CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 29929/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ri orsordi-gtrrifcapilli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; date-au.v.i&D-alie-paft-it cL2ut o (C42-rt-A udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso straordinario avverso l'ordinanza del 13 febbraio 2023 della Seconda Sezione di questa Corte con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 1 luglio 2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, sono manifestamente infondati perché correttamente la relativa decisione è stata assunta con rito cd. de plano, in presenza di ricorso inammissibile perché proposto avverso provvedimento non impugnabile; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]