CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 40341/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv.to Surace che insiste per l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 26 giugno 2020, il tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] classe '77 avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] datato 30 aprile 2020, riduceva l'importo del titolo fino alla somma di C 4.362.606,84. Riteneva il tribunale che nei confronti del Bagalà sussistesse il fumus commissi delitti in relazione ai reati di frode in pubbliche forniture e truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche relativamente alla realizzazione di varie opere pubbliche nella città di [OSCURATO:PERSONA] che risultavano assegnate a seguito di appalti pubblici ad aziende ritenute riconducibili al Bagalà e realizzate in maniera difforme dai progetti approvati. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato tramite il proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'articolo 606 comma primo lettera b) e dell'art. 321 cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 640 bis cod.pen. posto che aveva errato il tribunale nel ritenere il ricorrente esecutore materiale delle opere pubbliche che risultavano appaltate ad imprese alle cui era estraneo, senza che fossero stati indicati gli elementi probatori significativi della compartecipazione morale alla fase esecutiva dei lavori difformi; doveva pertanto ritenersi essere assente il fumus della configurabilità del concorso del ricorrente nella consumazione delle truffe e sul punto mancava qualsiasi motivazione; - assenza di fumus commissi deaiti per ciascuno dei lavori contestati ricavabile dalle intercettazioni posto che per i lavori di sistemazione del lungomare sud di [OSCURATO:PERSONA] venivano valorizzate intercettazioni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto e la sua esecuzione, ovvero altre che riguardavano un suo omonimo; per i lavori del parcheggio interno si era fatto riferimento ad una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] del luglio 2012 anteriore l'aggiudicazione dell'appalto e l'esecuzione dei lavori che si erano svolti anche dopo la conversazione tra Morabito, Bagalà classe '90 e Cittadini; analogamente deduceva per i lavori del palazzetto dello sport poiché si erano valorizzate conversazioni non inerenti e per il centro polifunzionale; - violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine ai profili del sequestro preventivo in funzione di confisca per equivalente posto che, nel caso in esame, non era configurabile la truffa aggravata bensì il solo reato di frode in pubbliche forniture ed avrebbe dovuto procedersi al sequestro diretto posto che, secondo l'impostazione accusatoria, il profitto era costituito da somme di denaro; inoltre mancava il nesso pertinenziale tra beni sottoposti a sequestro e delitti di truffa; - violazione dell'art. 640 quater cod.pen. e dell'art. 322 ter cod.pen. per essere stata disposta la confisca per equivalente senza verificare se il profitto del reato fosse nella disponibilità delle imprese aggiudicatarie degli appalti così che si poteva aggredire il profitto illecito in via diretta piuttosto che il patrimonio del ricorrente e ciò benchè una delle aziende, la COMEL s.r.I., fosse ancora attiva; - violazione di legge quanto alla determinazione del quantum del sequestro posto che vertendosi in ipotesi di reato in contratto, andavano escluse dal profitto confiscabile le conseguenze positive per l'ente pubblico dovendo il provvedimento ablatorio essere circoscritto al vantaggio economico tratto dalla consumazione del reato eliminando anche i costi vivi sostenuti dalle imprese; - violazione di legge quanto alla determinazione del profitto confiscabile sulla base della consulenza del P.M. redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] che veniva contestata in relazione a ciascuno degli appalti presi in considerazione nel provvedimento genetico e nell'ordinanza del riesame, segnalandosi come fosse stato valutato quale profitto illecito anche l'importo di somme erogate nell'ambito del normale rapporto contrattuale senza alcun artificio o raggiro e che avrebbero al più potuto giustificare una domanda di restituzione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Va innanzi tutto premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Deve pertanto essere escluso che attraverso il ricorso possano essere fatti valere vizi delle argomentazioni svolte dal tribunale del riesame potendosi soltanto dedurre o la totale assenza della motivazione ovvero la completa ed assoluta irragionevolezza della stessa e la incomprensibilità della stessa. Orbene nel caso di specie, il primo ed il secondo motivo lamentano proprio vizi degli argomenti posti a sostegno del giudizio operato dal tribunale del riesame circa la riconducibilità anche a [OSCURATO:PERSONA] classe '77 dei lavori aggiudicati ad altre imprese e realizzati nell'abitato di [OSCURATO:PERSONA] e ciò benchè il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia segnalato non soltanto alcune intercettazioni tra il ricorrente ed altri soggetti nella fase precedente l'aggiudicazione degli appalti ma, altresì, ulteriori circostanze come la costante presenza del Morabito nell'impresa riconducibile a Badalà ovvero la presenza di alcuni mezzi allo stesso riferibili perché intestati a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (vedi pagina 19 della ordinanza) nei cantieri. Si tratta con evidenza di plurime circostanze che denotano uno sforzo argomentativo certamente non censurabile sotto il profilo della totale assenza di motivazione ovvero della totale irragionevolezza e che paiono pertanto non censurabili nella presente sede. In ogni caso deve ancora essere segnalato come proprio con riferimento alle doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso assuma ulteriore valenza il giudicato cautelare personale emergente dalla decisione di questa Corte di cassazione n. 34048/2021 del 27 aprile 2021 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] classe '77; in tale giudizio si è già ritenuta la gravità indiziaria nei confronti del predetto circa la truffa ex art. 640 bis cod.pen. in relazione a ciascuno dei lavori presi in considerazione nel presente procedimento avente ad oggetto la misura reale così che le contestazioni trovano tale ulteriore ostacolo nel precedente definitivo. 2.2 Quanto al terzo motivo, secondo l'orientamento di questa Corte il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture - che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell'agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi - sia con il reato di corruzione, in quanto l'accordo corruttivo, pur non potendo integrare l'induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo (Sez. 5, n. 15487 del 01/02/2021, Rv. 281077). Ne deriva pertanto affermare che il delitto di cui all'art. 640 bis cod.pen. è configurabile quando ad essere tratti in inganno attraverso gli artifici e raggiri siano stati sia gli organi di controllo dell'ente che l'organo rappresentativo dello stesso, circostanze queste puntualmente verificate dal tribunale in sede di riesame per ciascuno dei lavori svolti. Alcun rilievo assume poi l'assenza di nesso di pertinenzialità tra beni sequestrati e fatto di reato essendosi in presenza di sequestro per equivalente. 2.2 Anche il quarto motivo non è fondato posto che il tribunale del riesame ha adeguatamente spiegato, alla pagina 37 del provvedimento impugnato, come il sequestro diretto nei confronti delle imprese aggiudicatarie sia reso impossibile dall'intervenuto fallimento delle stesse o dall'accertata cessazione delle loro attività così che correttamente si procedeva al sequestro per equivalente nei confronti dei soggetti che avevano di fatto gestito gli appalti irregolari. Al proposito in un caso analogo si è ritenuto che in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridica (Sez. 3, n. 14766 del 26/02/2020 Rv. 279382). Genericamente poi si assume l'attuale operatività della [OSCURATO:SOCIETA]. posto che avrebbe dovuto anche verificarsi la capienza patrimoniale della stessa. 2.3 In relazione al motivo con il quale si lamenta la violazione di legge per erronea applicazione del sequestro per equivalente in luogo di quello diretto va precisato che secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata. (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648). E nel caso in esame il tribunale del riesame ha proprio motivato circa la non operatività delle aziende aggiudicatrici od il loro fallimento giustificando pertanto, pur indirettamente, la scelta della misura per equivalente nei confronti dei supposti percettori dei profitti illeciti. Detto principio ha trovato applicazione in tema di reati finanziari essendosi affermato che in tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella "diretta", all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società o per ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione, incombendo, invece, al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta. (Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, Rv. 261929). 2.4 Le ultime doglianze in punto di valutazione del profitto nei reati in contratto e determinazione del quantum sulla base della consulenza tecnica del P.M., propongono doglianze di puro merito certamente estranee al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali; il tribunale del riesame seguendo lo svolgimento logico della consulenza ha accertato per ciascuno degli appalti oggetto di approfondimento l'ammontare del danno procurato alla P.A. e del conseguente profitto illecito limitando l'importo complessivo del sequestro a tale somma depurata anche dell'ammontare calcolato rispetto al reato di cui al capo n.28. Infine, va ricordato come in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma non può complessivamente eccedere nel "quantum" l'ammontare del profitto complessivo e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca. (Sez. 2, n. 29395 del 26/04/2018, Rv. 272968). Così che l'avvenuta emissione del sequestro nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] classe '77 per l'intero profitto illecito non viola alcuna disposizione. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e co