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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 08394/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7222/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., –intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA,n. 8165 / 2015, depositata l’11//09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato anche all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r.ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente avverso precedente sentenza della medesima C.t.r. che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio avente ad oggetto impugnazione di cartella esattoriale.

I due intimati non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che: L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1cit., il processo si è estinto.

2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.

3. Inragione della definizione agevolata della controversia, non ci sono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato,misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M.

Dichiara e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7222/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., –intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA,n. 8165 / 2015, depositata l’11//09/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato anche all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r.ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente avverso precedente sentenza della medesima C.t.r. che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio avente ad oggetto impugnazione di cartella esattoriale. I due intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che: L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1cit., il processo si è estinto. 2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit. 3. Inragione della definizione agevolata della controversia, non ci sono i presupposti per il pagamento del c.d. doppio contributo unificato,misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità oimprocedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.M. Dichiara e
Sentenza Cassazione n. 08394/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris