CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 08817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Novara in materia di controllo di corrispondenza, in data 21 gennaio, è stato notificato all'odierno ricorrente in data 24 gennaio 2022 e che il reclamo avverso tale provvedimento è pervenuto all'organo competente a deciderlo, il Tribunale di Sorveglianza di Torino, il giorno 16 febbraio 2022 Correttamente, pertanto, il reclamo, a mente degli artt. 18 ter, comma 6, e 14 ter Ord. pen. è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Al riguardo va tenuto presente che ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., il reclamo, riconducibile al "genus" dell'impugnazione, doveva essere depositato nel termine perentorio al magistrato di sorveglianza che aveva emesso il decreto impugnato. Non trova, infatti, applicazione la disposizione del secondo comma dell'art. 582 cit., che facoltizza le parti private e i difensori a presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. Nella nozione di "tribunale" non può rientrai& il tribunale di sorveglianza perché si tratta di norma avente carattere eccezionale, riferita unicamente al tribunale ordinario di cui all'art. 1, comma primo, lett. c), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e perciò •insuscettibile di interpretazione analogica (Sez. 1, n. 15116 del 26/02/2021, Rv. 280988). In ogni caso, a prescindere dalle modalità di presentazione, il reclamo è pervenuto oltre il termine anche all'ufficio competete a deciderlo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dic