CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dei Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare l'ordinanza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Chieti del 6 luglio scorso, che ha revocato l'ordinanza con cui egli è stato ammesso alla prova ed ha disposto la prosecuzione del processo a suo carico. Il provvedimento è stato giustificato in ragione del «mancato interessamento dell'imputato ad eseguire il programma (...) non avendo lo stesso giustificato i periodi in cui non ha svolto pu». 2. Il ricorso denuncia due violazioni di legge: 2.1. La prima riguarda l'art. 464 -octies, cod. proc. pen., n quanto la decisione impugnata è stata emessa ne corso dell'udienza dibattirnentale e non di un'udienza camerale dedicata, come invece richiede tale disposizione al comma 2. Ne sarebbe derivata, dunque, l'impossibilità per l'imputato di predisporre un'adeguata difesa, con conseguente nullità del provvedimento a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. Peraltro, per effetto di tale violazione di rito, la difesa non è stata in grado di dimostrare che gli aspetti valorizzati dal giudice ai fini della revoca deriverebbero da problemi organizzativi dell'ente cui l'imputato era stato assegnato e non dal disinteresse di quest'ultimo. 2.2. Sarebbe stato altresì violato il disposto dell'art. 168-quater, cod. pen., non ricorrendo nessuna delle ipotesi in cui esso legittima la revoca dell'ammissione alla prova, ovvero: grave o reiterata violazione del programma, rifiuto di prestare il lavoro, commissione di un reato della stessa indole o di un delitto non colposo. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Al di là della terminologia utilizzata dal giudice («revoca l'ordinanza... di ammissione alla map e dispone procedersi oltre»), quello impugnato è un provvedimento emesso all'esito della messa alla prova, sulla base della relazione conclusiva dell'ufficio esecuzione penale esterna, e quindi a norma dell'art. 464- septies, cod. proc. pen.. Diversa è l'ipotesi della revoca in senso proprio - quella, cioè, disciplinata dall'art. 168-quater, cod. pen., e, quanto al rito, dall'art. 464-octies, cod. proc. pen. - che riguarda le ipotesi in cui, in presenza di comportamenti tenuti dall'imputato durante il periodo di prova ed inconciliabili con la funzione e lo scopo della probation, il giudice ne dispone la cessazione anticipata rispetto alla durata originariamente prevista. Soltanto in questo secondo caso, allora, trattandosi di evenienza non prevista al momento dell'ammissione alla prova, per l'interlocuzione con le parti si rende necessaria la fissazione di un'udienza ad hoc, che il codice di rito, coerentemente, prevede in modo espresso, disponendo che si svolga con le forme dell'art. 127. Nel caso, invece, della valutazione dell'esito della messa alla prova, nulla impedisce che il contraddittorio tra le parti, previsto come necessario anche dai citato art. 464-septíes, possa essere differito ad un'udienza dibattimentale individuata già al momento dell'ammissione alla prova - e della contestuale sospensione del processo - e fissata per una data successiva alla scadenza del termine della prova, ed altresì che, in quella stessa udienza, qualora la prova abbia avuto esito negativo, venga disposta la prosecuzione del processo. Nessun ostacolo in tal senso, invero, si rinviene nel resto della norma, né alcuna lesione delle garanzie difensive potrebbe verificarsi, dal momento che l'interessato ed il suo difensore, all'atto della sospensione e del rinvio del processo, sono ben consapevoli che nella successiva udienza sarà valutato l'esito delle prova e che, in funzione di questo, il reato sarà dichiarato estinto o il processo proseguirà. 2. Nel caso specifico, dunque, non essendosi in presenza di una revoca ai sensi dell'art. 168-quater, cod. pen., non solo le censure difensive non sono pertinenti, ma il provvedimento del Tribunale, con cui è stata disposta la ripresa del processo per l'esito negativo della prova, non è immediatamente ricorribile per cassazione, potendo soltanto essere appellato unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio (Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020, Sega, Rv. 279256). 3. L'impugnazione proposta, pertanto, è inammissibile. Da tanto consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de