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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 44912/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi CUOMO - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 12 luglio 2017 dal Tribunale di Pavia in relazione a fattispecie di riciclaggio.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge/vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità.

Secondo il ricorrente, vi sarebbe prova che l'autocarro le cui targhe sarebbero state utilizzate sarebbe stato acquistato dal dante causa in data coincidente al furto dell'altro autocarro e sorprendentemente successiva alla data riportata sui documenti di vendita.

Dovrebbe quindi ritenersi inattendibile la documentazione relativa alla vendita del bene e qualificante il fatto che il dante causa abbia acquisito la disponibilità del bene in data coincidente al furto.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti non potendo essere l'alterazione del telaio imputata al ricorrente o comunque in difetto della prova di tale circostanza.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi CUOMO - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Quanto alle incongruenze tra le date dei vari passaggi di proprietà dell'autocarro le cui targhe risultano essere state utilizzate, deve rilevarsi che, a tutto voler concedere, dovrebbe ritenersi del tutto inattendibile la documentazione offerta dalla ricorrente a riprova del proprio acquisto proprio perché si tratterebbe di un acquisto precedente al momento in cui il proprio dante causa avrebbe avuto la disponibilità del mezzo.

La mancanza di attendibile documentazione in ordine all'acquisto del bene non permette di riscontrare le dichiarazioni del ricorrente riguardanti la legittimità dello stesso e, al contrario, esplicita una situazione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, permette di ritenere sussistente la prova della consapevole disponibilità di un bene di provenienza delittuosa (Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265).

3. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, deve ritenersi legittima e non manifestamente illogica la motivazione del provvedimento impugnato che fa leva proprio sulla mancanza di spiegazioni circa i tempi ed il titolo di ricezione del veicolo al fine di evidenziare la mancanza di elementi per poter imputare a terzi le alterazioni contestate o per poter ritenere mancante la consapevolezza dell'alterazione dei documenti che accompagnavano il veicolo e della posizione delle targhe.

Si tratta peraltro di alterazione che risulta essere stata di facile rilievo in conseguenza della presenza di diverse risultanze impresse in punti facilmente accessibili del veicolo.

4. Quanto, infine, alle deduzioni in ordine alla responsabilità di terzi, le stesse risultano del tutto ipotetiche e sganciate dal contenuto del fascicolo processuale tanto da risultare parimenti inammissibili.

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi CUOMO - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 12 luglio 2017 dal Tribunale di Pavia in relazione a fattispecie di riciclaggio. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge/vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Secondo il ricorrente, vi sarebbe prova che l'autocarro le cui targhe sarebbero state utilizzate sarebbe stato acquistato dal dante causa in data coincidente al furto dell'altro autocarro e sorprendentemente successiva alla data riportata sui documenti di vendita. Dovrebbe quindi ritenersi inattendibile la documentazione relativa alla vendita del bene e qualificante il fatto che il dante causa abbia acquisito la disponibilità del bene in data coincidente al furto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti non potendo essere l'alterazione del telaio imputata al ricorrente o comunque in difetto della prova di tale circostanza. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi CUOMO - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto alle incongruenze tra le date dei vari passaggi di proprietà dell'autocarro le cui targhe risultano essere state utilizzate, deve rilevarsi che, a tutto voler concedere, dovrebbe ritenersi del tutto inattendibile la documentazione offerta dalla ricorrente a riprova del proprio acquisto proprio perché si tratterebbe di un acquisto precedente al momento in cui il proprio dante causa avrebbe avuto la disponibilità del mezzo. La mancanza di attendibile documentazione in ordine all'acquisto del bene non permette di riscontrare le dichiarazioni del ricorrente riguardanti la legittimità dello stesso e, al contrario, esplicita una situazione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, permette di ritenere sussistente la prova della consapevole disponibilità di un bene di provenienza delittuosa (Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265). 3. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, deve ritenersi legittima e non manifestamente illogica la motivazione del provvedimento impugnato che fa leva proprio sulla mancanza di spiegazioni circa i tempi ed il titolo di ricezione del veicolo al fine di evidenziare la mancanza di elementi per poter imputare a terzi le alterazioni contestate o per poter ritenere mancante la consapevolezza dell'alterazione dei documenti che accompagnavano il veicolo e della posizione delle targhe. Si tratta peraltro di alterazione che risulta essere stata di facile rilievo in conseguenza della presenza di diverse risultanze impresse in punti facilmente accessibili del veicolo. 4. Quanto, infine, alle deduzioni in ordine alla responsabilità di terzi, le stesse risultano del tutto ipotetiche e sganciate dal contenuto del fascicolo processuale tanto da risultare parimenti inammissibili. 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 22 ottobr
Decreto Cassazione n. 44912/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris