CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3523/2021, depositata il 01/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31013/2021Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 9914/2026Data pubblicazione 17/04/20261. Dal contenuto della sentenza impugnata emerge che l’Agenzia delleEntrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di liquidazione n.2018V09990000882 con il quale fu recuperata l’imposta, per euro24.077,23, relativa alla dichiarazione di successione presentata dalcontribuente in qualità di unico erede di [OSCURATO:PERSONA], vedova diGiovanni Vespignani, deceduta in Milano il 9 maggio 2014.[OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], era deceduto un annoprima ed aveva legato il ricavato della vendita di un immobile, sito inMilano in via Brera 16, e del denaro rispettivamente alla ONLUS Medicisenza frontiere e alla governante [OSCURATO:PERSONA] (nel dettaglio euro15.000,00).[OSCURATO:PERSONA] non aveva espressamente accettato l’eredità né avevaredatto l’inventario, sicché l’odierno contribuente, quale unico suo erede,presentò la dichiarazione di successione relativa a quest’ultima inserendotra gli oneri anche i suddetti legati, ai quali aveva dato esecuzione dopo lamorte della zia, esibendo le quietanze di pagamento di euro 950.600,00 infavore della ONLUS e della governante.L’Ufficio liquidò la dichiarazione non ammettendo le passivitàrappresentate dalle quietanze di pagamento, in quanto riferite ai legatiinnanzi indicati, relativi alla successione di [OSCURATO:PERSONA].Secondo l’Agenzia avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 479 c.c.,secondo cui, se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, ildiritto di accettarla si trasmette agli eredi. Pertanto, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l’eredità, i legati e i relativi oneri sostenuti erano daimputare unicamente alla successione di Vespignani e non a quella dellamoglie.Premesso quanto sopra ai fini dell’inquadramento della vicenda,[OSCURATO:PERSONA] presentò reclamo, sostenendo che la zia, al momento dellamorte, era già divenuta titolare dei beni del marito, ma l’Agenzia notificòal contribuente il diniego del reclamo.Numero registro generale 31013/2021Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 9914/2026Data pubblicazione 17/04/2026All’esito del reclamo, il contribuente presentò ricorso alla C.T.P. diMilano affermando che, alla morte della [OSCURATO:PERSONA], lo stesso aveva ereditato ilpatrimonio di quest’ultima, comprensivo anche di tutti i beni e rapporti giàfacenti capo al defunto marito, compresi quindi gli oneri connessi ai legatidi cui sopra.In conseguenza, avrebbero dovuto essere computate anche lepassività dichiarate e l’imposta di successione avrebbe dovuto essereapplicata proporzionalmente in rapporto all’arricchimento patrimonialeconseguito, mentre, secondo l’Ufficio, avrebbe dovuto trovare applicazionel’art. 479 c.c.Il giudice di primo grado accolse il ricorso del contribuente,affermando che [OSCURATO:PERSONA], nel possesso di tutti i beni mobili eimmobili compresi nell’asse ereditario del marito e non avendo effettuatol’inventario nel termine di legge, fosse divenuta erede pura e semplice eche, in tale eredità, fosse compreso l’obbligo di dare esecuzione ai legati.La decisione fu impugnata dinanzi alla C.T.R. e l’appello dell’Agenziafu disatteso sulla scorta della medesima motivazione adottata dal giudicedi primo grado.dai fatti e riscontri documentali discende che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA],trovandosi nel possesso dei beni ereditari, abbia acquisito ipso iure, aisensi dell’art. 485 c.c., l’eredità del coniuge [OSCURATO:PERSONA],comprensiva degli obblighi di dare esecuzione ai legati da quest’ultimodisposti; discende inoltre che il dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia a sua voltaaccettato l’eredità della zia sig.ra [OSCURATO:PERSONA], comprensiva dei suddettidebiti (che ha provveduto ad assolvere), per cui risulta correttol’inserimento delle passività in discussione, che erano debiti propri dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA], nella successione da essa pervenuta”.Avverso la predetta decisione, notificata in data 21 ottobre 2021,ricorre l’Agenzia con un motivo, resiste con controricorso il contribuente.Numero registro generale 31013/2021Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 9914/2026Data pubblicazione 17/04/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. L’Agenzia delle Entrate, con un’unica censura, denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 479, 485 e 540 c.c. - in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - con riferimento alla ritenutasufficienza del possesso dell’abitazione familiare, conseguito a titolo dilegato ex lege, a integrare l’accettazione di eredità di cui all’art. 485 c.c.2. Il motivo è infondato in quanto la ricorrente non coglie la ratio delladecisione.Nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune prese di posizione nelsenso dell’applicabilità dell’art. 485 c.c. (Cass. Sez. 2, n. 11018/2008),dovute a incertezza interpretativa in ordine al riconoscimento dei diritti delconiuge nella successione legittima (incertezze superate dalle Sezioniunite con la sentenza n. 4847/2013), è oramai acquisito il principio che ilfatto della permanenza nell’abitazione familiare da parte del coniugesuperstite costituisce legittimo esercizio del diritto d’abitazione, acquisitoin forza di legge al momento dell’apertura della successione; econseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazionemateriale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l’aperturadella successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini dipossesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità (Cass. Sez.2, n. 23406/2015; conf. Cass. Sez. 2, n. 1588/2016; Cass. Sez. 2, n.5564/2021). Sono, pertanto, esclusi gli effetti previsti dal capoversodell’art. 485 c.c.: il decorso dei tre mesi dal decesso senza che l’inventariosia compiuto non comporta l’acquisto, da parte del coniuge, della qualitàdi erede puro e semplice e non priva di effetti la successiva rinuncia,intervenuta tardivamente (Cass. Sez. 2, n. 1551/2026).Nella specie, però, il giudice di merito ha accertato che la de cuius eranel possesso non solo dell’immobile familiare ma anche dell’intero asseereditario. La C.T.R. ha, infatti, affermato che “infatti per i giudici di primoNumero registro generale 31013/2021Numero sezionale 2162/2026Numero di raccolta generale 9914/2026Data pubblicazione 17/04/2026grado e dai fatti e riscontri documentali discende che la sig.ra PierettaTellini, trovandosi nel possesso dei beni ereditari, abbia acquisito ipsoiure, ai sensi dell’art. 485 c.c.”. La censura formulata si pone, quindi, incontrasto frontale con l’accertamento compiuto dal giudice di secondogrado.In conclusione, il motivo è respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza.Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'Agenzia delleEntrate, del c.d. doppio contributo, trattandosi di amministrazionepubblica ammessa a prenotazione a debito. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi,oltre ad € 200,00 per esborsi e agli accessori di legge, nella misura del15%.Così deciso in Roma, il 10.03.2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]