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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 19603/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 05/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la rettifica dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata e l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sostituto proc:essuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; lette le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi ed ha allegato nota spese.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 07/05/2019, con cui, per quanto di rilevanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il primo, per plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, quale consulente e, quindi, concorrente esterno (capi 1, 5, 7, 8, 14, 16, 17, 22, 23), il secondo per la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 5), così provvedeva: quanto al Cassioli, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni cinque di reclusione e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in anni due di reclusione, revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con conferma, nel resto, della sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 18/09/2023, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 599-bis cod. proc. pen., 1, 28, 29, 32, 37 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, nonostante il tenore dell'accordo tra le parti - nel senso della determinazione della pena in anni cinque di reclusione, individuando nella stessa durata la determinazione delle pene accessorie fallimentari - la Corte di merito ha ridotto la pena detentiva ad anni cinque di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata, in difformità dal predetto accordo, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari - concordato nella stessa durata della pena principale - e applicando, per giunta, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici al di fuori dei limiti di legge, posto che la pena base per il più grave reato a carico del ricorrente è stata individuata in anni quattro e mesi quattro di reclusione, dovendosi ad essa fare riferimento, per cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici andava sostituita con quella temporanea, mentre l'interdizione legale doveva essere del tutto eliminata, con conseguente illegalità della pena.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 129, 530, comma 2, cod. proc. pen., 216 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha del tutto omesso la motivazione circa il motivo di appello relativo alla carenza della prova circa l'elemento oggettivo e circa l'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente;

3.2. violazione di legge, in riferimento all'art. 545-bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva avanzato istanza di concordato in appello prevedendo la pena finale di anni due di reclusione subordinata alla sostituzione con la misura del lavoro di pubblica utilità, avendo la Corte di merito rigettato il concordato e fatto generico riferimento alle qualità soggettive dell'imputato per negare l'applicazione delle sanzioni sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

La sentenza impugnata si limita ad affermare che, secondo l'accordo delle parti, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici avrebbe dovuto essere sostituita con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, benché nel dispositivo non sia stata indicata tale determinazione.

Quanto all'interdizione legale, va osservato che, essendo stata fissata la pena base in anni quattro mesi quattro di reclusione, la detta pena accessoria va eliminata del tutto, dovendosi fare riferimento a detta pena base (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 20/02/2018, P.G. in proc.

Ngwoke, Rv. 272408).

Quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentari, la sentenza impugnata è del tutto silente, benché l'accordo tra le parti avesse formulato una richiesta di "pena finale anni 5 di reclusione.

Interdizioni per la durata della pena.

Con rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione".

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'interdizione legale, che va eliminata; nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che va sostituita con l'interdizione temporanea e, infine, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, che vanno fissate in anni cinque.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La Corte di merito ha rigettato il concordato in appello rilevando come non sussistessero i presupposti per l'applicazione delle misure sostitutive, posto che l'imputato è gravato da cinque precedenti condanne per delitti contro il patrimonio e contro la persona, a seguito di una delle quali gli è stata anche revocata la sospensione condizionale della pena, per cui la misura sostitutiva è inadeguata;tale motivazione appare del tutto logica ed insindacabile in sede di legittimità, avendo valutato parametri rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Zezza, R,v. 272066).

Quanto alla sussistenza del reato ascritto al Cascarino, alla pag. 50 della sentenza impugnata la Corte di merito ha evidenziato come il ricorrente avesse consapevolmente agito come prestanome nelle vicende della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., come emerso, in particolare, dalla deposizione del teste Catapano, e che il suo ruolo di amministratore di diritto, in una con la consapevolezza del ruolo di mero prestanome, fondassero il dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767).

