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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 dicembre 2022

Cassazione n. 16035/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Patrizia RUSSO propone personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 8 luglio 2022 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.600,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 legge 110/1975.

2. Con l'unico motivo di ricorso la RUSSO lamenta l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Con procedura de plano ex art 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/201, Rv. 27201).4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Patrizia RUSSO propone personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 8 luglio 2022 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 2.600,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 legge 110/1975. 2. Con l'unico motivo di ricorso la RUSSO lamenta l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Con procedura de plano ex art 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del 21/12/201, Rv. 27201).4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ens
Sentenza Cassazione n. 16035/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris