Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 09004/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 16977/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 23818/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si procede in ordine al reato ex art. 349 c.p., sono inammissibili.

Riguardo al motivo proposto inerente l'inconsapevolezza del sequestro da parte dei ricorrenti, e la illogicità e carenza di motivazione al riguardo, la motivazione è invece adeguata, laddove il dolo eventuale configurato circa la sussistenza del vincolo apposto sul locale ove venivano rinvenuti gli imputati, trova fondamento nella circostanza per cui tale motivazione si inserisce nella situazione di fatto complessiva, in virtu' della quale il sequestro pochi giorni prima era stato effettuato per ragioni di droga, e i ricorrenti venivano trovati nei locali sequestrati ove pure si rinvenivano buste e secchi di norma usati per la conservazione e preparazione di stupefacenti.

Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9004/2026 Roma, lì, 09/03/2026 P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 16977/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 23818/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti si procede in ordine al reato ex art. 349 c.p., sono inammissibili. Riguardo al motivo proposto inerente l'inconsapevolezza del sequestro da parte dei ricorrenti, e la illogicità e carenza di motivazione al riguardo, la motivazione è invece adeguata, laddove il dolo eventuale configurato circa la sussistenza del vincolo apposto sul locale ove venivano rinvenuti gli imputati, trova fondamento nella circostanza per cui tale motivazione si inserisce nella situazione di fatto complessiva, in virtu' della quale il sequestro pochi giorni prima era stato effettuato per ragioni di droga, e i ricorrenti venivano trovati nei locali sequestrati ove pure si rinvenivano buste e secchi di norma usati per la conservazione e preparazione di stupefacenti. Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9004/2026 Roma, lì, 09/03/2026 P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]