CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del GIP del locale Tribunale che, in data 18/5/2018, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena di giustizia. -Rilevato che il difensore con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'illecito, profilo non devoluto in appello nè altrimenti allegato, in ordine al quale non sussisteva, pertanto, l'obbligo di pronunziare da parte del giudice del gravame; considerato che il secondo motivo in punto di diniego delle attenuanti ex art. 62bis cod.pen. è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente non si rapporta criticamente alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale ( pag. 2) che ha esaustivamente evidenziato le ragioni che ostano all'accoglimento della richiesta difensiva, richiamando i precedenti specifici che militano a carico della prevenuta, l'assenza di elementi di segno positivo, la determinazione della pena in misura di gran lunga inferiore al minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]