo un vantaggio certo a favore della Palab ed un'alea rilevante a suo carico, non avrebbe dovuto essere considerato meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322, nonché degli artt. 1343 e 1418 c.c., nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto che il contratto per cui è stato processo, oltre a non essere meritevole di tutela, era anche contrario a norme imperative.

Osserva che il contratto di opzione, avente ad oggetto la regolamentazione di un rapporto di partnerschip commerciale, aveva violato più norme imperative: sia perché un immobile, appartenente alla PA, era stato di fatto illecitamente locato dalla Palab, che all'epoca non l'aveva ancora ricevuto in concessione (essendo intervenuto il provvedimento concessorio soltanto successivamente, nel febbraio 2010), mascherando a locazione come regolamentazione di un rapporto di partnerschip commerciale; sia perché la Palab aveva preteso, per l'esercizio del diritto di opzione, l'esorbitante somma di euro 48 mila (che in realtà era un canone di locazione maggiorato e mascherato) ed ogni maggiorazione del canone di locazione è sanzionato con la nullità testuale nell'omogenea materia di contratti di locazione ad uso abitativo, sia perché la durata della locazione, stabilita in anni 3, era inferiore ai 6 anni previsti dalla legge sulla locazione degli immobili commerciali.

1.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 1 comma 346 della legge n. 311/2004, nonché degli artt. 1418-1423 c.c., nella parte in cui ha ritenuto di non dover verificare l'avvenuta registrazione del contratto prodotto in giudizio, mentre, in caso di accertata mancata registrazione, avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità del contratto.

1.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1218 e 2697 c.c. nella parte in cui non ha correttamente esaminato la documentazione in atti (in particolare il contratto di opzione), finendone con lo stravolgere il significato, senza considerare le osservazioni di merito formulate in atto di appello.

Rileva che la Corte, se avesse correttamente valutato la documentazione già agli atti del fascicolo di primo grado, si sarebbe resa conto del fatto che la Palab non disponeva di un titolo idoneo per la concessione dei locali (oggetto del contratto di opzione) ad un soggetto terzo e, d'altra parte, non aveva attivato l'iter amministrativo volto all'ottenimento di detta concessione.

1.6. Con il sesto ed ultimo motivo denuncia la sentenza impugnata per motivazione contraddittoria e per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui (pp. 6-7) la Corte territoriale ha affermato in maniera contraddittoria che la società, da un lato, non poteva non lamentare di essere stata posta a conoscenza della condizione giuridica della Palab, sia pure nei suoi tratti essenziali, e, dall'altro, aveva piena conoscenza del contenuto delle clausole contrattuali che facevano dipendente dalla volontà di un terzo soggetto l'ottenimento della concessione in uso.

Osserva che, tanto affermando, la Corte ha erroneamente interpretato la sua domanda, che era diretta a sostenere invece la responsabilità contrattuale della Palab ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. con contestuale condanna della Palab al risarcimento del danno sofferto e con restituzione delle somme già versate.

Si duole che la Corte territoriale ha fatto discendere dall'apparente non specifica contestazione nel corso del giudizio delle clausole presenti nel contratto stipulato l'assenza di contrasto tra le parti in punto di interpretazione del regolamento contrattuale.

2. Il ricorso è inammissibile.

Invero, l'esposizione del fatto si palesa gravemente insufficiente: non indica le ragioni della domanda, limitandosi ad indicare le conclusioni della citazione, la cui lettura non rivela quali fatti costitutivi erano stati dedotti a fondamento della domanda.

Ne consegue l'inintelligibilità delle conclusioni della parte convenuta, pure peraltro riferite in termini assolutamente generici.

L'incertezza prosegue perché nulla si dice sullo svolgimento del processo di primo grado e sulle ragioni della sentenza di primo grado, della quale si riporta solo il dispositivo; perché si indicano solo le conclusioni dell'appello e si allude in modo generico alla costituzione della controparte in esso.

Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez.

Un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez.

Un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l'indicazione sommaria (dunque, non analitica e neppure particolareggiata) delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

In definitiva, nella specie, il ricorso, poiché nell'esposizione del fatto non rispetta tali contenuti, va per ciò stesso dichiarato inammissibile.

D'altronde, la riproduzione finale della motivazione della sentenza impugnata non colma in alcun modo le segnalate carenze (le quali, del resto, restano tali anche all'esito della lettura dei motivi).3.

Comunque, se fosse possibile procedere allo scrutinio dei motivi nonostante le carenze dell'esposizione del fatto, si dovrebbe rilevare quanto segue.

3.1. Inammissibile è il primo motivo, con il quale parte ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375, senza spiegare come e perché dette norme siano state violate.

Occorre considerare che il giudice di merito applica falsamente una norma di diritto quando sussume la fattispecie concreta in una norma che in realtà si addice ad altra fattispecie (e, quindi, quando effettua una ricognizione errata della fattispecie astratta recata dalla norma applicata).

Senonché, nel motivo in esame, parte ricorrente, si duole in sostanza della falsa applicazione delle suddette disposizioni in ragione della dedotta carente o contraddittoria valutazione delle risultanze di causa.

E tale circostanza rende in radice inammissibile il motivo.

Al riguardo si richiamo i seguenti passaggi: -«nel caso in esame, infatti, il canone della buona fede non può affatto ritenersi rispettato dal semplice ed apocalittico richiamo alle ben 18 clausole contrattuali ed alla presunzione, anch'essa temeraria, che la Palab non poteva non sapere»; -«in nessuna parte del contratto per cui è causa ... è dato leggersi che l'[OSCURATO:PERSONA] non era in possesso di autorizzazione alcuna, da parte del Comune di Palermo, ad occupare i detti locali»; -«nel leggere il detto contratto si evince proprio il contrario, ossia che la Palab ha la piena disponibilità dei detti locali (cosa assolutamente non vera), tant'è vero che nella premessa a pag. 1 si legge testualmente che la Palab è una associazione che svolge la propria attività presso i locali siti in Palermo via [OSCURATO:SOCIETA]...».

Occorre qui ribadire che la falsa applicazione di norma di diritto, a causa dell'errata ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, è censura diversa dalla falsa applicazione della stessa norma, in ragione della dedotta carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta: la prima è censura ammissibile, in quanto si muove sul piano del giudizio di diritto ed è interna all'interpretazione della norma di legge denunciata; mentre la seconda non è ammissibile, in quanto si muove sul piano del giudizio di fatto ed impinge in valutazioni, che sono tipicamente demandate al giudice di merito.

Il confine tra le due censure, che parte ricorrente supera nel motivo in esame, sta nel fatto che soltanto la seconda è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

In definitiva ed in estrema sintesi: il primo motivo non denuncia la violazione o la falsa applicazione delle norme evocate, ma sollecita una preventiva rivalutazione della quaestio facti, non consentita dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

3.2. Quanto ai successivi motivi di ricorso: a) il secondo motivo è del tutto assertorio nel sostenere la qualificazione del contratto inter partes, dato che si prescinde da riferimenti al suo tenore idonei in tal senso ed anzi da qualsiasi riferimento ad esso; b) il terzo motivo, nel dedurre la demanialità del bene, omette di indicare da che cosa emergesse, non senza doversi considerare che permane l'assoluta mancanza di individuazione del contenuto contrattuale rilevante, di cui si trascrivono due righe assolutamente inidonee al riguardo (e ciò tanto quanto all'evocazione della nozione di contratto di opzione, quanto all'oggetto, quanto alla giustificazione dell'evocazione della nozione di locazione ad uso diverso di cui alla I.n. 392 del 1978; c) il quarto motivo è meramente assertivo, là dove si sostiene che sarebbe applicabile l'art. 1, comma 346,

I. n. 311 del 2004 sulla base della qualificazione del contratto come locativo, qualificazione che è rimasta, per quanto rilevato a proposito dei motivi precedenti, del tutto indimostrata; d) il quinto motivo, là dove evoca Cass. n. 11892 del 2016, assegna alle considerazioni (del tutto problematiche ed ipotetiche) di quella decisione un valore di principio di diritto che essaYrion ebbe ad assegnare e, per il resto non deduce la violazione dell'art. 116 e dell'art. 115 nei sensi indicati da quella stessa decisione, ribaditi - in motivazione espressa, sebbene non massimata da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016 ed ora in massima da Cass., Sez.

