CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza limitatamente ai fatti commessi in data 27/02/2009 e 24/03/2009 per estinzione dei rispettivi reati, rideterminando la pena, ex art. 620, lett. I) cod. proc. pen., sulla base delle statuizioni dei giudici di merito in relazione al delitto commesso il 4/08/2010; letta la memoria della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari del 19 luglio 2018, all'esito di rito abbreviato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di peculato a lui contestati fino al 30 dicembre 2008 compreso, per essere gli stessi estinti a seguito di intervenuta prescrizione. Ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ha ordinato la confisca del profitto dei reati per cui è stata pronunciata condanna, ammontante a complessivi euro 13.049,52. A [OSCURATO:PERSONA] è contestato il reato di peculato continuato perché, in qualità di consigliere della Regione Sardegna, nell'ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA] della tredicesima legislatura (14/07/2004-18/03/2009), con funzioni di Amministratore del Gruppo, a far data dal 28 dicembre 2005, percepiva indebitamente, appropriandosene, le somme di denaro delle quali aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio, erogate dal Consiglio Regionale in favore del Gruppo consiliare di appartenenza ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 7 aprile 1966 e successive modificazioni, nonché delle pertinenti deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del medesimo Consiglio Regionale. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione del decorso termine di prescrizione anche in relazione alla somma di euro 2.500,00, che era stata prelevata dal conto corrente del gruppo consiliare presso la Regione Sardegna di [OSCURATO:PERSONA] in data 31 gennaio 2007, laddove, erroneamente, si è ritenuto che, alla data del 4 agosto 2010 - coincidente con la chiusura del conto - fosse stato prelevato l'importo di euro 4.249,52; le evidenze documentali, in realtà, dimostrano che in data 4 agosto 2010 risultava essere stata prelevata solo la somma di euro 1.749,52. La difesa segnala, non solo l'erroneità del dato riportato in sentenza, ma anche la contraddittorietà della motivazione rispetto alla statuizione contenuta in altro punto della sentenza secondo cui andava dichiarata la compiuta prescrizione per tutti i fatti di peculato contestati fino al 30 dicembre 2008. 2.2. Violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., per l'omessa riduzione di un terzo della pena -per effetto del rito abbreviato- da parte della Corte di Appello in sede di rideterminazione della pena.2.3. Vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e al calcolo degli aumenti per la continuazione. 2.4.Vizio di motivazione con riguardo alle spese non inerenti, che hanno dato luogo alla condanna. 2.5. Vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato di peculato ed erronea applicazione dell'art. 47, primo comma, cod. pen. 2.6. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.7. Violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 314 cod. pen. e alla legge regionale n. 37/1995. 2.8.Violazione di legge nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il delitto di peculato, stante l'assenza di elementi documentali giustificativi della spesa. 2.9.Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 27 della Costituzione, con particolare riguardo all'onere della prova gravante sull'accusa e, invece, ribaltato sull'imputato, allorché lo stesso è ritenuto responsabile anche in relazione alle spese non riscontrabili. 3. Con memoria trasmessa a mezzo PEC il 14 novembre 2022, la difesa ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai due episodi relativi alla emissione degli assegni in data 27 febbraio 2009 e 24 marzo 2009, perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, mentre deve essere rigettato nel resto, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per la sola rideterminazione della pena e dell'importo della confisca. 2.Rileva preliminarmente il Collegio che, nelle more del procedimento, è decorso il termine di prescrizione anche per i reati contestati come commessi il 27 febbraio 2009 e il 24 marzo 2009. Pertanto, essendo pacifica l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] delle condotte contestate e non essendo evidente l'insussistenza dei fatti (lo stesso ricorrente ha riconosciuto che le spese per le quali è stata inflitta condanna in primo grado possono essere di difficile catalogazione), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la causa sopra indicata. Residua, quindi, la condotta relativa al prelievo, all'atto della chiusura del conto corrente intestato al Gruppo di [OSCURATO:PERSONA], sul quale confluivano i fondi erogati dal Consiglio Regionale, avvenuta il 4 agosto 2010, successivamente alla fine della legislatura, del saldo residuo da quantificarsi - come sarà ulteriormente specificato in seguito - in euro 1.749,52 e non in euro 4.249,52. 3. Appare necessario procedere all'esame dei motivi quarto, quinto, settimo, ottavo e nono, relativi alla responsabilità per il reato contestato, per affermarne la infondatezza, essendosi la Corte di Appello, nel ribadire la sussistenza del delitto di peculato, conformata ai principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di peculato. 