Peraltro, il motivo di ricorso appare del tutto generico e privo di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Cascarino al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nulla è dovuto alla parte civile, costituita nei confronti del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], atteso che il predetto ha presentato doglianze limitate alla determinazione delle pene accessorie, rispetto alle quali la parte civile non ha alcun interesse a partecipare al giudizio di legittimità, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'interdizione legale, che elimina; all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con l'interdizione temporanea e, infine, alla durata delle pene accessorie fallimentari, che fissa in anni cinque.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nulla sulle spese della parte civile Trivellat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia emessa in data 05/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la rettifica dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata e l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sostituto proc:essuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; lette le conclusioni dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi ed ha allegato nota spese.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 07/05/2019, con cui, per quanto di rilevanza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il primo, per plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, quale consulente e, quindi, concorrente esterno (capi 1, 5, 7, 8, 14, 16, 17, 22, 23), il secondo per la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 5), così provvedeva: quanto al Cassioli, sull'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava la pena in anni cinque di reclusione e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in anni due di reclusione, revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, con conferma, nel resto, della sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 18/09/2023, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 599-bis cod. proc. pen., 1, 28, 29, 32, 37 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, nonostante il tenore dell'accordo tra le parti - nel senso della determinazione della pena in anni cinque di reclusione, individuando nella stessa durata la determinazione delle pene accessorie fallimentari - la Corte di merito ha ridotto la pena detentiva ad anni cinque di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata, in difformità dal predetto accordo, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari - concordato nella stessa durata della pena principale - e applicando, per giunta, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici al di fuori dei limiti di legge, posto che la pena base per il più grave reato a carico del ricorrente è stata individuata in anni quattro e mesi quattro di reclusione, dovendosi ad essa fare riferimento, per cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici andava sostituita con quella temporanea, mentre l'interdizione legale doveva essere del tutto eliminata, con conseguente illegalità della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 129, 530, comma 2, cod. proc. pen., 216 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha del tutto omesso la motivazione circa il motivo di appello relativo alla carenza della prova circa l'elemento oggettivo e circa l'elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente; 3.2. violazione di legge, in riferimento all'art. 545-bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva avanzato istanza di concordato in appello prevedendo la pena finale di anni due di reclusione subordinata alla sostituzione con la misura del lavoro di pubblica utilità, avendo la Corte di merito rigettato il concordato e fatto generico riferimento alle qualità soggettive dell'imputato per negare l'applicazione delle sanzioni sostitutive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La sentenza impugnata si limita ad affermare che, secondo l'accordo delle parti, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici avrebbe dovuto essere sostituita con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, benché nel dispositivo non sia stata indicata tale determinazione. Quanto all'interdizione legale, va osservato che, essendo stata fissata la pena base in anni quattro mesi quattro di reclusione, la detta pena accessoria va eliminata del tutto, dovendosi fare riferimento a detta pena base (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 20/02/2018, P.G. in proc. Ngwoke, Rv. 272408). Quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentari, la sentenza impugnata è del tutto silente, benché l'accordo tra le parti avesse formulato una richiesta di "pena finale anni 5 di reclusione. Interdizioni per la durata della pena. Con rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione". Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'interdizione legale, che va eliminata; nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che va sostituita con l'interdizione temporanea e, infine, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, che vanno fissate in anni cinque. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La Corte di merito ha rigettato il concordato in appello rilevando come non sussistessero i presupposti per l'applicazione delle misure sostitutive, posto che l'imputato è gravato da cinque precedenti condanne per delitti contro il patrimonio e contro la persona, a seguito di una delle quali gli è stata anche revocata la sospensione condizionale della pena, per cui la misura sostitutiva è inadeguata;tale motivazione appare del tutto logica ed insindacabile in sede di legittimità, avendo valutato parametri rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Zezza, R,v. 272066). Quanto alla sussistenza del reato ascritto al Cascarino, alla pag. 50 della sentenza impugnata la Corte di merito ha evidenziato come il ricorrente avesse consapevolmente agito come prestanome nelle vicende della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., come emerso, in particolare, dalla deposizione del teste Catapano, e che il suo ruolo di amministratore di diritto, in una con la consapevolezza del ruolo di mero prestanome, fondassero il dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta distrattiva, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767). Peraltro, il motivo di ricorso appare del tutto generico e privo di adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del Cascarino al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla è dovuto alla parte civile, costituita nei confronti del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], atteso che il predetto ha presentato doglianze limitate alla determinazione delle pene accessorie, rispetto alle quali la parte civile non ha alcun interesse a partecipare al giudizio di legittimità, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'interdizione legale, che elimina; all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con l'interdizione temporanea e, infine, alla durata delle pene accessorie fallimentari, che fissa in anni cinque. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla sulle spese della parte civile Trivellat
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