Un., n. 20867 del 2020.

3.3. Il sesto motivo di ricorso, infine, è inammissibile sotto un duplice profilo.

E' inammissibile nella parte in cui eccepisce il vizio ex art. 360 n. 5.

La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, non ha affatto omesso l'esame di alcun fatto storico, principale o secondario, controverso tra le parti e decisivo per il giudizio; ma ha semplicemente valutato le prove acquisite secondo il suo prudente apprezzamento, dando poi adeguata contezza delle conclusioni raggiunte.

Occorre qui ribadire che le risultanze probatorie vanno valutate nella loro globalità, nel loro insieme (e non - come pretende di fare il ricorrente - a segmenti o parzialmente oppure separatamente); e che il giudice di merito non è tenuto a compiere in sentenza un'analisi di tutte le deduzioni delle parti e di tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che egli, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente.Ed è inammissibile nella parte in cui eccepisce il vizio ex art. 360 n. 3, in quanto la Corte territoriale palermitana, ben lungi dall'incorrere in difetto motivazionale, è pervenuta a confermare l'accoglimento della domanda di risoluzione ex artt. 1218 e 1453 c.c. ad esito di un articolato iter motivazionale, mentre il ricorrente, nel dedurre la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., oltre ad aver evocato del tutto contraddittoriamente anche il n. 5 dell'art.360 c.p.c., non ha spiegato effettivamente con riferimento al tenore della motivazione in che cosa si anniderebbe la contraddittorietà.

