Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 45937/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 14 febbraio 2024 confermava l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 660 cod pen contestato come commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] lamentando con un unico motivo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

La ricorrente riteneva che, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnato provvedimento, la condotta tenuta da Spanu ai danni della Meloni integrasse il contestato reato, avendo arrecato molestia o/o disturbo alla persona offesa, ciò in ragione anche della particolare condizione di fragilità in cui versava la vittima. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Il ricorrente ripropone nel giudizio di legittimità le medesime ragioni di doglianza proposte in appello e superate dall'impugnata sentenza che ne ha dato conto.

Pertanto, il motivo di ricorso si appalesa del tutto aspecifico poiché non si raffronta con le argomentazioni censurate che tali doglianze hanno affrontato e risolto.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 14 febbraio 2024 confermava l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 660 cod pen contestato come commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] lamentando con un unico motivo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente riteneva che, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnato provvedimento, la condotta tenuta da Spanu ai danni della Meloni integrasse il contestato reato, avendo arrecato molestia o/o disturbo alla persona offesa, ciò in ragione anche della particolare condizione di fragilità in cui versava la vittima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente ripropone nel giudizio di legittimità le medesime ragioni di doglianza proposte in appello e superate dall'impugnata sentenza che ne ha dato conto. Pertanto, il motivo di ricorso si appalesa del tutto aspecifico poiché non si raffronta con le argomentazioni censurate che tali doglianze hanno affrontato e risolto. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 45937/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris