CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna, il 18 febbraio 2022, in parziale riforma della dedisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Modena il 14 settembre 2020, all'esito del giudizio ordinario, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) nella detenzione illecita di eroina e cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 30 ottobre 2015, in conseguenza condannandolo, riconosciuta la contestata recidiva, alla pena di giustizia, con confisca del denaro sequestrato all'imputato, ebbene, ha revocato la confisca del denaro; con conferma nel resto. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, cori il quale lamenta violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità penale dell'imputato a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel reato di detenzione illecita, avendo pacificamente (solo) il coimputato la materiale detenzione della droga e non emergendo prova dell'ipotizzato concorso. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene alla pp. 13-14 della sentenza impugnata, la stessa questione, che viene meramente reiterata dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito, i quali hanno valorizzato non solo la fuga del ricorrente ed il complessivo atteggiamento tenuto nel determinato contesto spazio-temporale ma anche la presenza nelle memorie dei telefoni cellulari dei due di messaggi indicativi di un'attività di spaccio di droga. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 l