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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20645/2022

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one, ha chiesto l'inammissibilità, o in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti - per i quali risultava emessa in primo grado pronuncia di condanna o dichiarazione di estinzione per prescrizione - perché il fatto non sussiste.

Il procedimento inerisce le spese sostenute, nel periodo compreso tra il 7 maggio 2010 (inizio della nona legislatura regionale) e il 31 gennaio 2013 (data in cui i Presidenti di ciascun gruppo consiliare dovevano presentare all'ufficio di Presidenza del consiglio regionale il rendiconto relativo alla utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nel corso del 2012, e quindi aveva ad oggetto gli esercizi finanziari dei gruppi consiliari riguardante gli anni 2010, 2011 e 2012): a) dai gruppi consiliari della Regione Liguria; b) dai singoli componenti dei gruppi stessi; c) dai Presidenti e Vicepresidenti del Consiglio regionale; d) da alcuni consiglieri, relativamente a richieste di rimborso indirizzate all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.La Corte di appello ha osservato, in sintesi, che, nella fattispecie: - i fondi erano elargiti al Gruppo e non al singolo consigliere, che doveva anticipare le spese e chiedere il rimborso al capogruppo, il quale decideva discrezionalmente se concederlo; difettando, perciò, il possesso o la disponibilità giuridica del denaro, l'eventuale illecito non è qualificabile come peculato e si consuma con la percezione di rimborso non dovuto e non con l'approvazione del rendiconto; - le spese rimborsate agli imputati erano collegate alla loro attività politica, e vanno perciò ritenute legittime, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 4 L.R.

Liguria 38/90, e nel rispetto del principio costituzionale di tassatività e determinatezza della legge penale, da applicare anche alla norma extrapenale integratrice del precetto, in forza del quale vanno considerate illecite e penalmente rilevanti solo le spese "totalmente estranee alle tipologie di spese previste dalla legge regionale o manifestamente irragionevoli o arbitrarie"; - non è accettabile il principio di "coeva giustificazione", elaborato dal giudice di primo grado, che, in violazione dei principi del processo penale, impone al consigliere l'onere della prova della liceiGi della spesa; - difetta, comunque, l'elemento psicologico del reato, per carenza di prova sul punto, tenuto conto dell'affidamento dei consiglieri sulla pertinenza delle spese, idoneo a configurare errore di fatto scusabile e, in ogni caso, per mancanza del dolo previsto dalla norma incriminatrice; dovendosi comunque escludere la responsabilità concorsuale del capogruppo, per l' attribuzione di rimborsi non dovuti.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del delitto di peculato e in relazione alla interpretazione della legge regionale n. 38/90, norma integratrice del precetto penale.

La Corte d'appello ha errato nel ritenere non configurabile il peculato perché il denaro era distribuito ai consiglieri attraverso il rimborso delle spese dagli stessi anticipate.

La nozione di possesso, rilevante ai fini dell'art. 314 cod, pen., deve intendersi come comprensiva, non solo della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro.

Quando al singolo consigliere è assicurata la possibilità di disporre del denaro, con atti e richieste che trovino la loro causa nella specifica veste e che siano direttamente incidenti sulla fase esecutiva di gestione della cassa, deve ritenersi che si consolidi in capo al soggetto la concreta disponibilità del denaro per ragioni di ufficio.

Non può sostenersi, come invece è stato fatto dalla sentenza impugnata, che il sistema di controlli concepito dalla legge regionale ligure, e segnatamente l'istituzione di una Commissione consiliare alla quale il rendiconto dei singoli gruppi, dopo l'approvazione da parte del gruppo, doveva essere trasmesso, fosse strumento idoneo ad assicurare una reale valutazione della gestione del denaro pubblico, posto che, per espressa previsione di legge, il compito della Commissione era circoscritto a una mera attestazione dell'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese per il personale. [OSCURATO:PERSONA] di verifica, dunque, non era deputata a svolgere un controllo sul modo in cui i contributi regionali erano stati impiegati, ma doveva limitarsi a una verifica contabile sulla regolarità della documentazione prodotta.

