Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02044/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta, procedendosi con il rito a cd. trattazione scritta, la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa per il delitto di concorso nel porto illegale in luogo pubblico di un fucile e di una pistola automatica cal. 7,65, armi con matricola abrasa e quindi clandestine, in Genova il 24 marzo 2012.

L'imputato, unitamente ad altre sei persone, si recò a Genova dalla Puglia e su un'autovettura in uso al gruppo furono rinvenute le armi di cui all'imputazione.

Furono trovati anche un passamontagna, munizioni e guanti, il che fa pensare che il gruppo si fosse mosso dalla Puglia per commettere una rapina; quel che è certo è che il gruppo si impegnò nella trasferta per un comune obiettivo, al di là del modo con cui i singoli componenti raggiunsero Genova.

Non ha rilievo che l'autovettura ove erano custodite le armi non fosse dell'imputato, il quale non aveva nemmeno la disponibilità delle chiavi, perché non è dubbio che aprì il portabagagli, ove erano le armi e dove aveva risposto un bagaglio personale che non avrebbe potuto allocare in quel sito, proprio vicino alle armi, se non avesse condiviso il trasporto dell'arma.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha illogicamente e illegittimamente motivato anche in forza di asserzioni inaccettabili, come quella relativa all'intuizione che nel fascicolo del pubblico ministero siano contenuti aggiuntivi elementi a carico.

Le intuizioni, è appena il caso di osservare, sono bandite dall'accertamento penale.

Il vero è che sulla base soltanto della dichiarazione di un testimone, anche se appartenente alla polizia giudiziaria, si è ritenuto di aver raggiunto la prova certa che l'imputato fosse a conoscenza dell'esistenza delle armi nel vano portabagagli di un'autovettura alla quale si era avvicinato solo per prendere un borsello contenente effetti personali.

Quel testimone ha riferito che l'imputato, unitamente ad un'altra ragazza, si soffermò per un tempo abbastanza lungo a rovistare nel portabagagli e la Corte di appello non si è per nulla incaricata di accertare se effettivamente quel tempo fu così apprezzabile da consentire all'imputato di rendersi conto che sull'autovettura erano trasportate delle armi.

Peraltro, anche a voler ritenere che in quel frangente ebbe a vedere le armi, non si comprende come tale fatto possa significare che abbia concorso nel portare le stesse in luogo pubblico, come da contestazione.3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente, con atto depositato successivamente, ha insistito nelle ragioni di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza, senza rinvio o, in subordine, con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Le doglianze di ricorso propongono una diversa lettura del materiale indiziario e non prospettano illogicità manifeste o carenze della motivazione.

Essa, invero, è coerente e adeguata a dare conto della decisione di conferma della condanna di primo grado, avendo correttamente proceduto ad una considerazione complessiva ed unitaria dei plurimi elementi di prova indiziaria.

La Corte territoriale ha messo in evidenza che l'imputato si mosse dalla Puglia per raggiungere Genova unitamente agli altri componenti del gruppo, anche se non viaggiò a bordo dell'autovettura su cui erano custodite e trasportate le armi; che, seppure non avesse le chiavi dell'autovettura e non ne fosse il proprietario, aveva avuto la possibilità di riporre il suo necessaire nel bagagliaio ove erano custodite le armi; che tale dato oggettivo ha un significato pregnante, tale da sopravanzare il valore indiziario attribuibile al tempo che l'imputato impiegò per prelevare i suoi effetti personali dal bagagliaio, presumibilmente sufficiente a far sì che potesse accorgersi della presenza delle armi; che, infatti, è logico ritenere che, ove non avesse condiviso con gli altri componenti del gruppo la detenzione delle armi, non gli sarebbe stato consentito di riporre il necessaire nell'autovettura impiegata per il trasporto delle armi e proprio accanto ad esse.

3. In riferimento a questo tratto del ragionamento indiziario il ricorso nulla ha opposto, concentrando gran parte dell'impegno critico sul fatto che nel poco tempo impiegato per prelevare i suoi effetti personali dal bagagliaio l'imputato non potette accorgersi della presenza di armi, peraltro nascoste sotto numerose borse e zaini.

Non si è quindi confrontato con il nucleo del ragionamento probatorio condotto dalla Corte di appello, composto da due aspetti di particolare rilievo indiziario, e cioè l'essere componente del gruppo di persone che si spostò dalla Puglia a Genova, evidentemente animati da un medesimo movente, e l'aver potuto giovarsi del bagagliaio ove erano occultate le armi, avendo ad esso accesso diretto e non mediato dall'intervento di terzi se non per l'apertura del portellone.4.

Va infine osservato che nell'economia del discorso giustificativo della decisione non ha alcuna incidenza l'affermazione, per il vero poco felice, secondo cui si intuirebbe la presenza di elementi indiziari aggiuntivi nel fascicolo del pubblico ministero, sicché le doglianze di ricorso, anche per questa parte, risultano inammissibili.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta, procedendosi con il rito a cd. trattazione scritta, la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa per il delitto di concorso nel porto illegale in luogo pubblico di un fucile e di una pistola automatica cal. 7,65, armi con matricola abrasa e quindi clandestine, in Genova il 24 marzo 2012. L'imputato, unitamente ad altre sei persone, si recò a Genova dalla Puglia e su un'autovettura in uso al gruppo furono rinvenute le armi di cui all'imputazione. Furono trovati anche un passamontagna, munizioni e guanti, il che fa pensare che il gruppo si fosse mosso dalla Puglia per commettere una rapina; quel che è certo è che il gruppo si impegnò nella trasferta per un comune obiettivo, al di là del modo con cui i singoli componenti raggiunsero Genova. Non ha rilievo che l'autovettura ove erano custodite le armi non fosse dell'imputato, il quale non aveva nemmeno la disponibilità delle chiavi, perché non è dubbio che aprì il portabagagli, ove erano le armi e dove aveva risposto un bagaglio personale che non avrebbe potuto allocare in quel sito, proprio vicino alle armi, se non avesse condiviso il trasporto dell'arma. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha illogicamente e illegittimamente motivato anche in forza di asserzioni inaccettabili, come quella relativa all'intuizione che nel fascicolo del pubblico ministero siano contenuti aggiuntivi elementi a carico. Le intuizioni, è appena il caso di osservare, sono bandite dall'accertamento penale. Il vero è che sulla base soltanto della dichiarazione di un testimone, anche se appartenente alla polizia giudiziaria, si è ritenuto di aver raggiunto la prova certa che l'imputato fosse a conoscenza dell'esistenza delle armi nel vano portabagagli di un'autovettura alla quale si era avvicinato solo per prendere un borsello contenente effetti personali. Quel testimone ha riferito che l'imputato, unitamente ad un'altra ragazza, si soffermò per un tempo abbastanza lungo a rovistare nel portabagagli e la Corte di appello non si è per nulla incaricata di accertare se effettivamente quel tempo fu così apprezzabile da consentire all'imputato di rendersi conto che sull'autovettura erano trasportate delle armi. Peraltro, anche a voler ritenere che in quel frangente ebbe a vedere le armi, non si comprende come tale fatto possa significare che abbia concorso nel portare le stesse in luogo pubblico, come da contestazione.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente, con atto depositato successivamente, ha insistito nelle ragioni di ricorso e chiesto l'annullamento della sentenza, senza rinvio o, in subordine, con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Le doglianze di ricorso propongono una diversa lettura del materiale indiziario e non prospettano illogicità manifeste o carenze della motivazione. Essa, invero, è coerente e adeguata a dare conto della decisione di conferma della condanna di primo grado, avendo correttamente proceduto ad una considerazione complessiva ed unitaria dei plurimi elementi di prova indiziaria. La Corte territoriale ha messo in evidenza che l'imputato si mosse dalla Puglia per raggiungere Genova unitamente agli altri componenti del gruppo, anche se non viaggiò a bordo dell'autovettura su cui erano custodite e trasportate le armi; che, seppure non avesse le chiavi dell'autovettura e non ne fosse il proprietario, aveva avuto la possibilità di riporre il suo necessaire nel bagagliaio ove erano custodite le armi; che tale dato oggettivo ha un significato pregnante, tale da sopravanzare il valore indiziario attribuibile al tempo che l'imputato impiegò per prelevare i suoi effetti personali dal bagagliaio, presumibilmente sufficiente a far sì che potesse accorgersi della presenza delle armi; che, infatti, è logico ritenere che, ove non avesse condiviso con gli altri componenti del gruppo la detenzione delle armi, non gli sarebbe stato consentito di riporre il necessaire nell'autovettura impiegata per il trasporto delle armi e proprio accanto ad esse. 3. In riferimento a questo tratto del ragionamento indiziario il ricorso nulla ha opposto, concentrando gran parte dell'impegno critico sul fatto che nel poco tempo impiegato per prelevare i suoi effetti personali dal bagagliaio l'imputato non potette accorgersi della presenza di armi, peraltro nascoste sotto numerose borse e zaini. Non si è quindi confrontato con il nucleo del ragionamento probatorio condotto dalla Corte di appello, composto da due aspetti di particolare rilievo indiziario, e cioè l'essere componente del gruppo di persone che si spostò dalla Puglia a Genova, evidentemente animati da un medesimo movente, e l'aver potuto giovarsi del bagagliaio ove erano occultate le armi, avendo ad esso accesso diretto e non mediato dall'intervento di terzi se non per l'apertura del portellone.4. Va infine osservato che nell'economia del discorso giustificativo della decisione non ha alcuna incidenza l'affermazione, per il vero poco felice, secondo cui si intuirebbe la presenza di elementi indiziari aggiuntivi nel fascicolo del pubblico ministero, sicché le doglianze di ricorso, anche per questa parte, risultano inammissibili. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 02044/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris