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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40812/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]'ANNO, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 5 febbraio 2019 dal Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la Corte di appello fatta corretta applicazione della norma incriminatrice della ricettazione ed avendo comunque ritenuto la penale responsabilità sulla base di prove non adeguatamente valutate.

In primo luogo, non è stata compiutamente accertata la provenienza delittuosa dei beni e prima ancora la loro specifica identificazione, né risulta acclarata l'estraneità dell'imputato al reato presupposto.

I giudici di appello, inoltre, avrebbero omesso di dare risposta alle plurime censure difensive relative alla ricostruzione derivante, secondo l'imputato, da «un radicale scollamento delle effettive risultanze processuali» e comunque esposta con motivazione illogica e contraddittoria, in dispregio del canone del ragionevole dubbio.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione, non potendosi desumere l'elemento soggettivo dalle modalità di occultamento dei preziosi, dettate da lecite ragioni di prudenza, e restando privo di motivazione il requisito del fine di profitto.

2.3. Il terzo motivo reitera la richiesta di derubricazione del fatto, da ricondurre alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., criticando la motivazione che non ha accolto analogo motivo di appello, senza tenere conto dell'attività lavorativa dell'imputato, che avrebbe potuto giustificare un'ipotesi di mera negligenza.

2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità ai sensi del secondo (oggi quarto) comma dell'art.648 cod. pen., della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche, non dovendosi avere riguardo esclusivamente al valore venale del compendio in sequestro, apparendo quindi eccessivamente severo il trattamento sanzionatorio finale, inadeguato rispetto a una condotta qualificabile in termini di complessiva marginalità.

2.5. Con il quinto motivo, si eccepisce la perdita di efficacia del sequestro, in difetto di statuizione sulla confisca dei beni sottoposti a vincolo, con conseguente necessità di disporne la restituzione all'avente diritto.

2.6. Il ricorrente ha depositato memoria scritta, con cui reitera in particolare le doglianze in punto di mancato accertamento dei reati presupposti, di omessa motivazione sulla consapevolezza della provenienza delittuosa di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., invocando in subordine la derubricazione in incauto acquisto e comunque la restituzione di quanto in sequestro.

3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1. I giudici hanno ritenuto correttamente che fosse integrato il fatto tipico della ricettazione, in primo luogo, per alcuni beni - quelli riconosciuti come propri da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vittime tutte di furti in abitazione, in taluni casi avvenuti pochi giorni prima del sequestro a carico dell'imputato - proprio in forza della acclarata natura di refurtiva, derivante dalle dichiarazioni delle persone offese (giudicate attendibili, all'esito di una valutazione schiettamente di merito, incensurabile in questa sede, in quanto congruamente giustificata richiamando le modalità del riconoscimento e l'assenza di utilità calunniatoria).

Quanto agli ulteriori preziosi e ai contanti, con ragionamento del pari privo di vizi logico-giuridici, aderente agli esiti dell'istruttoria e coerente con la giurisprudenza di legittimità, la provenienza delittuosa è stata tratta dall'analogia con gli altri gioielli di sicura origine furtiva invenuti nella disponibilità dell'imputato, dalle comuni modalità di occultamento e dal consistente valore complessivo (822,22 grammi di oro, per una valutazione stimata di euro 17.417, e banconote in vari tagli per euro 10.000).

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo al contrario sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955).

Una deroga a questa regola di giudizio, con necessità della prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, può darsi solo quando costui deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile, e ciò non è avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983).

Analogamente, il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa dei beni posseduti può ben desumersi - come nel caso di specie, in assenza di specifiche e plausibili giustificazioni da parte dell'imputato - dalla natura e dalle caratteristiche dei beni stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028).

Quanto poi alle somme di denaro, a cui non si fa specifico cenno nel ricorso, è costante l'orientamento di legittimità - che il Collegio intende ribadire - secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02).

Il motivo è dunque non consentito, laddove invoca un'irrituale nuova ponderazione del materiale istruttorio, e comunque manifestamente infondato.

2. La prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, per consolidata giurisprudenza, può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente; ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).

Risulta dunque pienamente in linea con l'esegesi di legittimità il percorso argomentativo della Corte felsinea che valorizza l'abnormità dell'occultamento nel vano portafusibili della vettura e la totale assenza di dichiarazioni dell'imputato in merito a un titolo lecito di provenienza dei gioielli e dei contanti (il Tribunale - pp. 3-4 - rammenta come, rendendo spontanee dichiarazioni, Merella si sia limitato a riferire di avere svolto in precedenza attività di gioielliere e, dopo la chiusura dell'esercizio, abbia continuato ad operare «su strada» e come i monili fossero privi del minimo corredo documentale).

Il rilevante valore di quanto sequestrato rende peraltro evidente il fine di profitto.

Il motivo è dunque non consentito, in quanto confutativo sulla consistenza degli elementi a carico e di mera contrapposizione dimostrativa, nonché manifestamente infondato.

3. La Corte territoriale correttamente rileva come la consapevolezza della illiceità dei beni risulti incompatibile con l'invocata ipotesi di acquisto, richiamando la conforme interpretazione di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179, secondo cui in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza).

Come accennato, il Tribunale aveva in precedenza evidenziato la professionalità dell'imputato nel campo del commercio di preziosi, anche nel mercato sommerso.

Il motivo è dunque manifestamente infondato.4.

Il complessivo valore dei beni e dei contanti sequestrati, pari a quasi trentamila euro, risulta con ogni evidenza radicalmente incompatibile con una valutazione di minima offensività della condotta; la Corte di appello stigmatizza altresì l'origine dei beni da una pluralità di delitti presupposti, tale da riscontrare la posizione dell'imputato come punto di riferimento di plurimi autori di furti.

Peraltro, il ricorrente, a fronte di questa argomentazione sicuramente congrua, non specifica alcunché in ordine alla presenza in atti di elementi tali disarticolare il ragionamento dei giudici di merito.

La pena inflitta è comunque prossima al minimo di legge, con quanto ne consegue in termini di attenuazione dell'onere motivazionale.

Il motivo è dunque manifestamente infondato.

5. Quanto alla censura relativa alla asserita violazione dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., occorre rilevare come una simile doglianza non risulti - come può evincersi dall'atto di gravame - previamente a suo tempo dedotta come motivo di appello.

Lo stesso ricorrente riconosce nell'atto di impugnazione che la Corte bolognese è stata sollecitata in tal senso solo in sede di discussione.

Il motivo di ricorso - dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen - non chiarisce peraltro l'attuale consistenza del compendio (il Tribunale ha dato atto in sentenza, tra l'altro, dell'avvenuta restituzione di una parte dei beni) e assume, senza documentarla, la natura cautelare del vincolo (viceversa qualificato come sequestro probatorio dagli inquirenti, per cui opererebbe il distinto procedimento disciplinato dall'art. 263 cod. proc. pen.).

