CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da procura specialeallegata al ricorso;– ricorrente –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, viadei Portoghesi n. 12– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado diBolzano n. 56/02/2024, depositata il 30.12.2024 e notificata il 3.03.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.Numero registro generale 10314/2025Numero sezionale 2354/2026Numero di raccolta generale 11589/2026Data pubblicazione 28/04/2026RILEVATO CHE- La CGT-1 di Bolzano accoglieva parzialmente il ricorso (limitatamente alrilevato errore di calcolo dell’imposta e degli interessi) proposto dalla SeaSorvisc – [OSCURATO:PERSONA] (SEA) avverso l’avviso dipagamento prot. n. 34335/RU del 14/12/2022, il provvedimento con ilquale era stato annullato il riconoscimento dell’esenzione dall’accisasull’energia elettrica, adottato con comunicazione prot. n. A/2245 del24/01/2017, e il processo verbale di constatazione n. 34100-2022-A/20554 del 7/07/2022, con i quali l’Ufficio doganale di Bolzano avevarecuperato l’accisa sull’energia elettrica relativa agli anni dal 2017 al2021, non versata dalla ricorrente sulla base di detta esenzione,inizialmente riconosciuta in quanto la contribuente, che aveva comeoggetto sociale la somministrazione ai soci di energia elettrica a condizionivantaggiose, era stata ritenuta una “cooperativa storica”, avendo rilevatodue aziende elettriche preesistenti alla nazionalizzazione intervenuta conla legge n. 1643 del 1962, le cui licenze erano state volturate in suofavore dalla Provincia autonoma di Bolzano;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 di Bolzano rigettaval’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva,che:- l’annullamento in autotutela del riconoscimento dell’esenzione e ilrecupero dell’accisa erano dovuti al fatto che la SEA non era stata inseritadall’ARERA nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria,ma in quello relativo alle cooperative esistenti non storiche;- la richiesta di esenzione della SEA non poteva essere qualificata comedalla stessa non era possibile comprendere quale fosse la ragione diinterpello, se fosse connessa ad una incertezza della normativa ovvero sesi trattasse di una richiesta di adozione di uno specifico regime fiscale oaltro, sicché si trattava di un atto equivoco e fuorviante perl’Amministrazione, anche perché non formulato in termini dubitativi eNumero registro generale 10314/2025Numero sezionale 2354/2026Numero di raccolta generale 11589/2026Data pubblicazione 28/04/2026come tale intellegibile per l’Ufficio, avendo la società già indicato le ragioniper le quali riteneva di avere diritto all’esenzione e avendo concluso intermini perentori per il rilascio della concessione di detta esenzione inquanto cooperativa storica;- anche l’ulteriore iter della vicenda, sotto il profilo amministrativo,dimostrava come la risposta dell’Amministrazione non fosse statadefinitiva, posto che la contribuente, come diverse altre societàcooperative che in qual periodo chiedevano l’esenzione, non era in gradodi documentare le ragioni per usufruire del beneficio, sicché si era data lapossibilità di certificare con una dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà la qualifica di cooperativa storica, con espressa riserva perl’Ufficio di rivedere l’ammissione all’esenzione, laddove, ex post, si fosseaccertata l’assenza dei presupposti, a seguito della pubblicazionedell’elenco delle cooperative storiche da parte dell’ARERA;- peraltro, l’annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazionefinanziaria era sempre possibile anche se sfavorevole alla parte (Cass.Sez. U. n. 30051/2024);- la determinazione dell’ARERA doveva considerarsi indifferente ai finidell’applicazione dell’art. 1, comma 911, della legge 28/12/2015, n. 208,in quanto l’Agenzia avrebbe dovuto tenere conto del dato testuale e dellaratio di detta norma con la quale si era deciso di estendere l’esenzionedall’accisa di cui all’art. 52, comma 3, lettera b), del d.lgs. 26 ottobre1995, n. 504 anche ai “soci delle società cooperative di produzione edistribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), dellalegge 6 dicembre 1962, n. 164, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”;- con l’art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962 n. 164, infatti,erano state escluse dalla nazionalizzazione le imprese di produzione dienergia elettrica il cui volume di produzione era inferiore a 15 milioni dikWh;- andava considerato che le due imprese, le cui licenze erano statevolturate in favore della SEA e che non erano state nazionalizzate inNumero registro generale 10314/2025Numero sezionale 2354/2026Numero di raccolta generale 11589/2026Data pubblicazione 28/04/2026ragione del loro volume di produzione, erano, rispettivamente, una societàdi persona ed un’impresa individuale;- secondo l’art. 1, comma 911, cit. l’esenzione dall’accisa andava concessaesclusivamente ai soci delle cooperative esistenti al momento dell’entratain vigore della legge, che non erano state nazionalizzate con la legge 6dicembre 1962 n. 164 e non anche a tutte le altre imprese che non eranostate nazionalizzate;- tale interpretazione letterale della norma trovava ulteriore confermanella ratio legis di salvaguardare le cosiddette "cooperative storiche",costituite tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900 nell'ambito di comunitàmontane dell'arco alpino, al fine di utilizzare locali disponibilità di risorseidroelettriche, mentre le due aziende, le cui licenze erano state volturatein favore della SEA, non erano cooperative e la SEA non esisteva nel 1962essendo stata costituita in seguito;- la contribuente impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso percassazione, affidato a due motivi;- l’ADM resisteva con controricorso;- il Consigliere delegato ha emanato la proposta di definizione del giudizio,ai sensi dell'articolo 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., nel senso dellamanifesta infondatezza del ricorso, e il difensore della parte ricorrente hadepositato tempestiva istanza per la decisione del ricorso;- è stata pertanto disposta la trattazione e fissata l’udienza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];- la contribuente depositava memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA]- con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.11, comma 3 della legge n. 212 del 2000 (nella formulazione previgentealla riforma introdotta dal d.lgs. n. 219 del 2023, intervenuta nel corso delgiudizio), non avendo la CGT-2 annullato gli atti impugnati per la lorodifformità con la previa risposta scritta e motivata, emessaNumero registro generale 10314/2025Numero sezionale 2354/2026Numero di raccolta generale 11589/2026Data pubblicazione 28/04/2026dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della contribuente, a seguitodi istanza di interpello proposta da quest’ultima, in relazioneall’applicabilità dell’esenzione dall’accisa, ai sensi dell’art. 1, comma 911della legge n. 208 del 2015, a decorrere dal 1.01.2016, sull’energiaelettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili con potenzadisponibile superiore a 20 kW, consumata dai soci della cooperativamedesima in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;- il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenuto delladecisione impugnata:- secondo la CGT-2, infatti, la richiesta presentata dalla contribuente nonera qualificabile come istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della l. n.212 del 2000, ma come richiesta volta ad ottenere l’esenzione;- l’art. 11 della l. n. 212 del 2000, nella versione ratione temporisapplicabile, prevede al comma 1 che: “1. Il contribuente puo' interpellarel'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecieconcrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizionitributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla correttainterpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispeciealla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, overicorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabilile procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 delmedesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; b) lasussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita' degli elementiprobatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali neicasi espressamente previsti; c) l'applicazione della disciplina sull'abuso deldiritto ad una specifica fattispecie”;- l’art. 11, comma 3, cit. prevede, poi, che: “L'amministrazione rispondealle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giornie a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle diNumero registro generale 10314/2025Numero sezionale 2354/2026Numero di raccolta generale 11589/2026Data pubblicazione 28/04/2026cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta emotivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivoriferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente alrichiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro iltermine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da partedell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti,anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta,espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamentisuccessivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto diinterpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da partedell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventualicomportamenti futuri dell'istante”;- i giudici di appello hanno precisato, da un lato, che l’istanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] era diretta ad ottenere l’esenzione che la contribuenteriteneva dovuta e non a dirimere dubbi interpretativi sulla spettanza didetto beneficio, non contenendo detta istanza alcun quesito giuridicolegato ad un’incertezza normativa, e, dall’altro lato, che la comunicazioneprot. n. A/2245 del 24/01/2017, emessa dall’Ufficio doganale di Bolzanoera chiaramente provvisoria, come si evinceva da tutto l’iteramministrativo che l’aveva caratterizzata, ben potendo l’Amministrazionefinanziaria comunque annullare i propri atti in autotutela anche se ciòcomporta un risultato sfavorevole alla parte;- la ricorrente non ha correttamente contrastato tale decisione limitandosia sostenere l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difformità deglistessi al provvedimento di riconoscimento dell’esenzione, senza spiegare edimostrare in quale parte della richiesta venivano prospettati dubbiinterpretativi;- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione perviolazione dell’art. 1, comma 911 della legge n. 208 del 2015, in quanto laCGT-2 ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] SEA non rientrasse nell’alveoNumero registro generale 10314/2025Numero sezionale 2354/2026Numero di raccolta generale 11589/2026Data pubblicazione 28/04/2026normativo dell’esenzione dall’accisa per effetto dell’atto di voltura diesonero dalla nazionalizzazione di cui all’art. 4, n. 8) della legge n. 1643del 1962, nonostante la sua costituzione in data posteriore; precisa chel’art. 1, comma 911, cit. ha disposto l’estensione dell’esenzione dall’accisadi cui all’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995, anche per i“soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energiaelettrica di cui all’articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n.164, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni“ ed è, quindi, applicabileanche alla ricorrente, perché comprende anche le società cooperativesuccessivamente istituite, purché siano legittimamente succedute nellatitolarità dell’esonero dalla nazionalizzazione; aggiunge che per la correttainterpretazione sistematica dell’art. 1, comma 911, cit. occorreconsiderare anche l’art. 1-ter, comma 2, del d.P.R. n. 235 del1977, aggiunto dall’art. 12 del d.lgs. n. 463 del 1999, il quale stabilisceche nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano le societàcooperative di produzione e distribuzione di cui all’articolo 4, n. 8) dellalegge n. 1643 del 1962 “esercitano o continuano l’attività di distribuzionedell’energia elettrica” fino al 31 dicembre 2030, previa concessionerilasciata dalla Provincia competente e, comunque, in pendenza del rilasciodella concessione medesima; pertanto, la qualificazione di una societàcooperativa ai sensi dell’articolo 4, n. 8), della legge n. 1643 del 1962 nondiscende dalla sua data di costituzione, ma dall’essere titolare della licenzasoggetta all’esonero dalla nazionalizzazione a norma della legge n. 1643del 1962, o perché anteriormente costituita e titolare originariodell’esonero dalla nazionalizzazione o perché società cooperativasubentrante nella titolarità dell’esonero dalla nazionalizzazione per effettodella voltura della licenza, come nel caso della ricorrente;-il motivo è infondato;- l’art. 1, comma 911, della l. n. 208 del 2015 ha previsto che “L'articolo52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati daNumero registro generale 10314/2025Numero sezionale 2354/2026Numero di raccolta generale 11589/2026Data pubblicazione 28/04/2026fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, conpotenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci dellesocieta' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettricadi cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.”;- si tratta di diposizione che ha esteso l’esenzione di cui al citato art. 52,comma 3, lett. b) del TUA non a tutte le società e imprese individualipreesistenti, ma solo alle società cooperative di produzione e distribuzionedell’energia elettrica cd. storiche, e cioè preesistenti alla nazionalizzazionedisposta dalla l. n. 1643 del 1962;- come ha accertato la CGT-2, la contribuente non era preesistente, inquanto è stata costituita nel 2001 e aveva ottenuta la volturazionedell’esonero dalla nazionalizzazione da due preesistenti aziende elettriche([OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] diCraffonara Francesco), che non erano società cooperative, essendo laprima una società in accomandita semplice e l’altra un’impresaindividuale. Mancava, quindi, un requisito fondamentale per ottenere ilbeneficio, dato dal carattere mutualistico della società produttrice dienergia elettrica, che sta alla base del riconoscimento dell’esonero e chedoveva preesistere alla nazionalizzazione;- trattandosi di norma che stabilisce un’esenzione, la stessa è di strettainterpretazione (Cass. nr 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013 e n.5933/2013), sicché ai sensi dell'art. 14 preleggi non vi può essere spazioper ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva dellastessa oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati(Cass. 14890/2024);- va, pertanto, enunciato il seguente principio:“in tema di esenzione dall’accisa sull’energia elettrica, l’art. 1, comma911, della l. n. 208 del 2015, che ha esteso l’esenzione dall’accisa di cui alcitato art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili aiNumero registro generale 10314/2025Numero sezionale 2354/2026Numero di raccolta generale 11589/2026Data pubblicazione 28/04/2026sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiorea 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione edistribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), dellalegge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,si applica non a tutte le società e imprese individuali preesistenti, ma soloalle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettricacd. storiche, e cioè preesistenti alla nazionalizzazione disposta dalla l. n.1643 del 1962”;- il ricorso va, dunque, rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza;- poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di cui all’art.380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione anche il terzo e quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 27195 del 2023);- la ricorrente va, pertanto, condannata a pagare alla controricorrente unasomma equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo ea versare una ulteriore somma, determinata in euro 2.000,00, in favoredella cassa delle ammende; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 8.200,00, oltre alle spese prenotate a debito;Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ., al pagamento, in favore della controricorrente, dellaulteriore somma pari ad euro 4.000,00, nonché al pagamento dellasomma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende;Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 10314/2025Numero sezionale 2354/2026Numero di raccolta generale 11589/2026Data pubblicazione 28/04/2026quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]