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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19551/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante della esposizione del bene a pubblica fede, è manifestamente infondata poiché postula una tesi in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (Sez. 5, n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski, Rv. 235223 - 01; Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Positano, Rv. 262663).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di furto, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante della esposizione del bene a pubblica fede, è manifestamente infondata poiché postula una tesi in contrasto con i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (Sez. 5, n. 34009 del 20/09/2006, Mocarski, Rv. 235223 - 01; Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Positano, Rv. 262663). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 19551/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris