CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 37258/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MARCHIO– [OSCURATO:PERSONA] –NOME A DOMINIO Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9084/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 146, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5764/2018depositata il 24/12/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I l marchio “air Corsica” venne registr ato in Francia n el 1995 dal sig. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 1.1. – La p rima compagnia aerea della Corsica, fondata nel 1989, che utilizzava inizialmente la denominazione “CCM Airlines” , nel 2004 registrò il dominio “aircorsica.com” ( apposto come logo anche sulla fiancata degli aerei) e nel 2006 registr ò in Francia il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” (per quanto risulta dagli atti senza alcuna opposizione del Mariani) ; nel 2011 mut ò anche la denominazione in “[OSCURATO:PERSONA]”([OSCURATO:PERSONA], di seguito AC) . 1.2. – In data 22/03/2011 ( all’indomani - sostiene parte controricorrente - d i una campagna promozionale che annunciava un ampliamento dei voli “[OSCURATO:PERSONA]” verso le città italiane), la [OSCURATO:PERSONA] (di seguito PBT) – società con sede a Malta, attiva nel settore dell’abbigliamento con il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” – acquist ò il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” da l Mariani e chiese la registrazione del marchio comunitario, che ottenne nel 2014 (con richiesta di anteriorità al marchio francese del 1995); nel 2016 ottenne anche la registrazione del marchio italiano n. 1578219 (sempre “con trasformazione con richiesta di anteriorità in aggancio al marchio francese del 1995”),q uindi diffid ò [OSCURATO:PERSONA] dall’utilizzo del marchio in Italia; fallite le trattative, adì il Tribunale di Milano per l’accertamento della violazione dei suoi diritti di privativa sul marchio italiano, con richiesta di inibitoria e risarcimento dei danni. 1.3. – Il Tribunale di Milano rigett ò le domande di PB T e, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali di AC, dichiarò la nullità del marchio italiano n. 1578219 per la classe 39, per difetto di novità in ragione del preuso del marchio di fatto “ [OSCURATO:PERSONA]” nel territorio italiano, inibendo a PB T l’uso e l’invio di lettere di diffida a [OSCURATO:SOCIETA]. ( in quanto atti di concorrenza sleale) e ordinando la pubblicazione della sentenza su due quotidiani nazionali. 2. – C on la sentenza impugnata, l a Corte d’appello di Milano ha rigettatol’appello di PBT e, in accogli m en t o del l’appello incidentale di AC, ha condanna to PB T anche: i) al risarcimento dei danni cagionati ad AC e [OSCURATO:PERSONA] (di se guito ACV) , nella misura di Euro 20mila ciascuna; ii) al trasferimento da PBT a d ACdel nome a dominio AIRCORSICA.IT. 2.1. – Nell’ampia motivazione della sentenza d’appello si legge, per quanto rileva ai fini delle censuremosse in questa sede: - che « è indubitabile che la registrazione di un domain name che riproduce o contiene il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio (…) e che solo il titolare di un marchio registrato può legittimamente usarlo come nome di dominio», ma che tuttavia «la finalità di protezione del diritto e il rischio di confondibilità che la legislazione italiana in tema di marchi intende scongiurare devono essere valutate in concreto»; - che il Tribunale di Parigi nel 2017 ha dichiarato PB T decaduta dall’uso del marchio francese air corsica con effetti dal 25/10/2011 per le cat. 39 e 42 (trasporti aerei di persone e merci, prenotazione posti per viaggi, agenzia turistica, prenotazione hotels); - che PB T ha acquistato il marchio nel 2011 ma non l’ha mai utilizzato, né in Francia (come accertato dai giudici francesi), né in Italia, «come si desume dall’inesistenza di una prova contraria», del resto in piena coerenza «con le caratteristiche commerciali della società» ( la quale ha sede legale in Malta ed opera nel settore dell’abbigliamento con il marchio “Divo e Diva”), non essendo stato mai dimostrato «un qualche tipo di