CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 28077/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 048UNWO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06ORCFF ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi dei ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; osservato che per le modalità con cui sono formulati, radicalmente privi di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione, essi sono bons à tout faire, utilizzabili per qualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifici e condannati all'inammissibilità; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] »ere Estensore Il Presidente