CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2021
Cassazione n. 43990/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 16/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il TRIBUNALE di LODI, in data 18/07/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato stante l'impossibilità di ritenere sussistente un quadro probatorio certo avuto riguardo alle modalità dei riconoscimenti; - difetto di motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti generiche. Con successiva memoria depositata la difesa insisteva nei motivi proposti eccependo in particolare le rilevanti difformità tra le dichiarazioni rese dalle presunte vittime la notte dell'accaduto, durante le quali avevano dichiarato di non potere descrivere gli autori della rapina, e le precise descrizioni fornite il giorno successivo. Tali difformità inoltre dovevano essere sottolineate anche in ragione del fatto che non sussisteva l'affermata coincidenza temporale dei tre riconoscimenti effettuati dinanzi differenti operatori di [OSCURATO:PERSONA] ad orari differenti tra loro. Inoltre rappresentava ancora il difetto di motivazione in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sul duplice riconoscimento dell'imputato da parte delle vittime della rapina ricostruito a pagina 8 della motivazione avvenuto appena il giorno dopo la consumazione dei fatti. Tale valutazione in quanto fondata su precise emergenze non risulta affetta dai lamentati vizi in quanto nel presente giudizio abbreviato risultando utilizzabili tutti gli atti del fascicolo del pubblico ministero legittimamente i giudici di merito facevano riferimento alle circostanze emergenti dai verbali di ricognizione che in quanto effettuati da diversi soggetti paiono logicamente interpretati quali fonti di prova. Inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della \\ causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/202)\ Il C nsigliere Estensor I C*,2 [OSCURATO:PERSONA]