Quanto sostenuto nella sentenza impugnata appare in contrasto, oltre che con la lettera della legge, e con la corretta interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 53331 del 19/09/2017, Piredda, Rv. 271654 - 01) anche con quanto emerso in sede dibattimentale, di cui la Corte evidentemente non ha tenuto conto, e che ha, al contrario, accertato, in concreto, che nessun reale controllo veniva effettuato con riguardo alle spese di cui il singolo consigliere chiedeva il rimborso.

Quindi, per concludere, è evidente che il controllo rimesso alla Commissione regionale non può essere invocato per sostenere la legittimità e inerenza delle spese inserite nel rendiconto e fatte proprie dal gruppo in sede di approvazione del rendiconto.

La situazione non è diversa se si analizza la procedura di approvazione del rendiconto da parte del Gruppo consigliare: anche in questo caso, infatti, l'istruttoria dibattimentale ha accertato che le assemblee citate per l'approvazione di rendiconti avevano breve durata e che tutti i rendiconti erano approvati all'unanimità.

2.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta legittimità delle spese inerenti all'attività politica.

2.3. Con il terzo motivo - non rubricato - il Procuratore Generale evidenzia che l'obbligo di "coeva giustificazione" è ribadito, ex multis, da Sez. 6, n. 14580 del 02/02/2017, Narduzzi, Rv. 269536 - 01) e che, in tema di onere probatorio, è irrilevante il richiamo alla sentenza Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067 - 01, relativa all'utilizzo di somme per le quali non era previsto un obbligo di specifica rendicontazione.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del reato di peculato contestato agli imputati, e, in particolare, alle "categorie" di spesa in violazione dell'art. 314 cod. pen. e della legge regionale.

Si contesta la valutazione in fatto della Corte d'Appello, in merito all'inerenza delle spese di ristorazione, trasporto e rappresentanza, siccome connesse all'attività politica, e non di natura privata, richiamando ampi stralci della decisione di primo grado.2.5.

Con il quinto motivo il ricorrente ribadisce la correttezza delle prospettazioni dei Giudici di primo grado, secondo le quali il capogruppo doveva assumersi responsabilità personale del rendiconto approvato dal gruppo, incorrendo nel concorso omissivo in caso di mancata richiesta di documenti giustificativi.

3. Hanno presentato memorie: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -l'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - l'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per Miceli. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile Codacons ha depositato conclusioni scritte. 3.1.Le difese chiedono, sostanzialmente, la dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso del Procuratore Generale, evidenziando in sintesi quanto segue: 3.1.1.1 motivi di gravame sono incentrati sulla mera contrapposizione di stralci della sentenza d'appello e valutazioni di segno opposto della sentenza di primo grado, oppure sulla riproposizione delle tesi sviluppate dall'Accusa nel giudizio di merito, senza alcun esame critico e alcuna censura specifica all'ampio ragionamento sviluppato in sentenza.

Inoltre, il Procuratore Generale non ha impugnato le statuizioni che affermano la carenza dell'elemento psicologico del reato di peculato, perciò è ormai coperto dal giudicato il capo della sentenza che esclude l'elemento soggettivo, imponendo così la conferma della sentenza di assoluzione degli imputati, indipendentemente dalle valutazioni sulla rilevanza penale della condotta. 3.1.2.11 motivo relativo alla disponibilità del denaro è inammissibile perché il Procuratore Generale non deduce alcuna violazione di legge, e anzi travisa la motivazione della sentenza - che non ha mai operato distinzioni tra disponibilità giuridica e materiale, ma ha escluso tout court la disponibilità dei fondi in capo al singolo consigliere- ma si limita a una censura di mero fatto, laddove imputa alla Corte del merito di aver sopravvalutato l'efficacia dei controlli, e ripropone la diversa ricostruzione storica operata dalla sentenza di primo grado.

Il motivo è comunque infondato, in quanto la Corte di merito ha applicato principi consolidati, ribaditi più volte da questa Sezione, da ultimo con sentenza Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini, Rv. 282742, secondo cui: "la "disponibilità" rilevante ai fini del peculato spetta soltanto a chi ha un "potere di firma" e non si estende a chi si limita ad inserire nel procedimento "dati" necessari per giustificare il trasferimento del denaro stesso.