interesse ad offrire servizi di trasporto aereo da o per la Corsica, né tantomeno alcun legame con l’isola»; - che invece AC , compagnia aerea notoriamente opera nte da molti anni nel trasporto aereo da e per la Corsica, utilizza la denominazione “air corsica” di fatto dal 2004 e di diritto dal 2006 (con la registrazione del marchio francese); - che le nuove deduzioni dell’appella nte sull’inclusione nella classe 39 dei servizi relativi a «imballaggio e impacchettatura di merci e alla consegna di merci ordinate on-line» (con conseguente possibilità di utilizzo del marchio per la spedizione di capi di abbigliamento) prospettano solo un ipotetico interesse futuro del marchio, «finora certamente non attuato (nessuna prova è stata offerta in tal senso)»; - che comunque le società odierne controricorrenti vantano « un sicuro e consolidato utilizzo anteriore» (v. registrazione nome a dominionel 2004, registrazione marchio francese nel 2006 , cambi o denominazione sociale nel 2011 per le rispettive finalità di trasporto e turismo), operando nei confronti di un pubblico generalizzato, attesa la capacità diffusiva del mezzo on-line e la natura dei servizi,che prescindono dai confini territoriali; - che sono stati prodotti moltissimi documenti attesta nti l’uso del marchio in Italia apartire dal gennaio 2006 (sito web, rassegne stampa, fatture delle campagne pubblicitarie, corrispondenza commerciale, database riepilogativi di voli da e per Italia, nominativi dei clienti italiani) , mentre ulteriori documenti dimostrano che già nel 2010 - quando PB T non aveva ancora acquistato il marchio francese- AC era not a al pubblico con il nome di “[OSCURATO:PERSONA]”, risultando quindi accertato un preuso del marchio di fatto “[OSCURATO:PERSONA]”nel territorio italiano; - che il sito web aircorsica.com , operat ivo dal 2004, è strumento idoneo ai fini della conoscenza (o conoscibilità ) dell’attività svolta anche da parte del pubblico italiano, vista la natura internazionale dell’attività nonché l’indicazione di itinerari che coinvolgono altri Stati membri, ex art. 15, n. 1, lett. c) Reg. 44/2001 e di recapiti telefonici con prefisso internazionale, oltre all’uso di lingue diverse; -che il teste Cipriani ha confermato c ome, nei voli da/per Roma , le carlinghe degli aerei di AC avevano dal 2006 la scritta www.aircorsica.comsulla fiancata e dal 2010 la scritta [OSCURATO:PERSONA]; - che detta testimonianza non è smentita dai documenti prodotti dall’appellante, trattandosi di semplici depliants privi di valenza certificativa, che evidentemente a maggio 2015 non erano s tati ancora aggiornati; - che a fronte de ll’allegata titolarità di numerosi siti o nline (a testimonianza dell’interesse all’uso del marchio), « le appellate hanno replicato e dimostrato» che molti di essi sono ancora liberi, mentre quelli denominati AIRCORSICA.EU, AIRCORSICA.IT, AIRCORSICA.CO.UK, AIRCORSICA.BE e AIRCORSICA.DE sono domini «collegati al medesimo sito web in cui vengono sponsorizzati servizi di trasporto aereo a marchio “[OSCURATO:PERSONA]”», utilizzati da PBT in violazione d ell’inibitoria disposta dal Tribunale di Milano, che ha vietato qualsiasi uso del segno distintivo “[OSCURATO:PERSONA]” in relazione ai servizi di cui alla classe 39 (di qui la domanda incidentale di risarcimento danni); - che in sede di appello è emerso c ome PB T a bbia utilizzato il marchio «per pubblicizzare attraverso siti web apparenti servizi di trasporto aereo, anche in epoca successiva alla sentenza di primo grado (…) con il rischio che i consumatori possano associare erroneamente i messaggi ivi contenuti alle appellate» e che, a fronte di «tali e tante conclamate condotte illecite, non possono escludersi conseguenze pregiudizievoli in termini di lesione della propria immagine e reputazione, con conseguenti ripercussioni negative sull’attività d’impresa rispettivamente esercitata» (donde la liquidazione del danno in Euro 20mila ciascuno per AC e ACV). 