CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38332/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15434/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la ,enteriza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla man- cata prova della definitività della pregressa sanzione amministrativa (innata con verbale di contestazione nr. 8766462 del 17.12.2018) e in ordine al m3ncato ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in se e di egittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente va 'iati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi :la neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione inri magnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificant il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato ( Ad conte- nuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 5 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 20i7, G ltelli, Rv. 268822, sui motivi d'appelio, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta ir punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Con riferimento al primo motivo di ricorso si osserva che i giudici de gravame del merito hanno dato conto della corretta e completa disamina del primo giudice su tutti gli elementi tipizzanti la fattispecie contestata (dunque, anche la definiti- vita della precedente sanzione amministrativa irrogata con prOvedirnento del 17.12.2018 divenuto esecutivo il 16.02.2019, come si ricorda a pag. 3 iella sen- tenza di primo grado, confermata in dibattimento dall'unico teste ESCUS!i0). Va ricordato che, in casi come quello che ci occupa, in cui la p -ima liolazione era di natura amministrativa, il procedimento potrà considerarsi definito quando il trasgressore ha provveduto al pagamento ovvero non vi abbia prairvedt ito entro i termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i termini per iresemtare il ri- corso ovvero in caso di presentazione dello stesso, questo sia stai_ o re! pinto con provvedimento definitivo. E la prova della definitività può essere data anche at- traverso l'escussione testimoniale di testi qualificati.N. 15434/2024 R.G. 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso i giudici del gravame ,Iel merito hanno dato conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, la capacità a c elinquere date le precedenti condanne per delitti di ricettazione, minaccia, furto, f :ilsità ma- teriale e la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconscirri ?rito delle stesse. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del cpstar te dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assplvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessi )ne elle atte- nuanti generiche, non é necessario che il giudice prenda in conside azione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o i ilevabili d agli ntti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decIsivi o comunqw rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così 3ez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in Cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivatò cori esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'impul:ato, noncné al :;uo nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica de l'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n< 2002 convertito con modif. da la I. l4.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idon aa da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sùfficie ne, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in m Aivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale e (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 - 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01;) 4. Né può porsi in questa sede - al di là dell'applicabilità o meno al caso che ci occupa, su cui vi è contrasto in giurisprudenza, della c.d. riforma Or ando che, per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l'intera disciplina i;! stata in- novata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134.ha introdotto un temine di so- spensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della mDtivazione della sentenza di primo grado - la questione di un'eventuale d claral:oria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazio e della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più v ite n )adito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta i -ifonciatezza dei N. 15434/2024 R.G. motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di innpugnazi ne e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non pu ibilit a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reat era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sec. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 Olel 23/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Cia !Toni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di a iammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna do ric wrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quellEi al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam .!nto delle spese processuali e della somma di eur