3. Alla inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 17393/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2563/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità di quest'ultima per inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., con condanna della stessa al risarcimento del danno. r 1(.0,kA:t Come emergenrdalla sentenza impugnata, a fondamento della domanda parte attorea deduceva che: -in data 7/3/2008, [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con detta associazione un contratto di opzione avente ad oggetto la proposta e la regolamentazione di un rapporto di partnership commerciale, che prevedeva l'affidamento a lui della gestione del servizio bar/ristorante all'interno dei locali della Galleria d'[OSCURATO:PERSONA], siti in Palermo nella via del [OSCURATO:SOCIETA]; -il Sedan - dopo aver costituito con [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dopo avere esercitato in data 11.4.2008 il diritto di opzione (nominando la società, appena costituita, come soggetto acquirente dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto 7/3/2008) - aveva versato contestualmente la somma di euro 20.000,00 in acconto sul corrispettivo del diritto di opzione, riservandosi di versare, per i primi due anni, 72.000,00 euro (mediante canoni mensili di euro 6.000,00), ed 84.000,00 euro per il terzo anno (mediante canoni mensili di euro 7.000,00); -il canone mensile era stato regolarmente pagato, ma l'Associazione non aveva perfezionato l'iter amministrativo finalizzato a consentire ii rilascio alla società delle autorizzazioni e licenze necessarie all'esercizio dell'attività;-era venuta a conoscenza, successivamente alla stipula del contratto di opzione, che il Comune di Palermo aveva concesso alla Palab solo la custodia (e non l'uso dei locali). Si costituiva l'[OSCURATO:PERSONA], contestando in fatto e in diritto la domanda avversaria sul presupposto che l'inadempimento fosse addebitabile a parte attorea, e domandando, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto stipulato il 7/3/2008, per violazione dei molteplici obblighi gravanti sulla società, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 141.500,00. La causa veniva istruita mediante acquisizione di produzioni documentali. Quindi, il Tribunale di Palermo con sentenza n. 3379/2014 rigettava la domanda attorea, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava la risoluzione del contratto 7/3/2008 e condannata la società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, a favore della convenuta, della complessiva somma di euro 62.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda (9.5.2011) al soddisfo ed oltre al pagamento delie spese legali. 2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., articolando quattro motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame. La Corte territoriale con sentenza n. 2563/2018 rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. 3.Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. Nessuna difesa ha svolto parte intimata La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c. p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni Parte ricorrente non ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sei motivi. 1.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del principio di correttezza e della buona fede contrattuale (di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.) nella parte in cui la Corte territoriale, respingendo il suo primo motivo di appello, avrebbe ritenuto rispettato il canone della buona fede in virtù del semplice «richiamo alle ben 18 clausole contrattuali ed alla presunzione, anch'essa temeraria, che la Palab non poteva non sapere». Osserva che l'associazione Palab era semplice custode dei locali per cui è stato processo e non poteva in alcun modo occuparli senza una concessione, né tanto meno poteva cederli a terzi. Rileva che dire che l'obbligazione va soddisfatta secondo buona fede significa dire che il debitore deve farsi carico delle esigenze del creditore, entrando onestamente nel suo ordine di aspirazioni. Nel caso di specie tanto non era accaduto, in quanto la Palab non l'aveva informata: né del fatto che essa, essendo semplice custode, non poteva svolgere alcuna attività nei suddetti locali; né del fatto che l'attività ivi svolta violava la legge ed i regolamenti comunali; né del fatto che non aveva consegnato i documenti al Comune e non era in possesso di alcun titolo idoneo che le consentisse la cessione a terzi dei locali.Si duole che, dopo aver corrisposto 20 mila euro quale acconto sul prezzo di opzione ed euro 21.600 a titolo di canoni, sia stata condannata a pagare altri 28 mila euro a titolo di saldo del diritto di opzione ed altri 36 mila euro per canoni non versati. Sottolinea che non è in alcun modo giustificabile l'integrale pagamento del diritto di opzione per un contratto risolto e soggetto alla potestà di un terzo (nella specie Comune di Palermo, che non era stato neanche informato del detto contratto e del subaffitto dei locali). 