CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4993-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 4993/2021 avverso la sentenza n. 494/2020 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA Numero sezionale 256/2022Numero di raccolta generale 19842/2022 [OSCURATO:PERSONA] - PALERMO, Data pubblicazione 20/06/2022 depositata il 16/06/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] una concessione edilizia rilasciata dal Comune di Niscemi laddove ingiungeva ad essa il pagamento di un contributo di costruzione quantificato in complessivi € 107.471,50. 2. ― Nel contraddittorio con il Comune, il giudice amministrativo adito ha respinto il ricorso con sentenza del 13 febbraio 2012. 3. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato per revocazione la sentenza dolendosi di non aver avuto comunicazione, a suo tempo, né della fissazione dell’udienza pubblica né, successivamente, dell’avvenuta pubblicazione della sentenza. 4. ― Con sentenza del 21 luglio 2015 il Tar, nel contraddittorio con il Comune, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, osservando che era stata acquisita prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione di deposito della sentenza, e che comunque l’omessa comunicazione di tale deposito non impedisce il decorso del termine per impugnare, con la conseguenza che il vizio del contraddittorio derivante dal difetto di comunicazione della fissazione dell’udienza avrebbe dovuto essere fatto valere con l’appello. 5. ― Avverso quest’ultima sentenza resa in sede di revocazione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, cui il Comune di Niscemi ha resistito e che il Consiglio di giustizia amministrativa2 di 6 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 4993/2021 Numero sezionale 256/2022 per la Regione Siciliana ha respinto con sentenza numero 494 del Numero di raccolta generale 19842/2022Data pubblicazione 20/06/2022 2020, disponendo la compensazione delle spese. 6. ― Ha ritenuto la sentenza ora menzionata l’infondatezza del primo motivo di appello, in quanto la parte soccombente, all’esito della pronuncia della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] del 13 aprile 2012, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni anche in riferimento alla asserita irregolarità del contraddittorio impugnando tempestivamente la decisione dinanzi al giudice d’appello, ribadendo altresì, nel rigettare il secondo motivo di impugnazione, che l’omessa comunicazione del deposito della sentenza non impedisce il decorso del termine per appellare, ed aggiungendo infine, in riguardo al terzo motivo d’appello, che esso riproponeva questioni di merito coperte dal giudicato derivante dalla pronuncia della sentenza del 2012 di cui si è detto. 7. ― Per la cassazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per motivi di giurisdizione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato ad un motivo. 8. ― Il Comune di Niscemi non ha spiegato difese in questa sede. 9. ― Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 10. ― La società ricorrente lamenta con un unico motivo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che l'avviso di avvenuto deposito della sentenza attinta dall'istanza di revocazione era stato portato a legale conoscenza del difensore, e in tal modo avrebbe reso «quoad effectum, equivalente alla unica forma di comunicazione delle sentenze prevista dal codice del processo amministrativo (scil., la PEC, il FAX o le altre forme previste dall'art. 45 disp.att.c.p.c., così l'art. 2, comma 6, all. n. 2 al d.lgs n. 104/16) quella (raccomandata postale) irritualmente utilizzata dalla segreteria del Tar». 11. ― Il ricorso è inammissibile per una duplice ragione. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 4993/2021 11.1. ― L'impugnata sentenza, come si è detto, ha c Numero sezionale 256/2022Numero di raccolta generale 19842/2022onfermato la pronuncia di primo grado del 21 luglio 2015 sulla base di due Data pubblicazione 20/06/2022 distinte ed autonome, rationes decidendi: -) la prima costituita dall'affermazione secondo cui «le ragioni dell'appellante sul punto non sono in grado di mettere in dubbio il ragionamento seguito dai primi decidenti anche in riferimento alla natura di atto extraprocesuale dell'avviso di avvenuto deposito con la conseguenza che la sua omessa comunicazione non impedisce il decorso del termine per impugnare»; -) la seconda concernente l’erroneità dell'affermazione del giudice di appello in ordine alla circostanza che l'avviso di deposito della sentenza fosse stato «portato a legale conoscenza» del difensore della società originaria ricorrente. La considerazione che ciascuna di dette rationes è da sola sufficiente a sostenere la decisione comporta l'inammissibilità del ricorso, dal momento che le censure contenute nell'unico motivo investono esclusivamente la seconda (tra le numerosissime Cass.n. 17182 del 2020). 11.2. ― Ulteriore rag ione di inammissibilità discende dal rilievo che le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che costituisce Sezione staccata del Consiglio di Stato (art. 1 d.lgs. n. 373 del 2003), sono ricorribili per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 1° aprile 2019, n. 9042), motivi che ricomprendono le ipotesi del difetto assoluto di giurisdizione, ricorrente quando il giudice affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), nonché quella del difetto relativo di giurisdizione, configurabile quando il giudice affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 4993/2021 al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad Numero sezionale 256/2022Numero di raccolta generale 19842/2022 altri giudici (Corte cost. n. 6 del 2018; Cass., Sez. Un., 6 giugno Data pubblicazione 20/06/2022 2017, n. 13976 tra le tante). Ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2019, n. 29082; Cass., Sez. Un., 20 marzo 2019, n. 7926), finanche in caso di violazione di norme del diritto dell'UE, avendo la Corte di giustizia escluso che siffatta conformazione del ricorso ex articolo 111, ultimo comma, della Costituzione sia in contrasto con il diritto dell’Unione (sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad), né, tantomeno, al controllo di eventuali errores in procedendo o in iudicando, il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui essa è stata esercitata (Cass., Sez. Un., 3 agosto 2018, n. 20529, tra le tante). Inoltre, queste Sezioni Unite hanno chiarito che in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato pronunciate su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (p. es. Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7829), che inerisce ancora al modo di esercizio della giurisdizione. Nel caso di specie risulta palese che la ricorrente si duole di ipotetici errores in iudicando o in procedendo, determinati dall'avere il giudice ritenuto che il deposito della sentenza di cui si è detto fosse stato oggetto di comunicazione pervenuta ad essa F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 4993/2021 società, nel che non è ravvisabile un rifiuto di giurisdizione «Numero sezionale 256/2022Numero di raccolta generale 19842/2022in astratto», il solo denunciabile in questa sede (Cass., Sez. Un., n. Data pubblicazione 20/06/2022 37552, n. 32674, n. 32673, n. 30112, n. 18259 e n. 10245 del 2021; con riguardo al caso della revocazione, Cass., Sez. Un., n. 3573 del 2022; n. 27892 del 2021), bensì, un eventuale rifiuto «in concreto», in tesi frutto della inesatta interpretazione delle norme (tra le più recenti, S.U. n. 18529 del 2021 e n. 10087 del 2020). 12. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara inoltre che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu