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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 giugno 1970

Cassazione n. 40480/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1970 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 30/09/2011 al 9/03/2016 in quanto indagato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo a) e del delitto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306 aggravato dall'essere stato commesso avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di appartenenza (capo c).

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando l'ordinanza, con unico articolato motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b) ed e) in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, l'ordinanza merita censura per aver ritenuto che la condotta del Petracca integrasse comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al clan Scarci.

Si sarebbe addebitato, inspiegabilmente e immotivatamente, al Petracca di aver tenuto una condotta di vita tale da determinare una falsa apparenza della sua configurabilità come illecito, sebbene la conoscenza del Petracca con la famiglia Scarci risalga agli anni '70, quando si recava a [OSCURATO:PERSONA] per trascorrere le vacanze estive nella terra di cui la famiglia era originaria. [OSCURATO:PERSONA] ha sempre frequentato la famiglia Scarci e non ne ha mai fatto segreto, pur non condividendo il loro modus vivendi.

Secondo la difesa, le intercettazioni poste a base dell'ordinanza di custodia cautelare genetica sono scarne e inutili e dimostrano in quanto tali la mancanza di contiguità del Petracca al clan Scarci.

Si contesta il riferimento all'intercettazione ambientale fra terzi nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] lo considera «uomo suo» dicendo di averlo fatto camorrista, per contestarne il valore fondante il giudizio di colpa grave, così come si contesta il significato dato alle intercettazioni dalle quali sarebbe emerso che la gestione degli esercizi commerciali presenti all'interno dello stadio Iacovone di Taranto fosse affidata al Petracca e non al reale intestatario, sebbene l'unica intercettazione che serve a dimostrare il coinvolgimento del Petracca nella vicenda è quella in cui lo stesso afferma «i bar sono i miei allo stadiol venti anni, venti anni che ce li ho».

Secondo la difesa tale conversazione non dimostra nulla in quanto, decontestualizzata dall'intero discorso, non è utile a raggiungere alcuna conclusione certa.

I numerosi contatti intrattenuti da Petracca con Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sembrano, piuttosto, dimostrare una sudditanza del Petracca alla famiglia Scarci, ai limiti con la figura di persona offesa del reato di estorsione.

Non si comprende, secondo la difesa, come si possa ritenere gravemente imprudente e negligente una mera frequentazione scevra da cointeressenze nella commissione di reati, dimostrata dal fatto che nel medesimo processo gli altri coimputati, sebbene assolti dal reato di associazione mafiosa, siano stati condannati per plurime fattispecie di detenzione illegale di armi, oltre ad altri gravi reati.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e tendente a ottenere una inammissibile rivalutazione dei fatti.

2. La Corte territoriale, dopo aver ripercorso gli argomenti espressi dal giudice della cautela a proposito dei plurimi elementi sintomatici della sussistenza dell'associazione (pagg.4-5), ha richiamato le intercettazioni ambientali e telefoniche dalle quali tale giudice avesse desunto la gravità indiziaria circa l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso facente capo ai fratelli Scarci.

2.1. Tali elementi fattuali, non smentiti nella sentenza assolutoria, sono stati valorizzati dal giudice della riparazione, che ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] si riferisse a [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come «uomo mio» e ha riportato testualmente una serie di intercettazioni idonee a dimostrare che gli esercizi commerciali per la somministrazione di bevande e prodotti alimentari ubicati all'interno dello stadio comunale Iacovone nel rione Salinella di Taranto, di fatto riferibili a [OSCURATO:PERSONA], fossero materialmente gestiti proprio dal Petracca, benché formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], titolare della licenza commerciale e concessionario per la gestione dei chioschi.

2.2. A pag.5 dell'ordinanza si indicano le prove della materiale gestione dei chioschi da parte del Petracca, nonché i numerosi contatti intrattenuti dal ricorrente con Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quali si affrontavano questioni relative alla gestione dei chioschi e alla devoluzione a fratelli Scarci di parte dei guadagni.3.

Affermando che la contiguità del Petracca ai fratelli Scarci fosse dettata da un mero rapporto di amicizia, l'atto di impugnazione difetta di un adeguato confronto con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato, indicativa di un corposo compendio investigativo, sulla quale si fonda il giudizio inerente alla sussistenza della condotta ostativa al diritto alla riparazione (pagg.6-8); tale difetto di confronto determina l'inammissibilità delle censure, che devono puntualmente individuare le ragioni del giudizio la cui legittimità viene contestata.

3.1. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha dettagliatamente descritto, quale condotta ostativa, l'intensa frequentazione del Petracca con Francesco e [OSCURATO:PERSONA], il primo condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di associazione mafiosa in qualità di capo dell'omonimo clan e il secondo per omicidio e tentato omicidio; la gestione di fatto dei chioschi affidata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la devoluzione di una parte dei guadagni ai fratelli Scarci; l'intervento di questi ultimi nella soluzione di problematiche inerenti alla gestione dell'attività d'impresa.

Elementi di fatto non sconfessati nel giudizio di cognizione penale, nel quale l'esistenza dell'associazione mafiosa è stata esclusa perché si è ritenuto che le emergenze procedimentali non fossero idonee a dimostrare che l'associazione avesse in concreto conseguito nell'ambiente circostante una effettiva capacità di intimidazione; il reato di intestazione fittizia è stato, per altro verso, escluso perché si è ritenuta non dimostrata la sussistenza della finalità elusiva, posto che nè [OSCURATO:PERSONA] nè [OSCURATO:PERSONA] erano all'epoca sottoposti a misura di prevenzione.

3.2. L'ordinanza risulta, dunque, pienamente rispettosa di quell'orientamento interpretativo della Corte di legittimità secondo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava peraltro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.

4. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato può, comunque, desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, se e in quanto (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv, 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401).

Una volta svolto tale compito, il provvedimento non può ritenersi viziato per non aver sposato una diversa valutazione delle risultanze investigative.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, conformemente al dictum di Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame; vedasi anche Sez.

