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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 1984

Cassazione n. 11922/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1984 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette del conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 5;c: apari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 18 ottobre 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa, per avere ottenuto la somma di danaro di euro 330,00 attraverso la fittizia vendita on line di un telefono cellulare mai consegnato all'acquirente.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte non avrebbe valutato la circostanza che il ricorrente aveva denunciato lo smarrimento della carta poste pay abbinata al conto corrente sul quale era confluita la somma versata dall'acquirente, senza sapere di essere tato denunciato per truffa.

Inoltre, il giudizio di responsabilità non avrebbe potuto fare a menc iegli accertamenti sul numero di telefono che aveva chiamato quello del ricorreni e; 2) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti gerie -iche ed alla mancata esclusione della recidiva, richiesta con memoria.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memorizi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.

1. Quanto al primo motivo, inerente al giudizio di responsabilità, il ricorso E;E: rvola sulla circostanza decisiva, sottolineata in sentenza, secondo cui la persona offesa aveva versato la somma per l'acquisto on line del telefono cellulare attraverso un bonifico sul conto corrente intestato al ricorrente, da questi acceso presEintando il proprio documento di identità e sul quale nessun altro soggetto aveva yrierato o era delegato a farlo.

Risulta, pertanto, ininfluente, rispetto alla prova di avere personalmente aci:,uisito il profitto del reato, il fatto che il ricorrente - peraltro in epoca successi' a alla consumazione della truffa - avesse denunciato lo smarrimento della carta poste pay abbinata al proprio conto, circostanza che la Corte, al contrario, ha ril enuto dimostrativa della sua malafede, con motivazione coerente al dato principale e non manifestamente illogica.

2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha negato il riconoscimentc delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali spedlici del ricorrente, a dimostrazione della sua negativa personalità.

Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 1 33 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche - ed, evidentemente, anche per la conseguente graduazione della pena - è sufficiente che il giudice di merito prenda ir esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene preNdalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle roc:idalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le 3ittenuanti medesime ( , Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16/1/1996, Romeo, ky. 204768).

In ordine alla mancata esclusione della recidiva, la richiesta non era rtata avanzata con i motivi di appello e non poteva essere introdotta dopo la scali anza del termine per impugnare la sentenza di primo grado, sicché la censura non può essere valutata in questa sede, comportando accertamenti di merito sotti -Eitti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame.

Ancor prima, occorre dire che il ricorrente non ha alcun interesse a censurare la mancata esclusione della recidiva, posto che nella sentenza di primo grado, sebbene non espressamente esclusa, essa non era stata considerata ir alcun modo e neanche citata in motivazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello 5:esso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/03/1984 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette del conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 5;c: apari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa il 18 ottobre 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di truffa, per avere ottenuto la somma di danaro di euro 330,00 attraverso la fittizia vendita on line di un telefono cellulare mai consegnato all'acquirente. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe valutato la circostanza che il ricorrente aveva denunciato lo smarrimento della carta poste pay abbinata al conto corrente sul quale era confluita la somma versata dall'acquirente, senza sapere di essere tato denunciato per truffa. Inoltre, il giudizio di responsabilità non avrebbe potuto fare a menc iegli accertamenti sul numero di telefono che aveva chiamato quello del ricorreni e; 2) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti gerie -iche ed alla mancata esclusione della recidiva, richiesta con memoria. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memorizi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, inerente al giudizio di responsabilità, il ricorso E;E: rvola sulla circostanza decisiva, sottolineata in sentenza, secondo cui la persona offesa aveva versato la somma per l'acquisto on line del telefono cellulare attraverso un bonifico sul conto corrente intestato al ricorrente, da questi acceso presEintando il proprio documento di identità e sul quale nessun altro soggetto aveva yrierato o era delegato a farlo. Risulta, pertanto, ininfluente, rispetto alla prova di avere personalmente aci:,uisito il profitto del reato, il fatto che il ricorrente - peraltro in epoca successi' a alla consumazione della truffa - avesse denunciato lo smarrimento della carta poste pay abbinata al proprio conto, circostanza che la Corte, al contrario, ha ril enuto dimostrativa della sua malafede, con motivazione coerente al dato principale e non manifestamente illogica. 2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha negato il riconoscimentc delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali spedlici del ricorrente, a dimostrazione della sua negativa personalità. Si è fatto espresso riferimento, quindi, ad uno dei parametri di cui all'art. 1 33 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche - ed, evidentemente, anche per la conseguente graduazione della pena - è sufficiente che il giudice di merito prenda ir esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene preNdalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle roc:idalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le 3ittenuanti medesime ( , Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16/1/1996, Romeo, ky. 204768). In ordine alla mancata esclusione della recidiva, la richiesta non era rtata avanzata con i motivi di appello e non poteva essere introdotta dopo la scali anza del termine per impugnare la sentenza di primo grado, sicché la censura non può essere valutata in questa sede, comportando accertamenti di merito sotti -Eitti al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. Ancor prima, occorre dire che il ricorrente non ha alcun interesse a censurare la mancata esclusione della recidiva, posto che nella sentenza di primo grado, sebbene non espressamente esclusa, essa non era stata considerata ir alcun modo e neanche citata in motivazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello 5:esso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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