3.1. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come l'imputato avesse la piena disponibilità del denaro depositato nel conto corrente in questione, posto che il predetto, dal 28 dicembre 2005, aveva rivestito il ruolo di amministratore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Il reato di peculato, infatti, prevede che la appropriazione riguardi un bene che sia in possesso o comunque nella disponibilità dell'agente per ragione del suo servizio o ufficio e sul quale lo stesso possa esercitare un pot:ere giuridicamente rilevante (Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini, Rv. 282742). In sostanza, il pubblico ufficiale deve avere con la "cosa" o un dovere di custodia o un potere, esercitabile autonomamente, di conferire alla stessa una data destinazione. Se la cosa è costituita dal denaro, va osservato che, oramai, la disponibilità è quasi sempre una "disponibilità giuridica" e non materiale, in quanto la moneta circola quale registrazione informatica presso le banche. In questo caso, la "disponibilità" rilevante ai fini del peculato spetta unicamente a chi ha un «potere di firma». La Corte di appello ha, quindi, dato corretta applicazione a tale regola iuris, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], era l'unico autorizzato ad operare sul conto corrente intestato al Gruppo, ove erano versati i fondi destinati al funzionamento dello stesso. 3.2. La Corte territoriale si è, altresì, conformata al principio di diritto secondo il quale non possono in ogni caso essere imputate al fondo per il funzionamento dei Gruppi consigliari: -le spese connesse all'attività politica dei partiti, di cui i consiglieri sono espressione, che non siano connesse ad iniziative del gruppo, decise dal gruppo, volte al funzionamento del gruppo; -le spese che i singoli consiglieri sostengono per la loro personale attività politica, spese volte alla cura del proprio consenso politico, delle relazioni personali sul territorio con esponenti della società civile, con l'informazione, con gli elettori; rapporti finalizzati alla conservazione o all'incremento del consenso politico soggettivo, della visibilità personale del consigliere, ma del tutto scissi da iniziative del gruppo consigliare, nel senso indicato; -le spese che i consiglieri hanno in ragione dei rapporti personali tra essi, ovvero per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovassero nel gruppo consigliare la fonte di riferimento e di legittimazione; -le spese connesse alle esigenze private del consigliere (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279418-08). Nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e immune da vizi logici, si sottolinea, infatti, come le somme di denaro, la appropriazione delle quali è contestata a [OSCURATO:PERSONA], appartengano tutte alla categoria delle spese "non inerenti" e cioè estranee alle finalità istituzionali del [OSCURATO:PERSONA], riguardando la manutenzione e l'uso della autovettura personale dell'imputato, il finanziamento di iniziative a fini di propaganda elettorale a favore del partito [OSCURATO:PERSONA], la pubblicazione su un quotidiano locale di articoli destinati a promuovere la figura e l'attività politica svolta dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di consigliere regionale. I giudici di merito hanno, quindi, congruamente ritenuto che le spese in questione fossero state sostenute per soddisfare esigenze di promozione del partito, delle sue dipendenze locali e dei suoi esponenti di spicco e che, perciò, fossero del tutto estranee a quelle poste a fondamento delle erogazioni ricevute dal gruppo consiliare. La Corte di appello si sofferma, inoltre, sul fatto che, a detta dello stesso imputato, egli aveva ricevuto le somme di denaro a titolo di rimborso di anticipazioni da lui effettuate con denaro proprio nell'interesse del gruppo, secondo una complessa procedura, prevedente l'autorizzazione della spesa, la relativa rendicontazione, l'approvazione del conto e il nulla osta al prelevamento dal conto del Gruppo medesimo del quantum debeatur, ma di tale procedura, la quale avrebbe dovuto riguardare le somme trasferite a [OSCURATO:PERSONA], comprese quelle in questione, non è stato fornito alcun riscontro documentale, né un'autorizzazione, né un rendiconto, né una pezza giustificativa e né un nulla osta. A tale mancata giustificazione si sono accompagnate una pluralità di circostanze, ritenute correttamente dalla Corte di appello "sintomatiche", quali: -la disordinata produzione di documenti di spesa recuperati nel corso del presente procedimento, senza alcuna garanzia della loro rispondenza a quelli, a suo tempo, rendicontati; -la non inerenza di tali pezze; -l'omessa indicazione, per molte pezze, di qualsivoglia indicazione sul titolo per il quale erano state sostenute;-la mancanza di qualsiasi correlazione evidente tra le spese risultanti dalle pezze medesime e l'importo degli assegni tratti sul conto corrente del Gruppo. Con particolare riferimento, inoltre, alla condotta di prelevamento della somma in contanti dallo sportello, nella sentenza impugnata si sottolinea correttamente che la stessa è avvenuta molto tempo dopo la chiusura della legislatura, quando cioè, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 293 del 22 luglio 1988, la sua destinazione avrebbe dovuto essere determinata unicamente dall'Ufficio di Presidenza. Anche in questo caso, quindi, la Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che, in presenza di tale circostanza sintomatic:a, la mancanza dli giustificazione del prelievo finisce, di per sé, per evocare la avvenuta appropriazione. 3.3. La sentenza impugnata ha, poi, richiamato il principio secondo il quale, grava sulla pubblica accusa l'onere di provare il carattere indebito di spese pubbliche non riferibili ai fini istituzionali dell'ente, di cui sia stato richiesto il rimborso, non potendosi confondere i piani, tra loro distinti, della responsabilità contabile per danno erariale e della responsabilità penale (Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini, Rv. 28274-02; Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067 - 01). La Corte di appello ha, però, correttamente evidenziato che, in talune circostanze, in realtà, la documentazione prodotta è, di per sé, rivelatrice dell'utilizzo dei fondi pubblici per finalità incompatibili con quelle istituzionali: in questi casi la prova è, appunto, "documentale" e, pertanto, è sufficiente per ricondurre la condotta dell'imputato alla fattispecie del peculato La condotta di [OSCURATO:PERSONA] rientra proprio in tale ipotesi. La Corte territoriale ha, infatti, puntualmente evidenziato che la mancata giustificazione della destinazione del denaro, nel caso in esame si inseriva in un quadro indiziario "sintomatico" dal momento che mancava la corrispondenza, a fronte dell'emissione dei due assegni e del prelevamento allo sportello per cui ora si procede, con spese di importo corrispondente. 4. Occorre evidenziare che, effettivamente, quanto al primo motivo di ricorso, la difesa ha documentato, allegando un prospetto tratto dalla informativa della Guardia di Finanza che l'importo di euro 4.2.49,52 non fu incassato in un'unica soluzione in data 4 agosto 2010, al momento della chiusura del conto intestato al gruppo consiliare. Al contrario, si legge con chiarezza dal documento versato in atti, che l'importo di euro 4.249,52 costituisce la risultante di due distinte operazioni: la prima di euro 2.500 eseguita il 31 gennaio 2007 e la seconda, di euro 1.749,52, posta in essere il 4 agosto 2010. Alla luce di ciò, non v'è dubbio che, anche in relazione all'importo di euro 2.500 doveva essere dichiarata dalla Corte di Appello l'estinzione del reato di peculato per decorso di prescrizione, così come statuito in sentenza per tutti i fatti avvenuti fino al 30 dicembre 2008. 5.Parimenti, quanto alla determinazione della pena, ha ragione la difesa a sostenere che la Corte di Appello di Cagliari, in sede di rideternninazione della pena, ha omesso di operare la diminuzione di un terzo prevista in conseguenza della scelta di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato. Ed invero, dalla lettura di pagina sedici della impugnata sentenza, si evince che la pena finale di anni due e mesi due di reclusione è stata calcolata partendo dalla pena base di anni due per il più grave reato avente ad oggetto la somma di euro ottomila, aumentata di un mese per ciascuno degli altri due episodi. Deve rilevarsi che si tratta di una operazione non rispettosa del dettato normativo e non vale a sanare il calcolo la circostanza che la Corte di appello, verosimilmente, abbia applicato la riduzione di un terzo sulla pena base (viene individuata come pena base quella di anni due di reclusione, sebbene, all'epoca dei fatti, la pena minima edittale per il reato di peculato fosse pari ad anni tre di reclusione). In realtà, la riduzione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. andava applicata sulla pena finale, tenuto conto anche della continuazione; in tal caso, fissando la pena base nel minimo edittale (anni 3) ed operando gli aumenti per la continuazione nei termini indicati dalla Corte di Appello il risultato finale sarebbe stato diverso e certamente più favorevole all'imputato rispetto alla pena individuata in sentenza di anni due e mesi due. 6. I residui motivi devono ritenersi assorbiti. 7. In ragione della ritenuta non manifesta infondatezza del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai due episodi relativi all'emissione degli assegni in data 27 febbraio 2009 e 24 marzo 2009 perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorso deve, invece essere rigettato con riferimento al residuo peculato della somma di denaro - pari, come si è detto, ad euro 1.749,52 - prelevata dallo sportello bancario. Gli atti devono essere trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena e dell'importo della confisca, in considerazione del fatto che il profitto del peculato risulta pari a ad euro 1.749,52. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai due episodi relativi all'emissione degli assegni in data 27.2.2009 e 24.3.2009 perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione; rigetta il ricorso nel re