CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Greco e l'annullamento con rinvio relativamente alle posizioni degli altri ricorrenti. Letta la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] BPM e le memorie di replica di [OSCURATO:PERSONA] e Bramito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 8 giugno 2021, la Sesta Sezione penale di questa Corte di cassazione, annullava con rinvio il provvedimento del tribunale di Bologna sezione misure di prevenzione datato 23 novembre 2020 che aveva respinto alcune istanze di ammissione allo stato passivo ex art. 52 D.Lvo 159/2011, inerenti le utilità ascritte e confiscate a [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato per il reato di associazione di stampo mafioso nel procedimento c.d. Aemilia; in particolare, il giudice di legittimità, reputava che la domanda di ammissione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] fosse stata delibata in violazione del contraddittorio. Quanto invece alle domande degli istituti di credito si assumeva, nella pronuncia di annullamento, quanto al requisito della buona fede, che la stessa sia da riconoscere "quando emerge una credibile inconsapevolezza delle attività svolte dal prevenuto...il convincimento del terzo sulla situazione . apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza...". E ad avviso del giudice dell'annullamento (vedi pagina 13 della motivazione):" per escludere la Banca istante dalla partecipazione al passivo della procedura, occorrerà verificare se la stessa, nell'occasione, ha operato con la dovuta diligenza imposta dal ruolo, mettendo in atto tutti quegli accorgimenti imposti dalla disciplina di riferimento che avrebbero determinato l'emersione delle situazioni in fatto destinate a disvelare la strumentalità". 1.2 Con successiva ordinanza in data 13 dicembre 2021, il tribunale di Bologna quale giudice del rinvio, respingeva le domande di ammissione al passivo formulate da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; riteneva il giudice del rinvio, quanto al Greco, che lo stesso non aveva compiuto i controlli e le verifiche necessarie tali da fare emergere la strumentalità dell'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alle condotte illecite del [OSCURATO:PERSONA]. In relazione ai crediti bancari si perveniva ad analoghe conclusioni osservando come, per ciascuno dei crediti, fossero stati omessi i necessari controlli che potevano fare emergere il modus operandi delle imprese, i collegamenti tra le stesse, il coinvolgimento anche di altri coindagati del [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) e cioè circostanze tali da dovere escludere la buona fede anche in ragione del considerevole importo dei mutui erogati. 1.3 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione tutti gli interessati. [OSCURATO:PERSONA], deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. a) cod.proc.pen. per esercizio da parte del giudice penale di potestà riservate dalla legge agli organi fallimentari e violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione della legge fallimentare; deduceva al proposito che il credito era maturato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e la domanda doveva pertanto avrebbe dovuto essere avanzata e decisa dagli organi fallimentari; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell'art. 58 D.Lvo 159/2011 quanto alla ritenuta strumentalità delle attività della [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alle attività criminose. 1.4 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L e quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. deduceva con distinti ricorsi i seguenti motivi analogamente riassunti: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea interpretazione dell'art. 52 D.Lvo 159/2011 in relazione al concetto di strumentalità del finanziamento e per illogicità della motivazione dovuta al travisamento degli elementi probatori; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al concetto di buona fede; al proposito deduceva come il provvedimento impugnato non si era adeguato al principio di diritto stabilito dalla sentenza di annullamento posto che la prova della buona fede degli operatori bancari doveva desunnersi dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio, circostanze queste tutte osservate. Le circostanze emerse successivamente nel procedimento c.d. Aemilia, circa l'affiliazione del Falbo o del [OSCURATO:SOCIETA], non potevano dimostrare che alla data degli affidamenti tali elementi fossero noti agli istituti bancari ed anzi, il [OSCURATO:SOCIETA], risultava pubblicamente quale soggetto passivo di intimidazioni mafiose sicché nessuna prova era stata data di un'effettiva negligenza. 1.5 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. lamentava con separati motivi: - nullità del provvedimento per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 627 cod.proc.pen. in relazione agli obblighi del giudizio di rinvio, con riferimento alla ritenuta omessa valutazione da parte dell'istituto in fase di erogazione del finanziamento del rispetto della normativa bancaria; - nullità del provvedimento per inosservanza od erronea applicazione di legge in merito alle circostanze addotte dal tribunale a sostegno della asserita assenza di buona fede; - nullità del provvedimento per mancanza ed altri vizi della motivazione in merito all'omesso esame delle circostanze allegate dalla banca a conferma della propria buona fede al momento dell'erogazione del mutuo. Con successive memorie depositate in cancelleria gli istituti di credito insistevano nelle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso Greco è proposto per motivi o non consentiti o infondati e deve, pertanto, essere dichiarato respinto. Quanto al primo motivo, va invero sottolineato come ai sensi dell'art. 63 D.Lvo 159/2011 quando viene dichiarato il fallimento i beni assoggettati alla procedura di confisca di prevenzione sono esclusi dalla massa attiva e la verifica dei crediti viene svolta dal tribunale di prevenzione. Sicché alcun illecito utilizzo di potestà riservate ad altro organo appare esservi stato. Quanto al concetto di strumentalità del credito rispetto alla attività illecita del [OSCURATO:SOCIETA], contestato dal secondo motivo del ricorso Greco e dal primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], va richiamato l'orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, la strumentalità del credito rispetto alla attività criminale del prevenuto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite (Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019 Rv. 275533 - 01). Ne consegue che, nel caso in esame, l'accertata pericolosità sociale del [OSCURATO:SOCIETA] già alle date del concordato preventivo e dei finanziamenti ha fatto ritenere correttamente provata la strumentalità rispetto alle attività illecite. Ne consegue il rigetto del ricorso Greco. 