CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 23570/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] t) che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria depositata a mezzo PEC il 16/01/2024; deposita conclusioni e nota spese delle quali chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente è stato condannato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] pubblicando sin dal 19 maggio 2016 sul sito web "Ilcorrieredelgiorno.it" nonché sulle pagine Facebook e Twitter associate uno scritto, corredato di foto, dal titolo «Nuovi guai giudiziari in arrivo per il consigliere comunale uscente di [OSCURATO:PERSONA]». Nello scritto in questione si attribuiva falsamente a quest'ultimo il rinvio a giudizio in relazione a un procedimento penale di sfruttamento della prostituzione, fatto in realtà ascrivibile all'omonimo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a quella del consigliere comunale. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, affida il proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 7/4/2023, che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale della medesima città, a cinque motivi di ricorso, appresso riportati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione nonché la violazione degli articoli 5 e 6 della CEDU in ordine alla mancata applicazione della scriminante putativa di cui all'articolo 59, comma quattro, cod. pen. Ad avviso del ricorrente sarebbe stata lacunosa l'analisi effettuata nelle conformi sentenze di merito in ordine alla deposizione del teste Albanese, suo conoscente e confidente. Adduce, altresì, a giustificazione del proprio operato, che nessuna rettifica era stata chiesta dalla persona offesa e nessun contatto era stato cercato con la direzione della testata giornalistica. 2.2. Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova in ordine alla mancata acquisizione di un comunicato stampa dell'Arma dei Carabinieri di Taranto che, a suo dire, aveva veicolato la notizia della vicenda relativa all'ipotesi di sfruttamento della prostituzione. Deduce, altresì, che il fatto addebitatogli era stato ricostruito dai giudici d'appello sulla scorta di una difforme valutazione rispetto a quella operata dal giudice di primo grado sulle medesime emergenze istruttorie e che, pertanto, doveva ravvisarsi l'ipotesi di travisamento della prova. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione in ordine alla richiesta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 131-bis cod. pen. 2.4. Analoghi vizi vengono riscontrati nel quarto motivo là dove si lamenta la mancata acquisizione degli articoli in formato digitale posto che nel capo di imputazione il titolo dell'articolo veniva riportato senza il punto interrogativo finale che, invece, risulterebbe essere stato apposto nel formato digitale. 2.5. Con il quinto motivo lamenta infine l'omesso esame da parte della Corte distrettuale delle doglianze specificatamente dedotte con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno e ai parametri che hanno ispirato la condanna . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente presentando aspetti comuni. Essi sostanzialmente si incentrano nella pedissequa reiterazione di censure già mosse con il ricorso in appello che si caratterizzano per il mancato confronto critico con le puntuali, corrette e conformi decisioni di merito in cui si sottolinea, richiamando quanto reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità (tra le più recenti, Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Sasso, Rv. 278952-01; Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277958-01; Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628- 01), che la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio. Rilevano, quindi, entrambi i giudici di merito, le cui conformi sentenze si saldano per formare un unico percorso argomentativo, che nella vicenda in esame non solo la prova documentale da cui l'imputato avrebbe appreso la notizia (comunicato stampa dell'Arma dei Carabinieri) non era stata mai prodotta, ma che anche la confidenza asseritamente ricevuta dal teste Albanese, che peraltro in dibattimento ha negato di aver diffuso la notizia errata, in ogni caso non avrebbe potuto scriminare non trattandosi di fonte accreditata. Del tutto neutra ai fini del riconoscimento della scriminante è poi la mancata richiesta di rettifica che non costituisce una condizione di procedibilità, ma una mera facoltà della parte civile che è libera di esercitarla o meno. 1.2. Il ricorrente lamenta, nel secondo motivo, il travisamento della prova in ordine alla mancata acquisizione del comunicato stampa dei Carabinieri così mostrando di non ben intendere in cosa si sostanzia il vizio denunziato. Ed invero il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Nel caso di specie, tale comunicato, che assertivamente si assume essere prova decisiva e di cui il ricorrente neanche ne ha riprodotto il contenuto, non risulta — come evidenziato da entrambi i giudici di merito — n ni3E 12 essere mai stato prodotto dall'imputato che ne aveva l'onere, di talché nessun travisamento può nella specie ravvisarsi. 2. Completa e sufficiente è la motivazione utilizzata per escludere l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello, infatti, si è pienamente attenuta alle indicazioni fornite da questa Corte nella sua massima composizione là dove si è ritenuto che «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, nel pieno rispetto di siffatte indicazioni, ha infatti valorizzato la gravità della notizia diffusa, la specificità della notizia pubblicata e la modalità diffusiva web a forte diffusione della platea dei fruitori. Trattasi di valutazioni basate su significativi elementi di giudizio ed immuni da vizi logici o giuridici e, quindi, non sindacabili nella presente sede di legittimità. 3. Parimenti inammissibili sono il quarto e il quinto motivo di ricorso in quanto dalla lettura della sentenza di appello, non contestata in parte qua, non risulta che gli stessi siano stati già proposti in quella sede. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'imputato deve essere condannato, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giu