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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11387/2026

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SINI;-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 546/2022 della Corte di Appello di Torino, pubblicata indata 21.10.2022, N.R.G. 303/2022;Numero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Giordano, promotore finanziario della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] dal4.3.2008, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto ledomande della [OSCURATO:PERSONA] preponente di rimborso della somma di € 23.336,16 atitolo restitutorio di anticipi provvigionali (cd. bonus di portafoglio) corrisposti inadempimento del patto integrativo del 12.2.2009, di pagamento della somma di€ 187.167,10 a titolo di indennità di mancato preavviso a fronte del recessosenza giusta causa dell’agente-promotore formalizzato in data 30.5.2013, edaveva rigettato le pretese riconvenzionali del convenuto finalizzateall’accertamento della natura provvigionale e non meramente incentivante deibonus previsti nel suddetto accordo integrativo, con conseguente nullità delmedesimo, e della sussistenza della giusta causa di recesso, nonché all’esattaquantificazione dell’indennità di mancato preavviso (da cui avrebbero dovutoessere escluse le cd.

“provvigioni over” a compenso dell’assolvimentodell’ulteriore incarico manageriale di coordinamento di altri promotori finanziari)e dell’indennità suppletiva di clientela.2.

La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, hacondiviso la statuizione del primo giudice, secondo cui nella trasposizioneanalogica al rapporto di agenzia dell’art. 2119 cod. civ. occorre valorizzare ledimensioni economiche del contratto e valutare l’incidenza dell’inadempimentosull’equilibrio di tale dimensione economica.3.

Ha evidenziato che l’appellante non aveva considerato tali elementi, inquanto aveva richiamato una giurisprudenza relativa a contenzioso lavoristico enon aveva specificato quale interesse dell’agente diverso da quello patrimonialelegato allo spessore e all’equilibrio economico del contratto sarebbe statotravolto e offeso dalla crisi della banca preponente al punto da rendereintollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.Numero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/20264.

Il giudice di appello ha evidenziato che l’appellante non aveva censuratoil passaggio decisivo della sentenza impugnata (riguardante l’assenza di unpregiudizio economico a suo carico conseguente alle vicende della [OSCURATO:PERSONA], avendolo stesso appellante maturato il diritto a provvigioni analoghe o, per la maggiorparte dei mesi, superiori rispetto a quelle degli anni precedenti ed essendopertanto irrilevante il calo della capacità di raccolta della rete MPS rispetto aquella dei concorrenti), e non aveva dunque svolto compiute argomentazioni chemirassero ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.5.

Ha osservato che il Giordano non aveva adeguatamente dimostrato che lapreponente gli avesse impedito di reperire nuova clientela, essendo del tuttogenerici e indeterminati i relativi capitoli di prova, né aveva contestato laseconda ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la scelta di noneffettuare più determinate operazioni o di distribuire determinati prodotti oservizi rientrava tra le legittime opzioni di politica commerciale della preponentené era emerso che MPS avesse arbitrariamente adottato tale politica neiconfronti dei soli clienti ottenuti grazie all’attività del resistente.6.

Riguardo all’incarico di coordinamento degli altri colleghi, ha ritenutoassolutamente carente la prova dell’affidamento dell’incarico in sé e delriconoscimento di un apposito compenso provvigionale (le “provvigioni over”)basato sugli affari conclusi dai singoli promotori coordinati.7.

Quanto al mancato svolgimento, da parte del preponente, di attivitàformativa in favore dei suoi promotori finanziari, ha ritenuto che i ragguagli sulregolamento contrattuale forniti dall’appellante fossero inidonei a fugare i dubbidel primo giudice riguardo all’esatta individuazione della fonte dell’obbligo dellaricorrente di effettuare tale attività.8.

Ha rilevato che le argomentazioni svolte dal Giordano riguardoall’accumulo progressivo e non più tollerabile degli asseriti inadempimenti edisservizi della preponente non avevano apprezzabilmente scalfito leosservazioni riguardanti l’assenza di qualsivoglia pregiudizio patrimoniale.9.