U, n. 34559 dei 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Null

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1970 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 30/09/2011 al 9/03/2016 in quanto indagato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo a) e del delitto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306 aggravato dall'essere stato commesso avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa di appartenenza (capo c). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando l'ordinanza, con unico articolato motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b) ed e) in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Secondo la difesa, l'ordinanza merita censura per aver ritenuto che la condotta del Petracca integrasse comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al clan Scarci. Si sarebbe addebitato, inspiegabilmente e immotivatamente, al Petracca di aver tenuto una condotta di vita tale da determinare una falsa apparenza della sua configurabilità come illecito, sebbene la conoscenza del Petracca con la famiglia Scarci risalga agli anni '70, quando si recava a [OSCURATO:PERSONA] per trascorrere le vacanze estive nella terra di cui la famiglia era originaria. [OSCURATO:PERSONA] ha sempre frequentato la famiglia Scarci e non ne ha mai fatto segreto, pur non condividendo il loro modus vivendi. Secondo la difesa, le intercettazioni poste a base dell'ordinanza di custodia cautelare genetica sono scarne e inutili e dimostrano in quanto tali la mancanza di contiguità del Petracca al clan Scarci. Si contesta il riferimento all'intercettazione ambientale fra terzi nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] lo considera «uomo suo» dicendo di averlo fatto camorrista, per contestarne il valore fondante il giudizio di colpa grave, così come si contesta il significato dato alle intercettazioni dalle quali sarebbe emerso che la gestione degli esercizi commerciali presenti all'interno dello stadio Iacovone di Taranto fosse affidata al Petracca e non al reale intestatario, sebbene l'unica intercettazione che serve a dimostrare il coinvolgimento del Petracca nella vicenda è quella in cui lo stesso afferma «i bar sono i miei allo stadiol venti anni, venti anni che ce li ho». Secondo la difesa tale conversazione non dimostra nulla in quanto, decontestualizzata dall'intero discorso, non è utile a raggiungere alcuna conclusione certa. I numerosi contatti intrattenuti da Petracca con Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] sembrano, piuttosto, dimostrare una sudditanza del Petracca alla famiglia Scarci, ai limiti con la figura di persona offesa del reato di estorsione. Non si comprende, secondo la difesa, come si possa ritenere gravemente imprudente e negligente una mera frequentazione scevra da cointeressenze nella commissione di reati, dimostrata dal fatto che nel medesimo processo gli altri coimputati, sebbene assolti dal reato di associazione mafiosa, siano stati condannati per plurime fattispecie di detenzione illegale di armi, oltre ad altri gravi reati. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e tendente a ottenere una inammissibile rivalutazione dei fatti. 2. La Corte territoriale, dopo aver ripercorso gli argomenti espressi dal giudice della cautela a proposito dei plurimi elementi sintomatici della sussistenza dell'associazione (pagg.4-5), ha richiamato le intercettazioni ambientali e telefoniche dalle quali tale giudice avesse desunto la gravità indiziaria circa l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso facente capo ai fratelli Scarci. 2.1. Tali elementi fattuali, non smentiti nella sentenza assolutoria, sono stati valorizzati dal giudice della riparazione, che ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] si riferisse a [OSCURATO:PERSONA] indicandolo come «uomo mio» e ha riportato testualmente una serie di intercettazioni idonee a dimostrare che gli esercizi commerciali per la somministrazione di bevande e prodotti alimentari ubicati all'interno dello stadio comunale Iacovone nel rione Salinella di Taranto, di fatto riferibili a [OSCURATO:PERSONA], fossero materialmente gestiti proprio dal Petracca, benché formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], titolare della licenza commerciale e concessionario per la gestione dei chioschi. 2.2. A pag.5 dell'ordinanza si indicano le prove della materiale gestione dei chioschi da parte del Petracca, nonché i numerosi contatti intrattenuti dal ricorrente con Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quali si affrontavano questioni relative alla gestione dei chioschi e alla devoluzione a fratelli Scarci di parte dei guadagni.3. Affermando che la contiguità del Petracca ai fratelli Scarci fosse dettata da un mero rapporto di amicizia, l'atto di impugnazione difetta di un adeguato confronto con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato, indicativa di un corposo compendio investigativo, sulla quale si fonda il giudizio inerente alla sussistenza della condotta ostativa al diritto alla riparazione (pagg.6-8); tale difetto di confronto determina l'inammissibilità delle censure, che devono puntualmente individuare le ragioni del giudizio la cui legittimità viene contestata. 3.1. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha dettagliatamente descritto, quale condotta ostativa, l'intensa frequentazione del Petracca con Francesco e [OSCURATO:PERSONA], il primo condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di associazione mafiosa in qualità di capo dell'omonimo clan e il secondo per omicidio e tentato omicidio; la gestione di fatto dei chioschi affidata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la devoluzione di una parte dei guadagni ai fratelli Scarci; l'intervento di questi ultimi nella soluzione di problematiche inerenti alla gestione dell'attività d'impresa. Elementi di fatto non sconfessati nel giudizio di cognizione penale, nel quale l'esistenza dell'associazione mafiosa è stata esclusa perché si è ritenuto che le emergenze procedimentali non fossero idonee a dimostrare che l'associazione avesse in concreto conseguito nell'ambiente circostante una effettiva capacità di intimidazione; il reato di intestazione fittizia è stato, per altro verso, escluso perché si è ritenuta non dimostrata la sussistenza della finalità elusiva, posto che nè [OSCURATO:PERSONA] nè [OSCURATO:PERSONA] erano all'epoca sottoposti a misura di prevenzione. 3.2. L'ordinanza risulta, dunque, pienamente rispettosa di quell'orientamento interpretativo della Corte di legittimità secondo il quale la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava peraltro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. 4. Dall'esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato può, comunque, desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, se e in quanto (secondo il tenore letterale dell'art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv, 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 22098401). Una volta svolto tale compito, il provvedimento non può ritenersi viziato per non aver sposato una diversa valutazione delle risultanze investigative. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame; vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Null
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