Ovvero, per la situazione qui di interesse, non diventa partecipe della disponibilità giuridica colui che inserisce nel procedimento di pagamento la richiesta rispetto alla quale verrà disposta l'assegnazione dei fondi, con la logica conseguenza che, nel caso in cui il singolo consigliere presenti documentazione giustificativa per ottenere il rimborso a lui non spettante, tale condotta, qualora sussistenti gli elementi costitutivi, "può essere qualificata in astratto quale truffa aggravata (o ex art. 316-ter cod. pen.), ma non quale peculato, mancando proprio il carattere più tipizzante del reato, ovvero "il possesso o, comunque, la disponibilità" dei fondi.

La sentenza Piredda si pronuncia su un fatto storico completamente diverso, in quanto - in quel caso specifico - il capogruppo, con prassi contra leqem, aveva ripartito anticipatamente i fondi tra i consiglieri, anziché rimborsare ex post le spese (caso unico all'interno del [OSCURATO:PERSONA], in CU i capogruppo e consiglieri si sono indebitamente spartiti i fondi, violando la legge regionale e la prassi costante seguita dagli altri gruppi). 3.1.3.11 secondo motivo sulla legittimità delle spese collegate all'attività politica è inammissibile ed è irrilevante il richiamo alla sentenza Piredda, che si riferisce a una vicenda storica completamente diversa, come puntualmente rilevato dalla Corte del merito, con statuizione non contestata dal Procuratore Generale. 3.1.4.11 terzo motivo sull'obbligo di "coeva giustificazione" e sull'onere probatorio è inammissibile, perché privo di decisività, atteso che - nel nostro caso - è pacifico che le spese erano inerenti all'attività politica, come riconosciuto dalle sentenze di primo e secondo grado.

Una volta chiarito che le spese sono giustificate (con decisione in fatto passata in giudicato) e quindi vi è la prova concreta dell'inerenza, appare superfluo discutere sulla ripartizione dell'onere probatorio.

3.1.5. Il quarto motivo si limita, in realtà, a contestare la valutazione in fatto della Corte d'Appello, in merito all'inerenza delle spese di ristorazione, trasporto e rappresentanza, siccome connesse all'attività politica, e non di natura privata, richiamando ampi stralci della decisione di primo grado.

Il motivo è dunque inammissibile, perché inerente a giudizio di fatto - sulla finalità politica delle spese, peraltro riconosciuta dallo stesso Procuratore Generale - e trattandosi della mera riproposizione del secondo motivo.

3.1.6. Il quinto motivo è inammissibile, siccome carente di potenziale decisività, atteso che la Corte del merito, ha già affermato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, la legittimità e pertinenza delle spese rispetto all'attività politica: quindi, non vi è stato alcun peculato da parte dei singoli consiglieri.

Nel merito, il Procuratore Generale si limita a contrapporre alla decisione della Corte d'Appello la diversa decisione in primo grado, senza evidenziare alcuna specifica violazione di legge: soprattutto, non prende in esame il punto decisivo della motivazione, incentrata sull'impossibilità di affermare un concorso colposo nei reati dolosi di peculato e falso, addebitati al terzo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la pregiudiziale carenza di interesse del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova ad impugnare.

2. Occorre rammentare come, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati negli artt. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorra avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 210562).

L'interesse - concreto ed attuale - ad impugnare deve, quindi, sorreggere anche il ricorso che sia proposto dal Pubblico ministero e può, pertanto, ravvisarsi soltanto qualora l'impugnazione sia presentata dall'organo dell'accusa per far valere l'illegittimità della situazione derivante dal provvedimento la cui rimozione o modifica sia tale da incidere in modo effettivo sulla posizione dell'imputato, cioè, nella prospettiva accusatoria, di comportare la condanna del medesimo o, quantomeno, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie lato Ser1SU intese.

Il mezzo di impugnazione deve, pertanto, perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez.

Un., n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651- 01; Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, Pinelli, Rv. 264996 e Sez. 6 n. 16147 del 02/04/2014, Re, Rv. 260121).