2.2 Fondati sono invece i restanti motivi dei ricorsi degli istituti di credito sussistendo violazione del principio di diritto enucleato nella sentenza di annullamento dal giudice di legittimità. La pronuncia di annullamento di questa Corte di cassazione dell'8 giugno 2021 ai fini della valutazione del requisito della buona fede, che va analizzato successivamente quello della strumentalità rispetto alla condotta illecita, ha dettato due precisi principi di diritto che il giudice di rinvio era tenuto a rispettare: la prova della buona fede, dunque, in siffatte situazioni non può che passare dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio (p.6); - per l'esclusione del credito non basta, tuttavia, che l'erogazione del mutuo non sia conforme ad una corretta gestione bancaria: occorre piuttosto che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza sia espressamente sintomatico della mancanza di buona fede (p.6). Il principio sopra esposto viene ribadito a pagina 13 della stessa motivazione ove si assume espressamente che "il giudice del rinvio avrà cura di verificare che il giudizio inerente la buona fede e l'incolpevole affidamento del creditore istante risulti immediatamente rapportato ai contenuti della riscontrata finalizzazione illecita del finanziamento, rimarcandone i profili di leggibilità da parte dell'operatore del settore ove lo stesso si fosse attenuto al puntuale rispetto delle regole di verifica imposte dalla normativa e della prassi di riferimento. In altre parole, per escludere la Banca istante dalla partecipazione al passivo della procedura, occorrerà verificare se la stessa, nell'occasione, ha operato con la dovuta diligenza imposta dal ruolo, mettendo in atto tutti quegli accorgimenti, imposti dalla disciplina di riferimento, che avrebbero determinato l'emersione delle situazioni in fatto destinate a disvelare la strumentalità. L'eventuale, riscontrata, inosservanza di tali regole di condotta, tuttavia, non essendo fine a sè stessa nè rilevando ai fini della valida formazione del diritto di credito oggetto di insinua, assumerà tuttavia rilievo ostativo rispetto alla domanda di ammissione sempre (e solo) se immediatamente funzionale al disvelarsi delle dette emergenze, atteso il nesso di causalità che corre necessariamente tra strumentalità del credito e affidamento incolpevole che vale a renderla irrilevante". Orbene, deve ritenersi che tali principi non siano stati correttamente applicati dal tribunale di Bologna, chiamato a decidere ex art. 627 cod.proc.pen.; invero, come esattamente osservato sia dai ricorsi che dalle stesse conclusioni del procuratore generale, il giudice di rinvio ha ricavato l'assenza di buona fede da alcuni elementi di fatto quali l'importo del mutuo, il collegamento del [OSCURATO:SOCIETA] con altro soggetto coinvolto nelle indagini tale Falbo, il collegamento tra le varie società impegnate nelle attività edilizie e l'esposizione complessiva del [OSCURATO:SOCIETA] stesso, che. non forniscono alcuna.dimostrazione della violazione delle regole di diligenza. Difatti nessuno di tali elementi è idoneo a provare che nei singoli finanziamenti vennero violate le regole di concessione degli affidamenti bancari nella fase istruttoria e di concessione del mutuo (omessa valutazione dei profili di rischio- concessione di prestiti per importi superiori alle garanzie- mancanza di fideiussioni od altre garanzie reali etc...); ed anzi, tutti gli istituti ricorrenti, hanno sottolineato come la concessione dei mutui sia avvenuta in anni, tra il 2007 ed il 2008, in cui da alcun elemento poteva desumersi il coinvolgimento del [OSCURATO:SOCIETA] in dinamiche mafiose. A parte, quindi, la considerazione che alcuno degli elementi evidenziati dal tribunale di Bologna in sede di rinvio ha rilievo sotto il profilo della violazione delle regole per la concessione degli affidamenti bancari, il giudice del rinvio ha altresì omesso il secondo e necessario passaggio individuato dalla pronuncia di annullamento e secondo cui l'eventuale violazione doveva essere comunque ricollegata all'aspetto della strumentalità e così evidenziare non soltanto una mera negligenza ma la completa assenza di buona fede evidentemente perché l'istituto ha concesso l'affidamento nella consapevolezza della strumentalità della attività finanziata alle attività illecite. Tale seconda verifica è anch'essa completamente mancata ed i ricorsi hanno tutti sottolineato come in alcun modo potesse emergere in relazione alle relazioni intrattenute al tempo dal [OSCURATO:SOCIETA]. Ne deriva che i ricorsi degli istituti [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. vanno accolti ed i rispettivi crediti ammessi al passivo. L'annullamento del provvedimento si impone senza rinvio,superfluo essendo un ulteriore esame da parte del giudice di merito che ha già in plurime occasioni provveduto ad analizzare la documentazione ai fini della decisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato in relazione ai crediti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che ammette allo stato passivo. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese pro