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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 24370/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava il non luogo a provvedere sul reclamo proposto avverso il decreto di espulsione pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Roma il 20 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. imm.), che era stato eseguito 1'11 giugno 2021.

Il provvedimento censurato veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] era sprovvisto di legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento di espulsione pronunciato nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza, per effetto dell'esecuzione dell'ordine di allontanamento del cittadino straniero dal territorio italiano.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 16, comma 5, T.U. imm., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere privo di legittimazione a ricorrere il reclamante, a fronte delle limitazioni al diritto alla circolazione connesse all'adozione della misura censurata.

Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva trascurato di considerare che il divieto di ritornare in Italia, connesso all'adozione del provvedimento di espulsione, costituiva una limitazione persistente della libertà di circolazione di [OSCURATO:PERSONA], essendo incontroverso che, anche dopo l'esecuzione dell'ordine di allontanamento, permaneva il suo interesse alla revoca della misura di sicurezza, dal cui soddisfacimento derivava la possibilità di ritornare in Italia.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc.pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva processuale eminentemente utilitaristica.

Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione è costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, consistente nell'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione.

Sul punto, non si può non ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamando il seguente principio di diritto: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01).

Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita, nel caso in esame, dal diritto alla permanenza sul territorio italiano di [OSCURATO:PERSONA].

Questo requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo al ricorrente, doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01).

Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che è incontroverso che il divieto di ritornare in Italia, connesso al provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Roma il 20 gennaio 2020, costituisce una limitazione persistente della libertà di circolazione di [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente era legittimato a reclamare, non essendo dubitabile che, anche dopo l'esecuzione dell'ordine di allontanamenito, permaneva il suo interesse alla revoca della misura di sicurezza, dal cui soddisfacimento derivava la possibilità di rientrare nel territorio italiano.

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava il non luogo a provvedere sul reclamo proposto avverso il decreto di espulsione pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Roma il 20 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. imm.), che era stato eseguito 1'11 giugno 2021. Il provvedimento censurato veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] era sprovvisto di legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento di espulsione pronunciato nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza, per effetto dell'esecuzione dell'ordine di allontanamento del cittadino straniero dal territorio italiano. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 16, comma 5, T.U. imm., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere privo di legittimazione a ricorrere il reclamante, a fronte delle limitazioni al diritto alla circolazione connesse all'adozione della misura censurata. Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva trascurato di considerare che il divieto di ritornare in Italia, connesso all'adozione del provvedimento di espulsione, costituiva una limitazione persistente della libertà di circolazione di [OSCURATO:PERSONA], essendo incontroverso che, anche dopo l'esecuzione dell'ordine di allontanamento, permaneva il suo interesse alla revoca della misura di sicurezza, dal cui soddisfacimento derivava la possibilità di ritornare in Italia. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc.pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva processuale eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione è costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, consistente nell'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione. Sul punto, non si può non ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamando il seguente principio di diritto: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita, nel caso in esame, dal diritto alla permanenza sul territorio italiano di [OSCURATO:PERSONA]. Questo requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo al ricorrente, doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01). Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che è incontroverso che il divieto di ritornare in Italia, connesso al provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Roma il 20 gennaio 2020, costituisce una limitazione persistente della libertà di circolazione di [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente era legittimato a reclamare, non essendo dubitabile che, anche dopo l'esecuzione dell'ordine di allontanamenito, permaneva il suo interesse alla revoca della misura di sicurezza, dal cui soddisfacimento derivava la possibilità di rientrare nel territorio italiano. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi
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