CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4243/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso il sig. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (I.A.C.P.) della Provincia di Palermo, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] -Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Risarcimento del danno - Impossibile reintegra della precedente situazione possessoria -Azione di risarcimento -Esperibilità -Fattispecie Comune di Palermo; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1223 /20 1 9 depositatail 12 giugno 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ. del 21 novembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Palermo chiedendo che, in contraddittorio con l’Iacp di Palermo, fosse pronunciata condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti per essere stata spogliata, in data 21 gennaio 2009, del possesso esercitato sull’immobile sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA], n. 7; espose a fondamento che: ─ l’azione di reintegrazione nel possesso promossa nei confronti dell’Istituto era stata accolta in pregresso giudizio dal Tribunale di Palermo, prima in via interinale e poi con sentenza (n. 2934 del 27 giugno 2012) passata in giudicato; ─ avverso l’esecuzione di tale provvedimento era stata proposta opposizione, ex art. 619 cod. proc. civ. , da colei alla quale l’Iacp, dopo lo spoglio e nelle more del giudizio possessorio, aveva concesso in locazione l’immobile([OSCURATO:PERSONA]); ─ ottenuta la sospensione dell’esecuzione, la nuova assegnataria aveva avviato, nel 2013, davanti al medesimo Tribunale, anche separato giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.; stante l’impossibilità, per le esposte vicende, di ottenere la reintegra, dedusse di avere comunque diritto al risarcimento dei danni conseguenti allo spoglio, individuati nelle somme pagate, a titolo di pigionid'affitto, per la locazione di altro immobile ; la domanda risarcitoria fu rigettata dal Tribunale con sentenza n. 5568 del 15 ottobre 2015, e tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 1223/2019 depositata il 12 giugno 2019; secondo la Corte siciliana correttamente il primo giudice aveva ritenuto che la ricorrente non fosse titolare di alcun diritto soggettivo per poter rientrare nella disponibilità dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata la sentenza del 2012, che aveva accordato ad essa la tutela possessoria, annullata, con sentenza n. 1716 del 21 marzo 2016,in accoglimento dell’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. promossa da [OSCURATO:PERSONA], assegnataria sin dal 26 gennaio 2009 del medesimo alloggio; la stessa Corte ha soggiunto che: ─ «in ogni caso non si evidenziano ragioni per cui ab origine la Cataldo potesse avere diritto a rimanere nell'alloggio già assegnato a tale [OSCURATO:PERSONA], poi deceduta, essendo la possibilità della prosecuzione del rapporto di locazione nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, dopo la morte dell'assegnatario, prevista unicamente per i familiari conviventi, al momento dell'assegnazione, col titolare poi deceduto, mentre la Cataldo era estranea al nucleo familiare dell'originario assegnatario; ─ «il diritto del nuovo assegnatario all'alloggio, non è, peraltro,in alcun modo riconducibile all'iniziativa dello sgombero subito dalla Cataldo, trovando esso fondamento unicamente nella domanda di partecipazione, al bando generale di concorso degli anni 2003 - 2004 per l'assegnazione in locazione semplice dell'alloggio di E.R.P., ed essendosi tale diritto concretizzato nel momento in cui è verificata la condizione della disponibilità dell'alloggio da parte dell'Iacp, e quindi, nella specie, allorché, dopo la morte di un precedente assegnatario, l'immobile è automaticamente rientrato nella disponibilità giuridica dell'ente pubblico, che lo ha quindi riassegnato nel rispetto della graduatoria; ─ «del tutto impropria è dunque l'affermazione secondo la quale l'Iacp si sarebbe reso consapevolmente responsabile di un'azione atta ad eludere o comunque ostacolare la tutela possessoria invocata dalla Cataldo, non sussistendo gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art.1169 c.c.»; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste l’Iacp di Palermo depositando controricorso; il Comune di Palermo (in primo grado chiamato in garanzia dall’ente convenuto, ma rimasto contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito) è rimasto intimato; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; considerato che: con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 282, 295, 324, 336 e 337 cod. proc. civ.e 2909 cod. civ.»; sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha attribuito rilevanza, al fine di negare la fondatezza della pretesa risarcitoria, alla sentenza (n. 1716/2016 del 21 marzo 2016 ) con la quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento della opposizione di terzo proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la sentenza n. 2934/12, di reintegra nel possesso, trattandosi di sentenza resa in altro giudizio, non ancora passata in giudicato, per essere stata appellata (in giudizio ancora pendente al momento della proposizione del ricorso); segnala al riguardo incidentalmente, al solo fine di rappresentare la bontà delle ragioni svolte a fondamento di quell’appello ma escludendo che la circostanza abbia comunque rilevanza nel presente giudizio , che il contratto di locazione stipulato col terzo, [OSCURATO:PERSONA], non è ad essa opponibile, sia perché successivo al ricorso possessorio, sia perché proveniente dalla stessa parte resistente; osserva che la Corte d'appello non ha fatto buon governo delle norme disciplinanti il rapporto tra giudizi pendenti e sulla natura dei provvedimenti non passati in giudicato e che, a tutto concedere, la Corte di merito avrebbe semmai potuto disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello sulla opposizione di terzo; con il secondo motivo la ricorrente ripropone i medesimi argomenti di critica, solo ricondotti all’ipotesi censoria di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; con il terzo motivo denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, num. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. (sotto il profilo della c.d. motivazione apparente)»; lamenta che la Corte d’appello non ha adeguatamente motivato perché ha ritenuto che la domanda risarcitoria da essa avanzata fosse subordinata alla sussistenza di un diritto soggettivo a rientrare nella disponibilità del predetto immobile ovvero perché l'asserita insussistenza di tale diritto a rientrare nella disponibilitàdell'immobile debba ritenersipreclusiva del diritto ad avere risarciti i danni invocati per l'avvenuto spoglio illecito; né ha spiegato le ragioni per cui una sentenza non ancora passata in giudicato possa escludere la sussistenza del diritto di essa ricorrente a rientrare nel possesso dell'immobile di cui in precedenza era stata violentemente spogliata e, comunque, ad ottenere il risarcimento del danno derivante dallo spoglio e dall'inadempimento dell'obbligo restitutorio; con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt.1140, 1168, 1169, 1218, 1223,2043, 2056 e segg. cod. civ., nonché 111 c.p.c. e deiprincipi giurisprudenziali ad essi sottesi», per avere la Corte d’appello nega t o in radice , a prescindere dagli altri procedimenti e dalle loro statuizioni,il diritto della Cataldo a rimanere nell'alloggio, facendo da ciò discendere l'infondatezza della domanda risarcitoria; osserva che l’azionato diritto al risarcimento non discende dalla lesione di un preteso diritto ad essere assegnataria del bene comunale in via prioritaria rispetto ad eventuali altri beneficiari, ma dalla fisionomia stessa del possesso la cui tutela ha ad oggetto la situazione di fatto in sé considerata, indipendentemente dalla titolarità di un diritto reale di godimento (spoliatus ante omnia restituendus); soggiunge che , peraltro, la concessione in locazione dell’immobile alla nuova assegnataria , in quanto intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio possessorio, rende la condotta dell’Iacp fraudolenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1169 cod. civ.; reputa il Collegio che, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie ed alla particolare rilevanzanomofilattica delle questioni di diritto poste con il primo motivo di ricorso, si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.); P.Q.M. dispone trattarsi la presente causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a n