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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32575/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud-~ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ic I 64Tro ogic-oaso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 16 dicembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari il 22 maggio 2015 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 20 aprile 2014, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, come da decreti del 30 aprile 2008 e del 23 novembre 2012 del Tribunale di Bari, aveva contravvenuto le prescrizioni impostegli; in particolare, aveva violato la prescrizione prevista nel punto n. 6, essendo stato sorpreso con un telefono cellulare.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la mera reperibilità dell'imputato per eventuali comunicazioni su un telefono cellulare di proprietà di terzi soggetti (nella specie, di Lepore) non avrebbe potuto perfezionare il reato in esame, considerando l'assenza di rapporto detentivo tra lo stesso imputato e il predetto telefono cellulare.

In ogni caso, il ricorrente ritiene che il divieto di detenere apparecchi cellulari era stato in maniera errata imposto automaticamente e apoditticamente con il decreto applicativo della misura di prevenzione, senza considerare che tale divieto non è previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 e che, quindi, la sua previsione avrebbe necessitato una specifica motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova in diritto evidenziare che, con riferimento al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, con l'obbligo si impone al destinatario un aliquid facere (o non facere), mentre, con la prescrizione, si prevede un quomodo facere: la prescrizione imposta con la misura di prevenzione, pertanto, presuppone un obbligo e ne precisa le modalità di adempimento.

L'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede al primo comma, l'ipotesi del sorvegliato speciale c.d. semplice, che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni; al secondo comma, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi e/o delle prescrizioni che a tali obblighi ineriscono.

L'art. 8 del citato d.lgs. n. 159 del 2011, per parte sua, ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato cd. semplice, quanto al sorvegliato c.d. qualificato, tra i quali: l'impegno generico a vivere onestamente, rispettando le leggi; il dovere di ricercare un lavoro; di fissare la dimora, rendendone ridotta l'autorità di pubblica sicurezza; di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso alla medesima autorità; di non associarsi abitualmente a pregiudicati e/o a persone, a loro volta, sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; di rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro; infine di non partecipare a pubbliche riunioni e non portare armi.

Il comma 5 del medesimo articolo, infine, prevede che ai soggetti sopra indicati, oltre ai suddetti obblighi, possano essere imposte prescrizioni ritenute eventualmente necessarie per soddisfare esigenze di difesa sociale.

Qualora sia applicata l'obbligo o il divieto di soggiorno, il comma 6 prevede che possano essere imposte, in aggiunta, alcune condotte, esplicitamente qualificate come "prescrizioni": non andare lontano dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'Autorità incaricata della sorveglianza; presentarsi alla predetta autorità, quando convocati e, comunque, nei giorni programmati.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di sorveglianza speciale, le c.d. prescrizioni accessorie di cui al citato art. 8 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612).

Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura degli atti, si evinceva che l'apparecchio telefonico era nella piena disponibilità effettiva dell'imputato, circostanza che ha perfezionato il reato in esame, a nulla rilevando che il telefono era detenuto da Lepore.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud-~ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ic I 64Tro ogic-oaso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 16 dicembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari il 22 maggio 2015 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 20 aprile 2014, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, come da decreti del 30 aprile 2008 e del 23 novembre 2012 del Tribunale di Bari, aveva contravvenuto le prescrizioni impostegli; in particolare, aveva violato la prescrizione prevista nel punto n. 6, essendo stato sorpreso con un telefono cellulare. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che la mera reperibilità dell'imputato per eventuali comunicazioni su un telefono cellulare di proprietà di terzi soggetti (nella specie, di Lepore) non avrebbe potuto perfezionare il reato in esame, considerando l'assenza di rapporto detentivo tra lo stesso imputato e il predetto telefono cellulare. In ogni caso, il ricorrente ritiene che il divieto di detenere apparecchi cellulari era stato in maniera errata imposto automaticamente e apoditticamente con il decreto applicativo della misura di prevenzione, senza considerare che tale divieto non è previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 e che, quindi, la sua previsione avrebbe necessitato una specifica motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, con riferimento al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, con l'obbligo si impone al destinatario un aliquid facere (o non facere), mentre, con la prescrizione, si prevede un quomodo facere: la prescrizione imposta con la misura di prevenzione, pertanto, presuppone un obbligo e ne precisa le modalità di adempimento. L'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 prevede al primo comma, l'ipotesi del sorvegliato speciale c.d. semplice, che contravvenga agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ma non dispone sanzioni collegate al mancato rispetto di prescrizioni; al secondo comma, il legislatore ha previsto la condotta del sorvegliato con obbligo o divieto di soggiorno che sia inosservante degli obblighi e/o delle prescrizioni che a tali obblighi ineriscono. L'art. 8 del citato d.lgs. n. 159 del 2011, per parte sua, ai commi 2, 3 e 4, elenca gli obblighi che possono essere imposti tanto al sorvegliato cd. semplice, quanto al sorvegliato c.d. qualificato, tra i quali: l'impegno generico a vivere onestamente, rispettando le leggi; il dovere di ricercare un lavoro; di fissare la dimora, rendendone ridotta l'autorità di pubblica sicurezza; di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso alla medesima autorità; di non associarsi abitualmente a pregiudicati e/o a persone, a loro volta, sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; di rispettare determinati orari per uscire di casa e per farvi rientro; infine di non partecipare a pubbliche riunioni e non portare armi. Il comma 5 del medesimo articolo, infine, prevede che ai soggetti sopra indicati, oltre ai suddetti obblighi, possano essere imposte prescrizioni ritenute eventualmente necessarie per soddisfare esigenze di difesa sociale. Qualora sia applicata l'obbligo o il divieto di soggiorno, il comma 6 prevede che possano essere imposte, in aggiunta, alcune condotte, esplicitamente qualificate come "prescrizioni": non andare lontano dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'Autorità incaricata della sorveglianza; presentarsi alla predetta autorità, quando convocati e, comunque, nei giorni programmati. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di sorveglianza speciale, le c.d. prescrizioni accessorie di cui al citato art. 8 - che consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto - hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che anche la loro violazione integra detti reati (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che, dalla lettura degli atti, si evinceva che l'apparecchio telefonico era nella piena disponibilità effettiva dell'imputato, circostanza che ha perfezionato il reato in esame, a nulla rilevando che il telefono era detenuto da Lepore. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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