3. Deve osservarsi che, nel caso in esame, la Corte d'Appello di Genova, dopo avere ritenuto insussistente l'elemento della condotta appropriativa, ha escluso, in modo puntuale, la sussistenza del dolo, affermando che non risultava 'acclarata ( alcuna coscienza e volontà di appropriazione di somme erogate dall'ente a titolo di contributo, indirizzate esplicitamente al soddisfacimento di interessi privati" (pag. 102).

La Corte territoriale ha, poi, aggiunto che molti imputati rispondevano del reato di peculato in relazione a spese assai modeste e a ciò si aggiungeva che, per un verso, la legge regionale, nelle sue successive formulazioni, non era di agevole interpretazione e, per altro verso, le specifiche spese si ponevano, nella stessa prospettazione accusatoria, in una sorta di spazio confinante tra quelle legittime e quelle non inerenti al fine istituzionale.

4. L'omessa impugnazione della esclusione dell'elemento psicologico del reato rende radicalmente inammissibile il ricorso della Procura Generale presso la Corte dì appello di Genova per manifesta carenza d'interesse in relazione alla non decisività della impugnazione.

Applicando, infatti, alla fattispecie il principio, che attribuisce a questa Corte la cognizione del processo "limitatamente ai motivi proposti" (art, 609 cod. proc. pen.), è ormai coperto dal giudicato il capo della sentenza che esclude l'elemento soggettivo, imponendo così la conferma della sentenza di assoluzione degli imputati, indipendentemente dalle valutazioni sulla rilevanza penale della condotta.

4.1. Quand'anche, infatti, questa Corte ritenesse annullabile l'impugnata sentenza con riguardo alla ritenuta insussistenza della condotta tipica del reato di peculato, in ogni caso resterebbe ferma l'affermata mancanza dell'ulteriore requisito previsto dalla fattispecie e cioè il dolo appropriativo del pubblico ufficiale.

Su tale punto - autonomo e autosufficiente - della sentenza d'appello non è stato sviluppato alcun motivo d'impugnazione; lo stesso, pertanto, è divenuto irrevocabile e quindi va esclusa la sussistenza di un interesse ad impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one, ha chiesto l'inammissibilità, o in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale locale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro ascritti - per i quali risultava emessa in primo grado pronuncia di condanna o dichiarazione di estinzione per prescrizione - perché il fatto non sussiste. Il procedimento inerisce le spese sostenute, nel periodo compreso tra il 7 maggio 2010 (inizio della nona legislatura regionale) e il 31 gennaio 2013 (data in cui i Presidenti di ciascun gruppo consiliare dovevano presentare all'ufficio di Presidenza del consiglio regionale il rendiconto relativo alla utilizzazione dei fondi erogati al gruppo nel corso del 2012, e quindi aveva ad oggetto gli esercizi finanziari dei gruppi consiliari riguardante gli anni 2010, 2011 e 2012): a) dai gruppi consiliari della Regione Liguria; b) dai singoli componenti dei gruppi stessi; c) dai Presidenti e Vicepresidenti del Consiglio regionale; d) da alcuni consiglieri, relativamente a richieste di rimborso indirizzate all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.La Corte di appello ha osservato, in sintesi, che, nella fattispecie: - i fondi erano elargiti al Gruppo e non al singolo consigliere, che doveva anticipare le spese e chiedere il rimborso al capogruppo, il quale decideva discrezionalmente se concederlo; difettando, perciò, il possesso o la disponibilità giuridica del denaro, l'eventuale illecito non è qualificabile come peculato e si consuma con la percezione di rimborso non dovuto e non con l'approvazione del rendiconto; - le spese rimborsate agli imputati erano collegate alla loro attività politica, e vanno perciò ritenute legittime, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 4 L.R. Liguria 38/90, e nel rispetto del principio costituzionale di tassatività e determinatezza della legge penale, da applicare anche alla norma extrapenale integratrice del precetto, in forza del quale vanno considerate illecite e penalmente rilevanti solo le spese "totalmente estranee alle tipologie di spese previste dalla legge regionale o manifestamente irragionevoli o arbitrarie"; - non è accettabile il principio di "coeva giustificazione", elaborato dal giudice di primo grado, che, in violazione dei principi del processo penale, impone al consigliere l'onere della prova della liceiGi della spesa; - difetta, comunque, l'elemento psicologico del reato, per carenza di prova sul punto, tenuto conto dell'affidamento dei consiglieri sulla pertinenza delle spese, idoneo a configurare errore di fatto scusabile e, in ogni caso, per mancanza del dolo previsto dalla norma incriminatrice; dovendosi comunque escludere la responsabilità concorsuale del capogruppo, per l' attribuzione di rimborsi non dovuti. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del delitto di peculato e in relazione alla interpretazione della legge regionale n. 38/90, norma integratrice del precetto penale. La Corte d'appello ha errato nel ritenere non configurabile il peculato perché il denaro era distribuito ai consiglieri attraverso il rimborso delle spese dagli stessi anticipate. La nozione di possesso, rilevante ai fini dell'art. 314 cod, pen., deve intendersi come comprensiva, non solo della detenzione materiale della cosa, ma anche della sua disponibilità giuridica, nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di sua competenza, di inserirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro. Quando al singolo consigliere è assicurata la possibilità di disporre del denaro, con atti e richieste che trovino la loro causa nella specifica veste e che siano direttamente incidenti sulla fase esecutiva di gestione della cassa, deve ritenersi che si consolidi in capo al soggetto la concreta disponibilità del denaro per ragioni di ufficio. Non può sostenersi, come invece è stato fatto dalla sentenza impugnata, che il sistema di controlli concepito dalla legge regionale ligure, e segnatamente l'istituzione di una Commissione consiliare alla quale il rendiconto dei singoli gruppi, dopo l'approvazione da parte del gruppo, doveva essere trasmesso, fosse strumento idoneo ad assicurare una reale valutazione della gestione del denaro pubblico, posto che, per espressa previsione di legge, il compito della Commissione era circoscritto a una mera attestazione dell'esistenza di documentazione probatoria in merito all'ammontare delle spese di funzionamento e delle spese per il personale. [OSCURATO:PERSONA] di verifica, dunque, non era deputata a svolgere un controllo sul modo in cui i contributi regionali erano stati impiegati, ma doveva limitarsi a una verifica contabile sulla regolarità della documentazione prodotta. Quanto sostenuto nella sentenza impugnata appare in contrasto, oltre che con la lettera della legge, e con la corretta interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 53331 del 19/09/2017, Piredda, Rv. 271654 - 01) anche con quanto emerso in sede dibattimentale, di cui la Corte evidentemente non ha tenuto conto, e che ha, al contrario, accertato, in concreto, che nessun reale controllo veniva effettuato con riguardo alle spese di cui il singolo consigliere chiedeva il rimborso. Quindi, per concludere, è evidente che il controllo rimesso alla Commissione regionale non può essere invocato per sostenere la legittimità e inerenza delle spese inserite nel rendiconto e fatte proprie dal gruppo in sede di approvazione del rendiconto. La situazione non è diversa se si analizza la procedura di approvazione del rendiconto da parte del Gruppo consigliare: anche in questo caso, infatti, l'istruttoria dibattimentale ha accertato che le assemblee citate per l'approvazione di rendiconti avevano breve durata e che tutti i rendiconti erano approvati all'unanimità. 