Ha osservato che l’appellante non aveva precisato a quanto tempo primadella notizia di reato del 2014 e alle sue dimissioni del 2013 risaliva il dedottocontegno disdicevole dei dirigenti della banca preponente ed ha condiviso leNumero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026statuizioni del primo giudice secondo cui non era dato comprendere se ed inquale misura i fatti commessi dai vertici della [OSCURATO:PERSONA] ed i comportamenti deimedesimi avrebbero potuto influire sul rapporto fiduciario con un consulentefinanziario, ferma restando la mancata prova del pregiudizio economico.10.

Il giudice di appello ha poi disatteso la censura riguardante la mancataammissione delle prove orali, essendo carenti di specificità ed irrilevanti i capitolidi prova da 13 a 20, nonché la censura relativa all’errore nel calcolodell’indennità sostitutiva del preavviso in ordine alle “provvigioni over”.11.

Ha rilevato che l’appellante non aveva rivolto alcuna critica alla ratiodecidendi della sentenza di primo grado riguardante la natura non provvigionaledei bonus di portafoglio di cui al patto integrativo del 12.2.2009, secondo cui ilGiordano avrebbe dovuto restituire le relative somme ove non fossero risultatecompensate da quote annuali di bonus al momento dell’interruzione delrapporto.12.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi.13. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2119 cod. civ., in relazione alle motivazioni del recesso del Giordano.Evidenzia che l’atto di appello aveva censurato la sentenza di primo gradoper avere ritenuto inesistente l’inadempimento a fronte della mancata prova deldanno.Sostiene che l’assenza di un nocumento non è decisiva per escludere che sifosse irrimediabilmente incrinato il rapporto fiduciario.Critica la sentenza impugnata per avere escluso che la [OSCURATO:PERSONA] potesseorganizzare la formazione dei promotori a causa del dissesto in cui versava;lamenta che la Corte territoriale ha escluso l‘inadempimento qualora la parte siaimpossibilitata ad adempiere per sua stesa colpa.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenzaimpugnata.Numero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026La sentenza impugnata ha applicato il principio secondo cui l’accertamentodella sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudicedel merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contrattoe dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendorilievo solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsaimportanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da nonconsentire la prosecuzione “anche provvisoria” del rapporto.Il motivo non censura le statuizioni secondo cui il Giordano non avevaspecificato quale interesse dell’agente diverso da quello patrimoniale legato allospessore e all’equilibrio economico del contratto sarebbe stato travolto e offesodalla crisi della banca preponente al punto da rendere intollerabile laprosecuzione anche provvisoria del rapporto, né aveva censurato il passaggiodecisivo della sentenza impugnata, relativo all’assenza del pregiudizioeconomico.Il motivo nemmeno censura le statuizioni secondo cui non era stataadeguatamente fornita la prova che la preponente aveva “quasi” impedito alGiordano di reperire nuova clientela, e secondo cui la scelta di non effettuare piùdeterminate operazioni o di distribuire determinati prodotti o servizi rientra trale legittime opzioni di politica commerciale della preponente e non era emersoche MPS avesse arbitrariamente adottato tale politica nei confronti dei soli clientiottenuti grazie all’attività del resistente.Inoltre, nel prospettare che l’atto di appello aveva censurato la sentenza diprimo grado per avere ritenuto inesistente l’inadempimento a fronte dellamancata prova del danno e nel richiamare gli obblighi regolamentari indicatinell’atto di appello, la censura non assolve agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive l’atto di appello riguardo agliobblighi regolamentari e non localizza tale atto.3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 1742 cod. civ.Deduce che contratto di agenzia e incarico accessorio di supervisione sonoschema del collegamento negoziale.Numero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Sostiene pertanto che l’incarico accessorio di supervisione non va provatoData pubblicazione 27/04/2026per iscritto.Lamenta l’illogicità della motivazione e l’erronea applicazione del principiostabilito dall’art. 1742 cod. civ.4.