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322 secondo comma nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del contratto atipico aleatorio unilaterale, intercorso tra le parti, in quanto lo stesso, prevedendo un vantaggio certo a favore della Palab ed un'alea rilevante a suo carico, non avrebbe dovuto essere considerato meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322, nonché degli artt. 1343 e 1418 c.c., nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto che il contratto per cui è stato processo, oltre a non essere meritevole di tutela, era anche contrario a norme imperative. Osserva che il contratto di opzione, avente ad oggetto la regolamentazione di un rapporto di partnerschip commerciale, aveva violato più norme imperative: sia perché un immobile, appartenente alla PA, era stato di fatto illecitamente locato dalla Palab, che all'epoca non l'aveva ancora ricevuto in concessione (essendo intervenuto il provvedimento concessorio soltanto successivamente, nel febbraio 2010), mascherando a locazione come regolamentazione di un rapporto di partnerschip commerciale; sia perché la Palab aveva preteso, per l'esercizio del diritto di opzione, l'esorbitante somma di euro 48 mila (che in realtà era un canone di locazione maggiorato e mascherato) ed ogni maggiorazione del canone di locazione è sanzionato con la nullità testuale nell'omogenea materia di contratti di locazione ad uso abitativo, sia perché la durata della locazione, stabilita in anni 3, era inferiore ai 6 anni previsti dalla legge sulla locazione degli immobili commerciali. 1.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 1 comma 346 della legge n. 311/2004, nonché degli artt. 1418-1423 c.c., nella parte in cui ha ritenuto di non dover verificare l'avvenuta registrazione del contratto prodotto in giudizio, mentre, in caso di accertata mancata registrazione, avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la nullità del contratto. 1.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1218 e 2697 c.c. nella parte in cui non ha correttamente esaminato la documentazione in atti (in particolare il contratto di opzione), finendone con lo stravolgere il significato, senza considerare le osservazioni di merito formulate in atto di appello. Rileva che la Corte, se avesse correttamente valutato la documentazione già agli atti del fascicolo di primo grado, si sarebbe resa conto del fatto che la Palab non disponeva di un titolo idoneo per la concessione dei locali (oggetto del contratto di opzione) ad un soggetto terzo e, d'altra parte, non aveva attivato l'iter amministrativo volto all'ottenimento di detta concessione. 1.6. Con il sesto ed ultimo motivo denuncia la sentenza impugnata per motivazione contraddittoria e per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui (pp. 6-7) la Corte territoriale ha affermato in maniera contraddittoria che la società, da un lato, non poteva non lamentare di essere stata posta a conoscenza della condizione giuridica della Palab, sia pure nei suoi tratti essenziali, e, dall'altro, aveva piena conoscenza del contenuto delle clausole contrattuali che facevano dipendente dalla volontà di un terzo soggetto l'ottenimento della concessione in uso. Osserva che, tanto affermando, la Corte ha erroneamente interpretato la sua domanda, che era diretta a sostenere invece la responsabilità contrattuale della Palab ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. con contestuale condanna della Palab al risarcimento del danno sofferto e con restituzione delle somme già versate. Si duole che la Corte territoriale ha fatto discendere dall'apparente non specifica contestazione nel corso del giudizio delle clausole presenti nel contratto stipulato l'assenza di contrasto tra le parti in punto di interpretazione del regolamento contrattuale. 2. Il ricorso è inammissibile. Invero, l'esposizione del fatto si palesa gravemente insufficiente: non indica le ragioni della domanda, limitandosi ad indicare le conclusioni della citazione, la cui lettura non rivela quali fatti costitutivi erano stati dedotti a fondamento della domanda. Ne consegue l'inintelligibilità delle conclusioni della parte convenuta, pure peraltro riferite in termini assolutamente generici. L'incertezza prosegue perché nulla si dice sullo svolgimento del processo di primo grado e sulle ragioni della sentenza di primo grado, della quale si riporta solo il dispositivo; perché si indicano solo le conclusioni dell'appello e si allude in modo generico alla costituzione della controparte in esso. Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. Un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l'indicazione sommaria (dunque, non analitica e neppure particolareggiata) delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. In definitiva, nella specie, il ricorso, poiché nell'esposizione del fatto non rispetta tali contenuti, va per ciò stesso dichiarato inammissibile. D'altronde, la riproduzione finale della motivazione della sentenza impugnata non colma in alcun modo le segnalate carenze (le quali, del resto, restano tali anche all'esito della lettura dei motivi).3. Comunque, se fosse possibile procedere allo scrutinio dei motivi nonostante le carenze dell'esposizione del fatto, si dovrebbe rilevare quanto segue. 