Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 32128/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, inriforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della proposta diconcordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa,sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione per annicinque.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,deducendo, col primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, conriferimento agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., e, col secondo motivo, violazionedi legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta e immotivatasussistenza del delitto di cui all’art. 628 cod. pen., con conseguentedeterminazione di una pena d’entità maggiore a quella dovuta per il delitto difurto.

Si eccepisce, quindi, l’illegalità della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentitidalla legge.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema diconcordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102 – 01).Nella sentenza impugnata è chiarito che la Corte d’appello, preso atto dellaproposta di concordato ai sensi dell’art. art. 599 bis cod. proc. pen., edell’accordo delle parti sulla pena, ha ritenuto di accogliere la propostaritenendola congrua, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Da ciòconsegue l’inammissibilità del ricorso, sia per quel che ha riguardo alla censuradedotta col primo motivo, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensidell’art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motividedotti, sia per quel che attiene al secondo motivo, non riscontrandosi l’asseritaillegalità della pena, avendo la Corte distrettuale chiarito che la pena è statadeterminata secondo gli esatti termini dell’accordo prospettato dalle parti.2.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, inriforma della sentenza di primo grado e in accoglimento della proposta diconcordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 1.200 di multa,sostituendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione per annicinque.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,deducendo, col primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, conriferimento agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen., e, col secondo motivo, violazionedi legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta e immotivatasussistenza del delitto di cui all’art. 628 cod. pen., con conseguentedeterminazione di una pena d’entità maggiore a quella dovuta per il delitto difurto. Si eccepisce, quindi, l’illegalità della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentitidalla legge. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema diconcordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102 – 01).Nella sentenza impugnata è chiarito che la Corte d’appello, preso atto dellaproposta di concordato ai sensi dell’art. art. 599 bis cod. proc. pen., edell’accordo delle parti sulla pena, ha ritenuto di accogliere la propostaritenendola congrua, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. Da ciòconsegue l’inammissibilità del ricorso, sia per quel che ha riguardo alla censuradedotta col primo motivo, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensidell’art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motividedotti, sia per quel che attiene al secondo motivo, non riscontrandosi l’asseritaillegalità della pena, avendo la Corte distrettuale chiarito che la pena è statadeterminata secondo gli esatti termini dell’accordo prospettato dalle parti.2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e cheil ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32128/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris