CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 23039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO -rilevato che con decreto dell'Il marzo 2022, il GIP del Tribunale di Bari, in accoglimento dell'opposizione avverso la richiesta di archiviazione del procedimento n. 19647/2015 a carico di [OSCURATO:PERSONA] per calunnia e diffamazione, ha disposto nuove indagini fissando per il compimento delle stesse il termine di novanta giorni; -rilevato che avverso il detto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. C), in relazione agli artt.177 e 1778 c.p.p., nonché del combinato disposto di cui agli artt. 61 e 127 co. 1 c.p.p., per non essere stato notificato al ricorrente il decreto di fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p.; -ritenuto che il ricorso è inammissibile, atteso che non è impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione, essendo prevista la possibilità di proporre reclamo al tribunale solo nei confronti del decreto e dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ( Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051); - ritenuto, in particolare, che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione - prevedendo il reclamo al tribunale monocratico e non più il ricorso per cassazione - ed ha esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio non più solo avverso l'ordinanza di archiviazione, contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio, ma anche in talune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione, ma non ha mutato il regime previgente che non prevedeva l'impugnazione del rigetto della richiesta di archiviazione; -rilevato, infatti, che più volte questa Corte ha affermato il principio, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, che non accolga la richiesta di archiviazione, disponga nuove indagini, nell'ipotesi di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 409 cod. proc. pen., essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, Rv. 270676). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende