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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:852
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 15 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑411/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso di annullamento – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Ricorso per carenza – Irricevibilità manifesta – Diritto a un giudice imparziale»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Art. 258 TFUE) (v. punto 8)

2. Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Osservanza garantita dalla Corte – Presa in considerazione della convenzione europea sui diritti dell’uomo – Diritto ad un processo equo – Portata (Art. 6, n. 3, TUE) (v. punti 13-15) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (T‑190/11), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il ricorso del ricorrente diretto, da un lato, a far annullare la decisione della Commissione 25 novembre 2010, di archiviazione della denuncia del ricorrente mirante a far constatare la violazione del diritto dell’Unione da parte della normativa ceca relativa alla protezione legale del diritto di voto e, d’altro lato, a proporre un ricorso per carenza mirante a far constatare l’illegittimità del rifiuto di agire risultante da tale decisione – Violazione del diritto ad un processo equo connessa alla mancanza di imparzialità del presidente del collegio giudicante.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 15 dicembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑411/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso di annullamento – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Ricorso per carenza – Irricevibilità manifesta – Diritto a un giudice imparziale» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Art. 258 TFUE) (v. punto 8) 2. Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Osservanza garantita dalla Corte – Presa in considerazione della convenzione europea sui diritti dell’uomo – Diritto ad un processo equo – Portata (Art. 6, n. 3, TUE) (v. punti 13-15) [OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 6 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (T‑190/11), con la quale il Tribunale ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il ricorso del ricorrente diretto, da un lato, a far annullare la decisione della Commissione 25 novembre 2010, di archiviazione della denuncia del ricorrente mirante a far constatare la violazione del diritto dell’Unione da parte della normativa ceca relativa alla protezione legale del diritto di voto e, d’altro lato, a proporre un ricorso per carenza mirante a far constatare l’illegittimità del rifiuto di agire risultante da tale decisione – Violazione del diritto ad un processo equo connessa alla mancanza di imparzialità del presidente del collegio giudicante. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.