Il motivo è dunque non consentito e comunque generico. 6.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]'ANNO, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 5 febbraio 2019 dal Tribunale di Bologna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo la Corte di appello fatta corretta applicazione della norma incriminatrice della ricettazione ed avendo comunque ritenuto la penale responsabilità sulla base di prove non adeguatamente valutate. In primo luogo, non è stata compiutamente accertata la provenienza delittuosa dei beni e prima ancora la loro specifica identificazione, né risulta acclarata l'estraneità dell'imputato al reato presupposto. I giudici di appello, inoltre, avrebbero omesso di dare risposta alle plurime censure difensive relative alla ricostruzione derivante, secondo l'imputato, da «un radicale scollamento delle effettive risultanze processuali» e comunque esposta con motivazione illogica e contraddittoria, in dispregio del canone del ragionevole dubbio. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione, non potendosi desumere l'elemento soggettivo dalle modalità di occultamento dei preziosi, dettate da lecite ragioni di prudenza, e restando privo di motivazione il requisito del fine di profitto. 2.3. Il terzo motivo reitera la richiesta di derubricazione del fatto, da ricondurre alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., criticando la motivazione che non ha accolto analogo motivo di appello, senza tenere conto dell'attività lavorativa dell'imputato, che avrebbe potuto giustificare un'ipotesi di mera negligenza. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità ai sensi del secondo (oggi quarto) comma dell'art.648 cod. pen., della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche, non dovendosi avere riguardo esclusivamente al valore venale del compendio in sequestro, apparendo quindi eccessivamente severo il trattamento sanzionatorio finale, inadeguato rispetto a una condotta qualificabile in termini di complessiva marginalità. 2.5. Con il quinto motivo, si eccepisce la perdita di efficacia del sequestro, in difetto di statuizione sulla confisca dei beni sottoposti a vincolo, con conseguente necessità di disporne la restituzione all'avente diritto. 2.6. Il ricorrente ha depositato memoria scritta, con cui reitera in particolare le doglianze in punto di mancato accertamento dei reati presupposti, di omessa motivazione sulla consapevolezza della provenienza delittuosa di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., invocando in subordine la derubricazione in incauto acquisto e comunque la restituzione di quanto in sequestro. 3. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. I giudici hanno ritenuto correttamente che fosse integrato il fatto tipico della ricettazione, in primo luogo, per alcuni beni - quelli riconosciuti come propri da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vittime tutte di furti in abitazione, in taluni casi avvenuti pochi giorni prima del sequestro a carico dell'imputato - proprio in forza della acclarata natura di refurtiva, derivante dalle dichiarazioni delle persone offese (giudicate attendibili, all'esito di una valutazione schiettamente di merito, incensurabile in questa sede, in quanto congruamente giustificata richiamando le modalità del riconoscimento e l'assenza di utilità calunniatoria). Quanto agli ulteriori preziosi e ai contanti, con ragionamento del pari privo di vizi logico-giuridici, aderente agli esiti dell'istruttoria e coerente con la giurisprudenza di legittimità, la provenienza delittuosa è stata tratta dall'analogia con gli altri gioielli di sicura origine furtiva invenuti nella disponibilità dell'imputato, dalle comuni modalità di occultamento e dal consistente valore complessivo (822,22 grammi di oro, per una valutazione stimata di euro 17.417, e banconote in vari tagli per euro 10.000). Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo al contrario sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955). Una deroga a questa regola di giudizio, con necessità della prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, può darsi solo quando costui deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile, e ciò non è avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594; Sez. 2, n. 50952 del 26/11/2013, Telli, Rv. 257983). Analogamente, il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa dei beni posseduti può ben desumersi - come nel caso di specie, in assenza di specifiche e plausibili giustificazioni da parte dell'imputato - dalla natura e dalle caratteristiche dei beni stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028). Quanto poi alle somme di denaro, a cui non si fa specifico cenno nel ricorso, è costante l'orientamento di legittimità - che il Collegio intende ribadire - secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02). Il motivo è dunque non consentito, laddove invoca un'irrituale nuova ponderazione del materiale istruttorio, e comunque manifestamente infondato. 2. La prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, per consolidata giurisprudenza, può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente; ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Risulta dunque pienamente in linea con l'esegesi di legittimità il percorso argomentativo della Corte felsinea che valorizza l'abnormità dell'occultamento nel vano portafusibili della vettura e la totale assenza di dichiarazioni dell'imputato in merito a un titolo lecito di provenienza dei gioielli e dei contanti (il Tribunale - pp. 3-4 - rammenta come, rendendo spontanee dichiarazioni, Merella si sia limitato a riferire di avere svolto in precedenza attività di gioielliere e, dopo la chiusura dell'esercizio, abbia continuato ad operare «su strada» e come i monili fossero privi del minimo corredo documentale). Il rilevante valore di quanto sequestrato rende peraltro evidente il fine di profitto. Il motivo è dunque non consentito, in quanto confutativo sulla consistenza degli elementi a carico e di mera contrapposizione dimostrativa, nonché manifestamente infondato. 3. La Corte territoriale correttamente rileva come la consapevolezza della illiceità dei beni risulti incompatibile con l'invocata ipotesi di acquisto, richiamando la conforme interpretazione di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179, secondo cui in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza). Come accennato, il Tribunale aveva in precedenza evidenziato la professionalità dell'imputato nel campo del commercio di preziosi, anche nel mercato sommerso. Il motivo è dunque manifestamente infondato.4. Il complessivo valore dei beni e dei contanti sequestrati, pari a quasi trentamila euro, risulta con ogni evidenza radicalmente incompatibile con una valutazione di minima offensività della condotta; la Corte di appello stigmatizza altresì l'origine dei beni da una pluralità di delitti presupposti, tale da riscontrare la posizione dell'imputato come punto di riferimento di plurimi autori di furti. Peraltro, il ricorrente, a fronte di questa argomentazione sicuramente congrua, non specifica alcunché in ordine alla presenza in atti di elementi tali disarticolare il ragionamento dei giudici di merito. La pena inflitta è comunque prossima al minimo di legge, con quanto ne consegue in termini di attenuazione dell'onere motivazionale. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 5. Quanto alla censura relativa alla asserita violazione dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen., occorre rilevare come una simile doglianza non risulti - come può evincersi dall'atto di gravame - previamente a suo tempo dedotta come motivo di appello. Lo stesso ricorrente riconosce nell'atto di impugnazione che la Corte bolognese è stata sollecitata in tal senso solo in sede di discussione. Il motivo di ricorso - dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen - non chiarisce peraltro l'attuale consistenza del compendio (il Tribunale ha dato atto in sentenza, tra l'altro, dell'avvenuta restituzione di una parte dei beni) e assume, senza documentarla, la natura cautelare del vincolo (viceversa qualificato come sequestro probatorio dagli inquirenti, per cui opererebbe il distinto procedimento disciplinato dall'art. 263 cod. proc. pen.). Il motivo è dunque non consentito e comunque generico. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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