3.1. Inammissibile è il primo motivo, con il quale parte ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375, senza spiegare come e perché dette norme siano state violate. Occorre considerare che il giudice di merito applica falsamente una norma di diritto quando sussume la fattispecie concreta in una norma che in realtà si addice ad altra fattispecie (e, quindi, quando effettua una ricognizione errata della fattispecie astratta recata dalla norma applicata). Senonché, nel motivo in esame, parte ricorrente, si duole in sostanza della falsa applicazione delle suddette disposizioni in ragione della dedotta carente o contraddittoria valutazione delle risultanze di causa. E tale circostanza rende in radice inammissibile il motivo. Al riguardo si richiamo i seguenti passaggi: -«nel caso in esame, infatti, il canone della buona fede non può affatto ritenersi rispettato dal semplice ed apocalittico richiamo alle ben 18 clausole contrattuali ed alla presunzione, anch'essa temeraria, che la Palab non poteva non sapere»; -«in nessuna parte del contratto per cui è causa ... è dato leggersi che l'[OSCURATO:PERSONA] non era in possesso di autorizzazione alcuna, da parte del Comune di Palermo, ad occupare i detti locali»; -«nel leggere il detto contratto si evince proprio il contrario, ossia che la Palab ha la piena disponibilità dei detti locali (cosa assolutamente non vera), tant'è vero che nella premessa a pag. 1 si legge testualmente che la Palab è una associazione che svolge la propria attività presso i locali siti in Palermo via [OSCURATO:SOCIETA]...». Occorre qui ribadire che la falsa applicazione di norma di diritto, a causa dell'errata ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, è censura diversa dalla falsa applicazione della stessa norma, in ragione della dedotta carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta: la prima è censura ammissibile, in quanto si muove sul piano del giudizio di diritto ed è interna all'interpretazione della norma di legge denunciata; mentre la seconda non è ammissibile, in quanto si muove sul piano del giudizio di fatto ed impinge in valutazioni, che sono tipicamente demandate al giudice di merito. Il confine tra le due censure, che parte ricorrente supera nel motivo in esame, sta nel fatto che soltanto la seconda è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. In definitiva ed in estrema sintesi: il primo motivo non denuncia la violazione o la falsa applicazione delle norme evocate, ma sollecita una preventiva rivalutazione della quaestio facti, non consentita dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c. 3.2. Quanto ai successivi motivi di ricorso: a) il secondo motivo è del tutto assertorio nel sostenere la qualificazione del contratto inter partes, dato che si prescinde da riferimenti al suo tenore idonei in tal senso ed anzi da qualsiasi riferimento ad esso; b) il terzo motivo, nel dedurre la demanialità del bene, omette di indicare da che cosa emergesse, non senza doversi considerare che permane l'assoluta mancanza di individuazione del contenuto contrattuale rilevante, di cui si trascrivono due righe assolutamente inidonee al riguardo (e ciò tanto quanto all'evocazione della nozione di contratto di opzione, quanto all'oggetto, quanto alla giustificazione dell'evocazione della nozione di locazione ad uso diverso di cui alla I.n. 392 del 1978; c) il quarto motivo è meramente assertivo, là dove si sostiene che sarebbe applicabile l'art. 1, comma 346, I. n. 311 del 2004 sulla base della qualificazione del contratto come locativo, qualificazione che è rimasta, per quanto rilevato a proposito dei motivi precedenti, del tutto indimostrata; d) il quinto motivo, là dove evoca Cass. n. 11892 del 2016, assegna alle considerazioni (del tutto problematiche ed ipotetiche) di quella decisione un valore di principio di diritto che essaYrion ebbe ad assegnare e, per il resto non deduce la violazione dell'art. 116 e dell'art. 115 nei sensi indicati da quella stessa decisione, ribaditi - in motivazione espressa, sebbene non massimata da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 ed ora in massima da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020. 3.3. Il sesto motivo di ricorso, infine, è inammissibile sotto un duplice profilo. E' inammissibile nella parte in cui eccepisce il vizio ex art. 360 n. 5. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, non ha affatto omesso l'esame di alcun fatto storico, principale o secondario, controverso tra le parti e decisivo per il giudizio; ma ha semplicemente valutato le prove acquisite secondo il suo prudente apprezzamento, dando poi adeguata contezza delle conclusioni raggiunte. Occorre qui ribadire che le risultanze probatorie vanno valutate nella loro globalità, nel loro insieme (e non - come pretende di fare il ricorrente - a segmenti o parzialmente oppure separatamente); e che il giudice di merito non è tenuto a compiere in sentenza un'analisi di tutte le deduzioni delle parti e di tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che egli, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente.Ed è inammissibile nella parte in cui eccepisce il vizio ex art. 360 n. 3, in quanto la Corte territoriale palermitana, ben lungi dall'incorrere in difetto motivazionale, è pervenuta a confermare l'accoglimento della domanda di risoluzione ex artt. 1218 e 1453 c.c. ad esito di un articolato iter motivazionale, mentre il ricorrente, nel dedurre la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., oltre ad aver evocato del tutto contraddittoriamente anche il n. 5 dell'art.360 c.p.c., non ha spiegato effettivamente con riferimento al tenore della motivazione in che cosa si anniderebbe la contraddittorietà. 3. Alla inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processua
Sentenza Cassazione n. 05954/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris