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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34056/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del 29 marzo 2021 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto reiterativo del corrispondente motivo di appello che è stato rigettato dalla Corte territoriale con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, continuando a sostenere, in fatto, l'errore commesso dalla Corte che sarebbe consistito nel mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione dell'avvenuta restituzione della refurtiva, e nella mancata esclusione della recidiva; - che il motivo, quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è comunque manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha reiteratamente affermato, in tema di configurabilità della circostanza attenuante dell'aver agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, connrna 1, n. 4 cod. pen., che la sua applicazione richiede necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450), mentre nel caso di specie è stata sottratta merce per un valore superiore ad euro 100,00 e comunque il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez. 2, n. 4287 del 28/10/2003, dep. 2004, Rv. 228551) come la circostanza che il derubato abbia riacquistato il possesso del bene sottratto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del 29 marzo 2021 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto reiterativo del corrispondente motivo di appello che è stato rigettato dalla Corte territoriale con argomenti con i quali il ricorrente mostra di non volersi confrontare, continuando a sostenere, in fatto, l'errore commesso dalla Corte che sarebbe consistito nel mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione dell'avvenuta restituzione della refurtiva, e nella mancata esclusione della recidiva; - che il motivo, quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è comunque manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha reiteratamente affermato, in tema di configurabilità della circostanza attenuante dell'aver agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, connrna 1, n. 4 cod. pen., che la sua applicazione richiede necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450), mentre nel caso di specie è stata sottratta merce per un valore superiore ad euro 100,00 e comunque il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (Sez. 2, n. 4287 del 28/10/2003, dep. 2004, Rv. 228551) come la circostanza che il derubato abbia riacquistato il possesso del bene sottratto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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