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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 22932/2026

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o di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'annullamentodell' ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze n. 5778 del2019 (irr. 7 novembre 2021) e n. 6007 del 2024 (irr. il 27 marzo 2025), concernenti il delittodi bancarotta fraudolenta commessi rispettivamente in data 24 luglio 2015 e in data 18dicembre 2020.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico articolato motivo, laviolazione delle disposizioni di cui agli artt. 125, 671, cod. proc. pen. e l’art. 81 cod. pen., permotivazione apparente nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa.Ad avviso della difesa, la motivazione dell’ordinanza impugnata è viziata da uninsanabile contrasto rispetto al dispositivo, atteso che pur affermando che l’istanza è fondatae meritevole di accoglimento, la rigetta; inoltre, si rileva che la Corte di appello di Milano,contraddittoriamente, da un lato riconosce l’esistenza del medesimo disegno criminoso sullabase di plurimi indici per poi negare il beneficio appigliandosi alla distanza temporale dicinque anni e alla genericità del fine.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, ha concluso perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, ricorrendo un chiaro caso di manifesta illogicità dellamotivazione, oltre che di contraddittorietà della stessa.Nel provvedimento impugnato si afferma che l’istanza è meritevole di accoglimento allaluce dei plurimi indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e poi si nega il beneficioritenendo l’assenza della unicità del disegno criminoso, pur avendo poche righe sopraaffermatane la sussistenza; per poi concludere che i reati di bancarotta, pur omogenei, sonostati commessi a distanza di cinque anni tra loro e l’interesse a preservare il patrimonio è unmero fine generico.Nella fattispecie, trattandosi di provvedimento camerale, pur non essendo prospettabileun contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso comeracchiuso nell'intero contesto del provvedimento (Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, dep.2015, Coruzzolo, Rv. 262885 - 01), deve in ogni caso rilevarsi l’impossibilità di comprendereil percorso argomentativo del giudice e soprattutto l’individuazione del tenore della decisione,se o no favorevole al ricorrente.Infatti, a differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione edispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze e decretivale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice,così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione edispositivo. (Sez. 1, n. 754 del 27/01/1999, Orioli, Rv. 212750 - 01).

Nella fattispecie questaoperazione interpretativa non risulta possibile.2.

Per le ragioni anzidette, il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovoesame dell’istanza.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'annullamentodell' ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze n. 5778 del2019 (irr. 7 novembre 2021) e n. 6007 del 2024 (irr. il 27 marzo 2025), concernenti il delittodi bancarotta fraudolenta commessi rispettivamente in data 24 luglio 2015 e in data 18dicembre 2020.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico articolato motivo, laviolazione delle disposizioni di cui agli artt. 125, 671, cod. proc. pen. e l’art. 81 cod. pen., permotivazione apparente nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa.Ad avviso della difesa, la motivazione dell’ordinanza impugnata è viziata da uninsanabile contrasto rispetto al dispositivo, atteso che pur affermando che l’istanza è fondatae meritevole di accoglimento, la rigetta; inoltre, si rileva che la Corte di appello di Milano,contraddittoriamente, da un lato riconosce l’esistenza del medesimo disegno criminoso sullabase di plurimi indici per poi negare il beneficio appigliandosi alla distanza temporale dicinque anni e alla genericità del fine.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, ha concluso perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, ricorrendo un chiaro caso di manifesta illogicità dellamotivazione, oltre che di contraddittorietà della stessa.Nel provvedimento impugnato si afferma che l’istanza è meritevole di accoglimento allaluce dei plurimi indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e poi si nega il beneficioritenendo l’assenza della unicità del disegno criminoso, pur avendo poche righe sopraaffermatane la sussistenza; per poi concludere che i reati di bancarotta, pur omogenei, sonostati commessi a distanza di cinque anni tra loro e l’interesse a preservare il patrimonio è unmero fine generico.Nella fattispecie, trattandosi di provvedimento camerale, pur non essendo prospettabileun contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso comeracchiuso nell'intero contesto del provvedimento (Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, dep.2015, Coruzzolo, Rv. 262885 - 01), deve in ogni caso rilevarsi l’impossibilità di comprendereil percorso argomentativo del giudice e soprattutto l’individuazione del tenore della decisione,se o no favorevole al ricorrente.Infatti, a differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione edispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze e decretivale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice,così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione edispositivo. (Sez. 1, n. 754 del 27/01/1999, Orioli, Rv. 212750 - 01). Nella fattispecie questaoperazione interpretativa non risulta possibile.2. Per le ragioni anzidette, il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovoesame dell’istanza. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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