3. – Avverso detta decisione PBT ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui AC e ACV hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. –Con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza d’appello ai sensi dell’art. 132,n. 4 , c . p . c . , per manifesta illogicità della motivazione ; in particolare, l’assunto per cui sarebbe pacifico il mancato utilizzo da parte di PBT del marchio per cui è causa dal 2011 sul territorio italiano (pag. 6) risulterebbe smentito dal rilievo per cui sul sito weba dominio aircorsica.it di proprietà di PB T si « sponsorizzano i servizi di trasporto aereo a marchio air corsica» ( pag. 8 ) ; inoltre la Corte territoriale, pur avendoriconosciuto l’esistenza di un marchio registrato in Francia nel 1995 e di un domain name registrato da AC nel 2004 (in conflitto con il primo ) , ha ritenuto necessario , ai fini della sua prevalenza, il riscontro di un pregiudizio in concreto; infine, la decadenza del marchio francese sarebbe intervenuta d al 26/10/2011, quando il marchio i taliano era stato già depositato ed era attivo il sito aircorsica.itche pubblicizzava servizi di trasporto. 4.1. – Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 4.2. – Sicuramente i nfondata è la censura di nullità della decisione,poiché la motivazione resa è al di sopra del cd. "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., non registrandosi in essa un’anomalia capace di tramutarsiin violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che si esaurisce (sempre che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali) nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ferma restando l’esclusione di ogni rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, 8053/2014; conf., ex plurimis, Cass. 17730/2022). 4.3. – D’altro canto, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ad opera d e ll'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non è più consentito sindacare in sede di legittimità la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione (Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022). 4.4. – La dedotta illogicità della motivazione appare piuttosto ascrivibile allamancata comprensione dell ’effettiv a ratio decidendi , dal momento che a pag. 8 della sentenza impugnata i giudici d’appello riportano, in realtà , le deduzioni delle parti appellate, per poi chiarire, a pag. 9, che si trattava solo di « apparenti servizi » , fermo restando l’accertamento del mancato utilizzo del marchio da parte di PBT, tanto in Francia (come accertato dai giudici parigini), quanto in Italia, del resto in coerenza con le caratteristiche commerciali proprie della società appellante (sede legale in Malta, operatività nel settore dell’abbigliamento , titolarità del marchio “Divo e Diva”), di cui non era stato mai dimostrato «un qualche tipo di interesse ad offrire servizi di trasporto aereo da o per la Corsica, né tantomeno alcun legame con l’isola». 4.5. – A fronte di una simile motivazione, la censura finisce per impingere nel merito, presupponendo una nuova v alutazione dei fatti e del materiale probatorio, diversa da quella effettuata dai giudici di merito, la quale resta però insindacabile anche qu ando apparentemente veicolata attraverso l a deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass. 5987/2021). 4.6. – L e controric orrent i solleva no anche eccezione di novità, poiché in appello PBT si era limitata a sostenere che la classe 39 includeva i servizi relativi «all’ imballaggio e impacchettatura di merci e alla consegna di merci ordinate on-line» (con conseguente possibilità di utilizzo del marchio per la spedizione di capi di abbigliamento) – e al riguardo la Corte territoriale aveva osservato trattarsi solo di un ipotetico interesse futuro del marchio, sfornito di prova all’attualità– comunque rimarcando che i l riferimento nei siti internet di PBT a servizi di «trasporti in elicottero o altri velivoli privati» era del tutto apparente e privo di «qualsivoglia riscontro fattuale», non risultando «in alcun modo possibile procedere all’acquisto di tali servizi». 4.7. – In ogni caso, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente che la principale ratio decidendi ri siede nell’effettivo e continuo utilizzo del marchio "[OSCURATO:PERSONA]" da parte delle odierne controricorrenti, sin dagli anni '90, dapprima in Francia e poi anche in Italia, con conseguente nullità della registrazione del marchio ottenuta d a PBT per mancanza del requisito della novità, stante il rilevato preuso da parte di AC. 5. – Analoghe conclusioni valgono per il secondo mezzo, con cui si torna a dedurre la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 , c . p . c . , sempre per violazione dell’art. 132 n. 4, c . p . c . ; in questo caso la motivazione sarebbe manifestamente illogica per il presunto contrasto tra l’affermazione per cui « il sito web aircorsica.com operativo dal 2004, è strumento idoneo alla conoscenza/conoscibilità dell’attività svolta anche da parte del pubblico italiano, vista la natura internazionale dell’attività, l’indicazione di itinerari che coinvolgono altri Stati membri ex art. 15, n. 1, lett. c) Reg. 44/2001, recapiti telefonici con prefisso internazionale, uso di lingue diverse»(pag. 6) e quella che ascrive a semplice ritardo nell’aggiornamento dei depliants da parte di AC i l fatto che questi nel 2015 recassero ancora la denominazione CCM (pag. 8); inoltre la ricorrente contesta ancora l’ accertamento del preuso e ribadiscela prevalenza d el marchio registrato su l domain name(non disponendo AC di un marchio registrato in Italia). 5.1. – Anche questo motivo è infondato quanto al profilo di nullità della motivazione, per le argomentazioni già spese in relazione al primo, ed inammissibile nella parte in cui mira a contrapporre la propria lettura dei fatti e delle prove alla valutazione che ne è stata data dai giudici di entrambi i gradi di merito, peraltro nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza nazionale eunionale, integrando perciò una censura di natura prettamente meritale. 6. – Il terzo mezzo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 12 comma 1 lett. b), 22, 118 co mma 6 e 133 C . P . I . , per l’erroneità del trasferimento del nome a dominio “AIRCORSICA.IT” dalla ricorrente alle controricorrenti, essendo la prima ancora titolare del marchio italiano [OSCURATO:PERSONA] per le restanti classi 3, 9, 14, 18, 25, 43. 6.1. –La censura è infondata. 6.2. – Il trasferimento del domain name risulta legittimamente disposto dalla Corte territoriale, essendo stato accertato che la PBT pubblicizzava sul sito AIRCORSICA.IT “ apparenti ” servizi aerei , in realtà mai forniti, in contrasto con l’art. 22 C.P.I., che preclude l’utilizzo di nomi a dominio identici o simili al marchio altrui , ove si rischi di determinare confusione per il pubblico o si approfitti della rinomanza dell’altrui marchio. Specularmente, essendo anche i nomi a dominio segni distintivi, l’art. 12, co mma 1 , lett. b) , C . P . I . preclude la registrazione di un marchio d’impresa corrispondente ad un nome a dominio di fatto già utilizzato da altri soggetti. 6.3. – S otto il profilo rimediale, gli ar t t. 118 , co mma 6 e 133 C.P.I. prevedono ( « Salvo l'applicazione di ogni altra tutela ») la revoca della registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in malafede, ovvero, in alternativa, il suo trasferimento all’avente diritto, su sua richiesta, da parte dell'autorità̀di registrazione. 6.4. – Legittimamente , dunque , i giudici di secondo grado hanno accolto la domanda di trasferimento del nome a dominio “AIRCORSICA.IT”, una volta accertato la ricorrenza delle suddette condizioni tra il nome a dominio di PBT e il marchio italiano di fatto di AC, ed in particolare l’effettivo rischio di confusione rispetto ai diritti anteriori delle odierne controricorrenti nell’ambito dei servizi di trasporto aereo della classe 39, a prescindere dal la diversità delle attivitàdi impresa svolta dalle parti in causa e senza che rilevi al riguardo la persistente titolarità in capo a PBT d e i diritti sul marchio "[OSCURATO:PERSONA]" nelle restanti classi 3, 9, 14, 18, 25 e 43. 7. – Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorre nte alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate in dispositivo. 8. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. r addoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto(Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato