CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 12361/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 15465/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 25/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] competente revocò l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a suo tempo disposta in via provvisoria dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Crotone rigettò l’opposizione avanzata dall’interessata, ex art. 99, d.P.R. n. 115/2002, avverso il provvedimento di revoca. Avverso quest’ultimo provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia apparenza motivazionale, in quanto il Giudice non avrebbe indicato le ragioni del proprio convincimento, sulla base del quale aveva inteso discostarsi dalla determinazione del Consiglio dell’Ordine, non è scrutinabile per difetto di specificità. Per un verso la ricorrente non spiega con quali argomenti prospettati nell’atto di opposizione il Giudice non si sarebbe confrontato e, quindi, sotto questo profilo la censura è aspecifica. Sotto altro profilo va osservato che il provvedimento risulta motivato ben al di sopra del minimo costituzionale, di talché si è ben lungi dall’ipotesi dell’apparenza motivazionale. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 126 cod. proc. civ. e 46 disp. att. cod. proc. civ., lamentando che il Giudice non avrebbe disposto la rimozione da un verbale di udienza della parola “casualmente”, mai pronunciata dal difensore della parte, e che ciò avrebbe avuto effetti sulla decisione. Il motivo appare palesemente inammissibile, ancora una volta, per difetto di specificità. Non è dato, invero, cogliere sotto quale profilo il termine “casualmente”, inserito in un verbale d’udienza (e, peraltro, espunto con successiva ordinanza, come precisato dalla stessa ricorrente) possa avere avuto una qualche incidenza sulla decisione (nulla, peraltro è dato sapere di cosa sia accaduto nella già menzionata udienza). Né la motivazione del provvedimento, diretta ad evidenziare la palese infondatezza e comunque la colpa grave in ordine al processo presupposto, viene in alcun modo ancorata o anche solo riferita all’anzidetto avverbio. Anche il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, per non essere stato acquisito il fascicolo della causa civile, dal quale il Giudice dell’opposizione avrebbe potuto trarre elementi determinanti per la decisione, non è scrutinabile per difetto di specificità, non essendo dato sapere in questa sede quali elementi di valore decisivo avrebbero potuto essere tratti dal fascicolo non acquisito, diversi da quelli sottoposti dalla stessa opponente all’attenzione del Tribunale e idonei a scalfire il giudizio di manifesta infondatezza e temerarietà della domanda presupposta. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desumein modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, com