CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce , Sez. distaccata di Taranto in data 13/3/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Taranto che lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto estorsione aggravata; ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità , in particolare con riguardo alla sussistenza degli elementi integrativi del delitto di estorsione ed alla qualificazione giuridica del fatto ex art.629 cod. pen. anziché ai sensi dell'art. 393 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), oltre che volti, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risulanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 (evenienze queste, escluse nel caso di specie); considerato che anche il terzo motivo, che deduce la carenza della motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha pertinentemente motivato sul punto a pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata, condividendo quanto già disposto primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente zii pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]