2.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta legittimità delle spese inerenti all'attività politica. 2.3. Con il terzo motivo - non rubricato - il Procuratore Generale evidenzia che l'obbligo di "coeva giustificazione" è ribadito, ex multis, da Sez. 6, n. 14580 del 02/02/2017, Narduzzi, Rv. 269536 - 01) e che, in tema di onere probatorio, è irrilevante il richiamo alla sentenza Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067 - 01, relativa all'utilizzo di somme per le quali non era previsto un obbligo di specifica rendicontazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza del reato di peculato contestato agli imputati, e, in particolare, alle "categorie" di spesa in violazione dell'art. 314 cod. pen. e della legge regionale. Si contesta la valutazione in fatto della Corte d'Appello, in merito all'inerenza delle spese di ristorazione, trasporto e rappresentanza, siccome connesse all'attività politica, e non di natura privata, richiamando ampi stralci della decisione di primo grado.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente ribadisce la correttezza delle prospettazioni dei Giudici di primo grado, secondo le quali il capogruppo doveva assumersi responsabilità personale del rendiconto approvato dal gruppo, incorrendo nel concorso omissivo in caso di mancata richiesta di documenti giustificativi. 3. Hanno presentato memorie: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -l'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - l'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per Miceli. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile Codacons ha depositato conclusioni scritte. 3.1.Le difese chiedono, sostanzialmente, la dichiarazione di inammissibilità o di rigetto del ricorso del Procuratore Generale, evidenziando in sintesi quanto segue: 3.1.1.1 motivi di gravame sono incentrati sulla mera contrapposizione di stralci della sentenza d'appello e valutazioni di segno opposto della sentenza di primo grado, oppure sulla riproposizione delle tesi sviluppate dall'Accusa nel giudizio di merito, senza alcun esame critico e alcuna censura specifica all'ampio ragionamento sviluppato in sentenza. Inoltre, il Procuratore Generale non ha impugnato le statuizioni che affermano la carenza dell'elemento psicologico del reato di peculato, perciò è ormai coperto dal giudicato il capo della sentenza che esclude l'elemento soggettivo, imponendo così la conferma della sentenza di assoluzione degli imputati, indipendentemente dalle valutazioni sulla rilevanza penale della condotta. 3.1.2.11 motivo relativo alla disponibilità del denaro è inammissibile perché il Procuratore Generale non deduce alcuna violazione di legge, e anzi travisa la motivazione della sentenza - che non ha mai operato distinzioni tra disponibilità giuridica e materiale, ma ha escluso tout court la disponibilità dei fondi in capo al singolo consigliere- ma si limita a una censura di mero fatto, laddove imputa alla Corte del merito di aver sopravvalutato l'efficacia dei controlli, e ripropone la diversa ricostruzione storica operata dalla sentenza di primo grado. Il motivo è comunque infondato, in quanto la Corte di merito ha applicato principi consolidati, ribaditi più volte da questa Sezione, da ultimo con sentenza Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini, Rv. 282742, secondo cui: "la "disponibilità" rilevante ai fini del peculato spetta soltanto a chi ha un "potere di firma" e non si estende a chi si limita ad inserire nel procedimento "dati" necessari per giustificare il trasferimento del denaro stesso. Ovvero, per la situazione qui di interesse, non diventa partecipe della disponibilità giuridica colui che inserisce nel procedimento di pagamento la richiesta rispetto alla quale verrà disposta l'assegnazione dei fondi, con la logica conseguenza che, nel caso in cui il singolo consigliere presenti documentazione giustificativa per ottenere il rimborso a lui non spettante, tale condotta, qualora sussistenti gli elementi costitutivi, "può essere qualificata in astratto quale truffa aggravata (o ex art. 316-ter cod. pen.), ma non quale peculato, mancando proprio il carattere più tipizzante del reato, ovvero "il possesso o, comunque, la disponibilità" dei fondi. La sentenza Piredda si pronuncia su un fatto storico completamente diverso, in quanto - in quel caso specifico - il capogruppo, con prassi contra leqem, aveva ripartito anticipatamente i fondi tra i consiglieri, anziché rimborsare ex post le spese (caso unico all'interno del [OSCURATO:PERSONA], in CU i capogruppo e consiglieri si sono indebitamente spartiti i fondi, violando la legge regionale e la prassi costante seguita dagli altri gruppi). 3.1.3.11 secondo motivo sulla legittimità delle spese collegate all'attività politica è inammissibile ed è irrilevante il richiamo alla sentenza Piredda, che si riferisce a una vicenda storica completamente diversa, come puntualmente rilevato dalla Corte del merito, con statuizione non contestata dal Procuratore Generale. 3.1.4.11 terzo motivo sull'obbligo di "coeva giustificazione" e sull'onere probatorio è inammissibile, perché privo di decisività, atteso che - nel nostro caso - è pacifico che le spese erano inerenti all'attività politica, come riconosciuto dalle sentenze di primo e secondo grado. Una volta chiarito che le spese sono giustificate (con decisione in fatto passata in giudicato) e quindi vi è la prova concreta dell'inerenza, appare superfluo discutere sulla ripartizione dell'onere probatorio. 3.1.5. Il quarto motivo si limita, in realtà, a contestare la valutazione in fatto della Corte d'Appello, in merito all'inerenza delle spese di ristorazione, trasporto e rappresentanza, siccome connesse all'attività politica, e non di natura privata, richiamando ampi stralci della decisione di primo grado. Il motivo è dunque inammissibile, perché inerente a giudizio di fatto - sulla finalità politica delle spese, peraltro riconosciuta dallo stesso Procuratore Generale - e trattandosi della mera riproposizione del secondo motivo. 3.1.6. Il quinto motivo è inammissibile, siccome carente di potenziale decisività, atteso che la Corte del merito, ha già affermato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, la legittimità e pertinenza delle spese rispetto all'attività politica: quindi, non vi è stato alcun peculato da parte dei singoli consiglieri. Nel merito, il Procuratore Generale si limita a contrapporre alla decisione della Corte d'Appello la diversa decisione in primo grado, senza evidenziare alcuna specifica violazione di legge: soprattutto, non prende in esame il punto decisivo della motivazione, incentrata sull'impossibilità di affermare un concorso colposo nei reati dolosi di peculato e falso, addebitati al terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la pregiudiziale carenza di interesse del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova ad impugnare. 2. Occorre rammentare come, secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati negli artt. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorra avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 210562). L'interesse - concreto ed attuale - ad impugnare deve, quindi, sorreggere anche il ricorso che sia proposto dal Pubblico ministero e può, pertanto, ravvisarsi soltanto qualora l'impugnazione sia presentata dall'organo dell'accusa per far valere l'illegittimità della situazione derivante dal provvedimento la cui rimozione o modifica sia tale da incidere in modo effettivo sulla posizione dell'imputato, cioè, nella prospettiva accusatoria, di comportare la condanna del medesimo o, quantomeno, l'aggravamento delle conseguenze sanzionatorie lato Ser1SU intese. Il mezzo di impugnazione deve, pertanto, perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. Un., n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651- 01; Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, Pinelli, Rv. 264996 e Sez. 6 n. 16147 del 02/04/2014, Re, Rv. 260121). 3. Deve osservarsi che, nel caso in esame, la Corte d'Appello di Genova, dopo avere ritenuto insussistente l'elemento della condotta appropriativa, ha escluso, in modo puntuale, la sussistenza del dolo, affermando che non risultava 'acclarata ( alcuna coscienza e volontà di appropriazione di somme erogate dall'ente a titolo di contributo, indirizzate esplicitamente al soddisfacimento di interessi privati" (pag. 102). La Corte territoriale ha, poi, aggiunto che molti imputati rispondevano del reato di peculato in relazione a spese assai modeste e a ciò si aggiungeva che, per un verso, la legge regionale, nelle sue successive formulazioni, non era di agevole interpretazione e, per altro verso, le specifiche spese si ponevano, nella stessa prospettazione accusatoria, in una sorta di spazio confinante tra quelle legittime e quelle non inerenti al fine istituzionale. 4. L'omessa impugnazione della esclusione dell'elemento psicologico del reato rende radicalmente inammissibile il ricorso della Procura Generale presso la Corte dì appello di Genova per manifesta carenza d'interesse in relazione alla non decisività della impugnazione. Applicando, infatti, alla fattispecie il principio, che attribuisce a questa Corte la cognizione del processo "limitatamente ai motivi proposti" (art, 609 cod. proc. pen.), è ormai coperto dal giudicato il capo della sentenza che esclude l'elemento soggettivo, imponendo così la conferma della sentenza di assoluzione degli imputati, indipendentemente dalle valutazioni sulla rilevanza penale della condotta. 4.1. Quand'anche, infatti, questa Corte ritenesse annullabile l'impugnata sentenza con riguardo alla ritenuta insussistenza della condotta tipica del reato di peculato, in ogni caso resterebbe ferma l'affermata mancanza dell'ulteriore requisito previsto dalla fattispecie e cioè il dolo appropriativo del pubblico ufficiale. Su tale punto - autonomo e autosufficiente - della sentenza d'appello non è stato sviluppato alcun motivo d'impugnazione; lo stesso, pertanto, è divenuto irrevocabile e quindi va esclusa la sussistenza di un interesse ad impug
Sentenza Cassazione n. 20645/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris