CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 09215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sabatini che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l'appello proposto avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di dimora cui è sottoposto [OSCURATO:PERSONA], disposta in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. L'ordinanza, in particolare, sottolineava la permanenza delle esigenze cautelari, rigettando la richiesta sul presupposto che l'esigenza lavorativa rappresentata da Curello ben poteva essere attuata anche mediante la concessione di autorizzazioni in occasione delle specifiche necessità di recarsi fuori dal Comune di residenza, ovvero mediante la modifica delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare in atto. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce la mancanza di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, sottolineando come la richiesta di revoca o modifica della misura era intervenuta dopo che Curello fosse stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere e, poi, agli arresti domiciliari. Inoltre, la notevole distanza tra l'adozione delle misure cautelari ed i fatti contestati a Curello, risalenti a circa 11 anni prima, costituiva di per sé un motivo valido per escludere la permanenza delle esigenze cautelari. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il tribunale del riesame, sia pur con motivazione sintetica, ha dato conto del giudizio in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari che avevano indotto all'adozione della misura cautelare, specificando che non vi era alcun fatto sopravvenuto idoneo a fondare una diversa valutazione di tale aspetto. A fronte di tale argomento, la difesa ha dedotto che il venir meno delle esigenze cautelari conseguirebbe all'ampio lasso temporale intercorso tra i fatti contestati e l'adozione della misura cautelare, nonché dall'effetto deterrente derivante dalla sottoposizione alla custodia in carcere ed agli arresti domiciliari. Infine, sottolineava la condotta rispettosa delle prescrizioni imposte tenuta dopo l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora. 2.1. Il primo aspetto, concernente la distanza temporale dei fatti per i quali si procede, non è dirimente atteso che, in considerazione della natura del reato contestato e della tendenziale stabilità dell'affiliazione all'associazione mafiosa, il mero decorso temporale non costituisce di per sé un elemento idoneo ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, a meno che non si alleghino dati specifici sulla base dei quali poter ragionevolmente sostenere che la partecipazione è venuta meno. Peraltro, la circostanza dedotta dal ricorrente non è suscettibile di valutazione in questa sede, posto che, essendo una questione inerente alla sussistenza originaria delle esigenze cautelari, doveva essere dedotta a seguito dell'applicazione della misura. Né risulta che avverso il provvedimento genetico non sia stata proposta impugnazione e, quindi, non possa ritenersi formato il giudicato cautelare. 2.2. Le ulteriori doglianze, poste a fondamento del ricorso, non tengono conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il mero decorso del tempo ha valore neutro, ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere positivamente sulla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, si è affermato che l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi (Sez.5, n. 45843 del 14/6/2018, Rv. 274133). 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id