CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 18745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23650/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] c he lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 603/2018 depositata i l 25/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 603/2018, pubblicata il 25.1.2019, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora innanzi: MIT). 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento, previa disapplicazione del provvedimento di esclusione dalla procedura di stabilizzazione bandita dal MIT con avviso pubblicato nella G.U. del 24/08/2007, del diritto alla stabilizzazione presso il MIT con inquadramento alla terza area, fascia retributiva C2, con conseguente declaratoria relativa alla ricostruzione della carriera a far data dal 15/03/2004; la condanna del MIT al risarcimento del danno patito per effetto dall’illegittima esclusione della procedura di stabilizzazione; in via subordinata, sempre previa disapplicazione nei termini sopra prospettati, la condanna del MIT al risarcimento del danno per equivalente; in ogni caso, la condanna del MIT al risarcimento del danno per perdita di chance. 3. Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso, perché il ricorrente aveva prestato servizio - in qualità di ufficiale subalterno - presso la Capitaneria di porto di Chioggia, dal 2004 al 2010, e ritenendo che la Capitaneria di Porto rientrasse nelle [OSCURATO:PERSONA], concludeva per l’esclusione dal ricorrente dalla stabilizzazione prevista dall’art. 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. La Corte d'appello, richiamando le disposizioni dettate dal d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 in tema di ordinamento militare, ha distinto il piano del rapporto funzionale con il MIT dal piano del rapporto di dipendenza. All'esito ha concluso che non potesse considerarsi personale appartenente al MIT quello non rientrante nella sua dotazione organica e dipendente da altra amministrazione dello Stato, quale il militare delle Capitanerie di porto. La Corte d'appello ha inoltre escluso alcun profilo di disparità di trattamento con riferimento alla esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale appartenente alle forze armate, alla luce delle disposizioni speciali che regolano la materia ed in particolare la legge 30 dicembre 2004, n. 311. La Corte territoriale ha infine ritenuto irrilevante la normativa sopravvenuta (art. 1, commi 565 e 567 , legge 27 dicembre 2017, n. 205), perché si limitava a prevedere una procedura di stabilizzazione nell'ambito del MIT «senza nulla precisare in ordine ma il soggetti legittimati a concorrere rispetto a tutte le superiori considerazioni e premesse.». 5. Per la cassazione della sentenza ricorre il Roselli, con ricorso affidato a tre motivi. Il MIT resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle Preleggi, dell’art. 1, commi 519 e 523, della legge n. 296/2006; degli artt. 87, 118, 132, 134, 138 del Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] (d.lgs. 15 maggio 2010, n. 66); degli artt. 2 e 7 del d.P.R. 25 settembre 2007, n. 217; dell’art. 1, comma 95, legge n. 311/2004; all’art. 1, comma 1, ed art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 215/01; degli artt. 15 e 18 Codice della Navigazione, perché la Corte territoriale avrebbe errato nella interpretazione delle disposizioni citate, giungendo alla conclusione che il corpo delle Capitanerie di porto rientrasse tra le forze armate. Al contrario, sostiene il ricorrente, dal d.P.R. n. 271/2007 può trarsi la conclusione che l'attività delle Capitanerie di porto sia prevalentemente riconducibile al MIT ed anzi dal d.lgs. n. 215/2001 risulta che il Corpo sarebbe incardinato presso e alle dipendenze del MIT. Il ricorrente deduce che alla luce delle disposizioni richiamate non rileva tanto l'appartenenza del Corpo delle Capitanerie di porto nell'ambito delle forze armate, quanto lo svolgimento di mansioni ed attività riconducibili a quelle del MIT e non a quelle del Ministero della difesa. 2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 565 e 567, della legge n. 205/2017 perché la C orte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la irrilevanza della normativa sopravvenuta. Normativa invece riferibile proprio al personale partecipante alla procedura di stabilizzazione all'interno delle assunzioni previste per l'anno 2018, inserendo la specifica della prioritaria immissione in servizio degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. Il ricorrente deduce che il bando di stabilizzazione indetto nel 2007 non è mai stato revocato, e pertanto la procedura deve ancora ritenersi aperta nonostante la mancata formazione di alcuna graduatoria a seguito del bando. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo preso posizione con riferimento ai docc. 5 e 6 prodotti da parte ricorrente unitamente al ricorso di primo grado ed ai cedolini paga prodotti da parte ricorrente nella prima udienza del grado d’appello, documenti dai quali emergerebbe l’appartenenza del Corpo delle Capitanerie di Porto al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti. 4. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, vertendo sulla medesima questione giuridica ossia sui requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione bandita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. I due motivi sono inammissibili. Deve preliminarmente escludersi la violazione dell'articolo 11 delle preleggi nei termini prospettati dalla parte ricorrente. La Corte territoriale, nel procedere all'esame della disciplina e dell'inquadramento giuridico del Corpo delle Capitanerie di porto, ha fatto applicazione della disciplina vigente al momento della procedura di stabilizzazione (bandita nel 2007), ossia le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 215/2001. 6. Tanto premesso, con riferimento alla questione giuridica che costituisce lo specifico oggetto dei primi due motivi di ricorso, questa Corte ha già ritenuto che: «le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati» (Cass. n. 21200/2020). Con la sentenza n. 6718 del 2021 (si v. anche, Cass., n. 6310 del 2021) si è altresì affermato che le disposizioni normative che vengono in rilievo non consentono in alcun modo di valorizzare, ai fini dell’accesso alle procedure, lo svolgimento solo in via dì fatto di prestazioni di natura subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto intercorso fra le parti, perché l’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 individua la platea dei destinatari mediante il richiamo al «personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge», ed è chiaro, quindi, nel richiedere il requisito della formale assunzione, requisito al quale fanno riferimento anche il periodo successivo («Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive») ed il comma 558 della disposizione sopra citata («....purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive»). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, ricordato che la Corte c ostituzionale da tempo ha evidenziato che un interesse pubblico idoneo a giustificare la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze (Corte cost. sentenza n. 167 del 2013), in quanto se «il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (Corte c ost. n.189 del 2011), occorre, tuttavia, che «l’area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati» (Corte cost. n. 227 del 2013 richiamata dalla più recente Corte cost. n. 113 del 2017 in tema di passaggio da società privata ad ente pubblico). La Corte d’appello, posta la premessa in diritto conforme ai sopra richiamati principi, con accertamento di fatto, ha accertato che nessun contratto a tempo determinato o altro equipollente era stato stipulato dal lavoratore con il Ministero dei trasporti o che si fosse instaurato un qualsiasi rapporto con quest’ultimo a seguito di procedura selettiva dallo stesso espletata e che il lavoratore era incardinato presso il Ministero della difesa. Dunque, la ratio decidendidella sentenza della Corte d’ a ppello di rigetto dell’impugnazione del lavoratore, è costituita dall’accertamento dell’alterità del datore di lavoro del ricorrente rispetto all’Amministrazione che aveva indetto la stabilizzazione, senza che assuma rilievo, come ratio decidendi, il carattere civile o militare del rapporto, e lo status giuridico di personale militare o civile. Peraltro il lavoratore stesso (pag. 27 del ricorso) espone come, nella procedura per cui è causa, non vi fosse poi stata alcuna stabilizzazione. Le difese svolte dal lavoratore con riguardo alla posizione istituzionale delle Capitanerie di Porto attraverso il richiamo di disposizioni normative, non censurano adeguatamente il suddetto accertamento di fatto, svolto con specifico riguardo alla posizione del lavoratore, limitandosi quest’ultimo, con riguardo al proprio rapporto di lavoro, a deduzioni assertive sull’essere utilizzato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come funzionario militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, e sull’aver dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando (come esposto in particolare a pagg. 18-19, senza specificare gli elementi probatori eventualmente sottoposti ritualmente al giudice di merito e disattesi). D’altronde, anche un ipotetico rapporto in via di mero fatto con il Ministero controricorrente non potrebbe mai giovare all’odierno ricorrente, atteso che esso potrebbe valere, ai sensi dell’art. 2126 c.c., solo riguardo a retribuzioni e contributi previdenziali, ma non potrebbe mai produrre l’ulteriore effetto giuridico oggi invocato. (…) Ugualmente inammissibili sono le censure proposte richiamando il bando per la stabilizzazione (in particolare, pag. 7, pag. 26 del ricorso), il parere rilasciato dall’ufficio legislativo del Ministero dei trasporti (in particolare, pag. 8 del ricorso, pagg. 16-18 del ricorso), il decreto del Ministro della difesa sull’organico del 20 marzo 2006 (in particolare, pag. 11 del ricorso), le buste paga (in particolare, pag.11 del ricorso), la direttiva n. 7 della Funzione pubblica del 30 maggio 2007 (in particolare, pag. 12, pag. 23 del ricorso), l’attestazione rilasciata il 22 settembre 2008 dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, la direttiva n. 1 dell’ 8 gennaio 2016 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Piano delle performance, la Circolare n. 6 del 1987 (in particolare, pag. 21, 22 del ricorso)» (Cass.,Sez. Lav.,09/11/2022, n. 33090). 7. In buona sostanza, l’art. 1 , comma 519 , legge n. 296/2006 prevede quale requisito indefettibile la sussistenza un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione che bandisce la procedura di stabilizzazione, rapporto che - tra le altre cose - deve altresì avere la caratteristica di essere a tempo determinato e per mansioni non dirigenziali. Tale requisito, come interpretato da Cass., Sez. Lav. , n . 22090/2020 cit., postula la formale conclusione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione che ha bandito la procedura di stabilizzazione virgola e non può essere surrogato dallo svolgimento di fatto del rapporto ex art.2126 cod. civ. 8. Sotto questo profilo appaiono pertanto inammissibili le censure mosse dalla parte ricorrente alla Corte territoriale, in quanto non si confrontano con il punto decisivo della controversia: ossia la formale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, con la pubblica amministrazione che ha bandito la procedura di stabilizzazione. 9. L'interpretazione del requisito nei termini sopra prospettati appare inoltre maggiormente conforme ai principi stabiliti dall'articolo 97 comma quarto Cost., ed in particolare alla necessità di fare salvo il principio generale dell'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione mediante concorso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge laddove funzionali a prevedere «condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione», purché l’area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e sia subordinata all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell’attività svolta (cfr. Corte cost., 21/12/2020, n. 275). 10. Non può pertanto interpretarsi l’art. 1 , comma 519 , legge n. 296/2006 nel senso di consentire la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con una amministrazione diversa, rispetto alla quale non possono nemmeno predicarsi le esigenze di consolidare le «pregresse esperienze lavorative», siccome maturate con altra amministrazione. In questo caso il principio dell’accesso per mezzo di concorso pubblico si riespande e non può trovare eccezioni. 11. Per quanto concerne gli effetti della normativa sopravvenuta, l’art. 1 , commi da 565 a 567, legge n. 205/2017 prevede che: «565. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area III, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono attuate per 80 unità nel 2018, per 60 unità nel 2019 e per 60 unità nel 2020. 566. In relazione alle assunzioni di cui al comma 565 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 567. In attuazione dei commi 565 e 566 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.». 12. Contrariamente a quanto deduce la parte ricorrente la chiara lettera delle disposizioni citate non prevede alcun riferimento precipuo alla assunzione di coloro che avevano partecipato alle procedure di stabilizzazione bandite dal MIT nel 2007. Le disposizioni si limitano ad autorizzare il MIT ad avviare gli appositi concorsi pubblici per l'assunzione di 200 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area III, in deroga ad una serie di disposizioni specificamente richiamate e tenuto conto di quanto previsto dall’art.4 comma 3 d.l. 31 agosto 2013, n. 101. 13. La disposizione da ultimo richiamata prevede che: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) alla assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti dal 1 gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza». 14. Dal combinato disposto degli artt. 1 commi 565 e 567 legge 205/2017 e 4 comma 3 d.l. 101/2013 risulta che la facoltà di procedere alle nuove assunzioni sia residuale e recessiva rispetto alla previa immissione in servizio dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti e comunque all'assenza di idonei nelle graduatorie relative alle professionalità necessarie. 15. Nel caso in esame è pacifico ed incontestato che il MIT, all'esito della procedura di stabilizzazione bandita nel 2007, non abbia formato alcuna graduatoria; così come è pacifico ed incontestato che la parte ricorrente per Cassazione non sia mai stata inserita in alcuna graduatoria del MIT. Deve pertanto escludersi che la Corte territoriale abbia fatto violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 565 e 567 , legge n. 205/2017, in quanto la fattispecie concreta non è sussumibile in quella astratta. Rectius , le disposizioni che si assumono violate non sono applicabili al caso di specie. 16. Anche il terzo motivo è inammissibile. In primo luogo deve rilevarsi che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 348 ter ultimo comma c.p.c., la Corte territoriale ha integralmente confermato la decisione del giudice di prime cure. Per le considerazioni sopra svolte deve ritenersi che in questa sede il ricorrente abbia riproposto la medesima questione giuridica già proposta avanti ai giudici di merito, ossia la possibilità di ritenere sussistenti i requisiti per la procedura di stabilizzazione oggetto di causa anche in mancanza di un formale rapporto di lavoro subordinato con la pubblicazione amministrazione banditrice della procedura. 17. Per le stesse ragioni deve ritenersi che l'omesso esame della documentazione riportata nel motivo non sia affatto decisivo, proprio in considerazione del fatto che per mezzo di tale documentazione la parte ricorrente intendeva dimostrare la sussistenza - di fatto - di un rapporto funzionale e gerarchico tra la parte ricorrente ed il ministero per le infrastrutture ed i trasporti, laddove ciò che invece viene in considerazione e la sussistenza di un formale rapporto di lavoro a tempo determinato - nei termini sopra precisati- con il medesimo ministero. 18. Per tutti questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 19. La parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito ed agli altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara i nammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di leggeed alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’ar