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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 32250/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 novembre 2022. la Corte di. appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., per avere cagionato lesioni personali gravi a [OSCURATO:PERSONA], con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione dell'art. 7, comma 1 e 14 C.d.S..

2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo, con cui si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, per non avere la Corte territoriale, in alcun modo, giustificato la misura della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta in mesi dieci, nonostante la necessità di dar conto della sua proporzionalità al fatto, anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

5. E' necessario premettere, da un lato, che la quantificazione della sanzione accessoria deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), dall'altro, che anche in materia di sanzioni amministrative accessorie deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quando ci si discosti dal medio edittale (moltissime sono le pronunce che distinguono, benché facendo riferimento alla pena, l'obbligo motivazionale fra il caso di applicazione della sanzione minima o media e quello dell'irrogazione della sanzione superiore e più prossima al massimo edittale, ex multis: Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro.

Rv. 271243; Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356; Sez. 3 , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

6. Fatte queste premesse va rilevato, innanzitutto, che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida è stata applicata entro il medio edittale, essendo il limite massimo di durata previsto dall'art. 222, comma 2 C.d.S. pari ad anni due, mentre la misura temporale concretamente applicata è pari a mesi dieci.

Ed inoltre, che la Corte di appello espressamente affrontando il motivo di ricorso relativo alla misura della sanzione amministrativa, si sofferma sulla gravità della violazione commessa e sull'entità del danno cagionato, sicché la decisione appare motivata in modo coerente con i parametri di cui all'art. 218 C.d.S..

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2022. la Corte di. appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 bis cod. pen., per avere cagionato lesioni personali gravi a [OSCURATO:PERSONA], con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione dell'art. 7, comma 1 e 14 C.d.S.. 2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo, con cui si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, per non avere la Corte territoriale, in alcun modo, giustificato la misura della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta in mesi dieci, nonostante la necessità di dar conto della sua proporzionalità al fatto, anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 4. Il ricorso è manifestamente infondato. 5. E' necessario premettere, da un lato, che la quantificazione della sanzione accessoria deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, secondo comma, d.lgs. n. 285 del 1992 (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare), dall'altro, che anche in materia di sanzioni amministrative accessorie deve farsi riferimento al principio secondo cui la motivazione circa la sussistenza dei parametri di valutazione al fine della commisurazione concreta della sanzione da infliggere assume rilevanza quando ci si discosti dal medio edittale (moltissime sono le pronunce che distinguono, benché facendo riferimento alla pena, l'obbligo motivazionale fra il caso di applicazione della sanzione minima o media e quello dell'irrogazione della sanzione superiore e più prossima al massimo edittale, ex multis: Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro. Rv. 271243; Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356; Sez. 3 , Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). 6. Fatte queste premesse va rilevato, innanzitutto, che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida è stata applicata entro il medio edittale, essendo il limite massimo di durata previsto dall'art. 222, comma 2 C.d.S. pari ad anni due, mentre la misura temporale concretamente applicata è pari a mesi dieci. Ed inoltre, che la Corte di appello espressamente affrontando il motivo di ricorso relativo alla misura della sanzione amministrativa, si sofferma sulla gravità della violazione commessa e sull'entità del danno cagionato, sicché la decisione appare motivata in modo coerente con i parametri di cui all'art. 218 C.d.S.. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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