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenzaimpugnata.La Corte territoriale ha affermato che l’eventuale pattuizione aggiuntivariguardante l’incarico di coordinamento degli altri colleghi avrebbe dovuto essereprovata per iscritto ai sensi dell’art. 1742 cod. civ. e della clausola 10.1 delcontratto; ha comunque ritenuto generici i relativi capitoli di prova, in quantonon avevano specificato in cosa sarebbe in concreto consistita la dedotta attivitàdi coordinamento, il connesso livello di responsabilità del coordinatore e l’esattaparametrazione delle “provvigioni over”, elementi non ricavabili in via presuntivanemmeno dalla documentazione prodotta ed ha pertanto ritenuto che vi erastata una mera intenzione non formalizzata di attribuire al Giordano l’incarico diDistrict Manager.In ordine al denunciato vizio motivazionale, va inoltre rammentato che lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deveessere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solol'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando inveceesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).5.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 115 cod. proc. civ.; motivazione contraddittoria e illogica; omessaNumero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026valutazione del materiale probatorio allegato agli atti con riferimento allafondatezza del recesso dell’agente.Evidenzia che al ricorso di primo grado erano state allegate le sentenze nn.36/2014 del Tribunale di Siena e 10748/2020 del Tribunale di Milano in versioneintegrale, che la sussistenza di fatti penalmente rilevanti aveva avuto unacapillare diffusione pubblica ed era assurta a fatto notorio e che i procedimentipenali sfociati nelle sentenze allegate erano del tutto irrilevanti ai fini delladecisione.Lamenta l’omessa considerazione della copiosa documentazione allegata aifascicoli dei gradi di merito, da cui risultava in modo incontestabile la diffusionemediatica dei fatti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in contestazione e il dissestopatrimoniale della [OSCURATO:PERSONA].Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere, sulla base deidocumenti già acquisiti, la stessa indagine della quale per prima aveva condivisola rilevanza.6.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenzaimpugnata, che ha effettuato una valutazione complessiva sull’incidenza che ifatti commessi dai vertici della [OSCURATO:PERSONA] ed i comportamenti posti in essere daimedesimi avevano avuto sul rapporto fiduciario ed ha rilevato la mancatacensura delle statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti l’assenza diun pregiudizio economico.La Corte territoriale ha inoltre rilevato che le dedotte difficoltà non avevanoimpedito al Giordano di svolgere adeguatamente la sua attività, atteso che leprovvigioni maturate nei primi mesi del 2013 erano corrispondenti o addiritturasuperiori a quelle degli anni precedenti.Si deve poi rammentare che in tema di ricorso per cassazione, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oabbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaNumero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez.Data pubblicazione 27/04/20261 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento dell’art. 115 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamentodi merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazionedelle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fattoche va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez.6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).7.

Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1750 cod. civ. e dell’art. 11 degli AEC di categoria; motivazionecontraddittoria ed illogica con riferimento alla quantificazione delle sommerichieste dalla [OSCURATO:PERSONA].Lamenta la non corretta applicazione del principio secondo cui le provvigionimaturate nel rapporto accessorio manageriale (“provvigioni over”) non vannoincluse nell’indennità sostitutiva del preavviso e la mancata considerazionedell’argomentazione posta a sostegno del relativo motivo di appello.8.

Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ.; omessa pronuncia e/o motivazione carente,contraddittoria e illogica con riferimento all’attribuzione dell’onere della prova.Lamenta l’omesso esame delle argomentazioni contenute nell’atto di appelloriguardo all’onere della prova.Evidenzia che nell’atto di appello il Giordano aveva dedotto il conferimentodi un incarico accessorio che aveva comportato la corresponsione di compensiulteriori, aveva precisato che gli veniva mensilmente corrisposto un unicoimporto, comprensivo delle provvigioni dirette e di quelle “over”, ed avevalamentato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva calcolato l’indennità di mancato preavvisoconsiderando le somme complessivamente corrisposte all’agente mese permese.9.

I motivi che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi non sonomeritevoli di accoglimento.In disparte il difetto di specificità, in quanto il ricorrente non chiarisce se edin quale misura le “provvigioni over” sono state incluse nell’indennità sostitutivaNumero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026del preavviso quantificata dal Tribunale, deve osservarsi che essi non tengonoData pubblicazione 27/04/2026conto dell’effettiva ratio decidendi, avendo la Corte ritenuto mancante la provastessa della sussistenza, dell’ammontare e della parametrazione delle“provvigioni over”, e ha rinviato a quanto già espresso nei punti 3.3 dellasentenza (v. pag. 14 della sentenza).La stessa Corte ha poi aggiunto che neppure era stata “illustrata e provata laragione tecnico-giuridica per cui esse provvigioni avrebbero dovuto escludersidal computo dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità suppletiva diclientela, non dovuta in caso di recesso senza giusta causa dell’agente”.Il ricorrente non ha adeguatamente censurato queste affermazioni, ma hapiuttosto incentrato i motivi su supposte violazioni di legge in punto di oneriprobatori, dando per accertata la sussistenza dell’incarico accessoriomanageriale, nella specie esclusa dalla Corte (v. il già citato punto

3.3. dellasentenza).Al riguardo deve rilevarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass. Sez.Un. n. 34476 del 27/12/2019).10.

Neppure sussiste il denunciato vizio motivazionale, avendo la Corteterritoriale, come già il tribunale, ampiamente motivato le ragioni per le quali haritenuto indimostrata la sussistenza, l’ammontare e la parametrazione delle“provvigioni over”.

La sentenza impugnata ha dunque escluso a monte laconcreta sussistenza dei presupposti per l’erogazione delle “provvigioni over”,sicché si rivelano del pari inammissibili le censure inerenti al quantumdell’indennità di mancato preavviso.11.

Il ricorso va pertanto rigettato.12.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.13.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per il ricorrente principale, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 1° aprile 2026.La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SINI;-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 546/2022 della Corte di Appello di Torino, pubblicata indata 21.10.2022, N.R.G. 303/2022;Numero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Torino ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Giordano, promotore finanziario della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] dal4.3.2008, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto ledomande della [OSCURATO:PERSONA] preponente di rimborso della somma di € 23.336,16 atitolo restitutorio di anticipi provvigionali (cd. bonus di portafoglio) corrisposti inadempimento del patto integrativo del 12.2.2009, di pagamento della somma di€ 187.167,10 a titolo di indennità di mancato preavviso a fronte del recessosenza giusta causa dell’agente-promotore formalizzato in data 30.5.2013, edaveva rigettato le pretese riconvenzionali del convenuto finalizzateall’accertamento della natura provvigionale e non meramente incentivante deibonus previsti nel suddetto accordo integrativo, con conseguente nullità delmedesimo, e della sussistenza della giusta causa di recesso, nonché all’esattaquantificazione dell’indennità di mancato preavviso (da cui avrebbero dovutoessere escluse le cd. “provvigioni over” a compenso dell’assolvimentodell’ulteriore incarico manageriale di coordinamento di altri promotori finanziari)e dell’indennità suppletiva di clientela.2. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, hacondiviso la statuizione del primo giudice, secondo cui nella trasposizioneanalogica al rapporto di agenzia dell’art. 2119 cod. civ. occorre valorizzare ledimensioni economiche del contratto e valutare l’incidenza dell’inadempimentosull’equilibrio di tale dimensione economica.3. Ha evidenziato che l’appellante non aveva considerato tali elementi, inquanto aveva richiamato una giurisprudenza relativa a contenzioso lavoristico enon aveva specificato quale interesse dell’agente diverso da quello patrimonialelegato allo spessore e all’equilibrio economico del contratto sarebbe statotravolto e offeso dalla crisi della banca preponente al punto da rendereintollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.Numero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/20264. Il giudice di appello ha evidenziato che l’appellante non aveva censuratoil passaggio decisivo della sentenza impugnata (riguardante l’assenza di unpregiudizio economico a suo carico conseguente alle vicende della [OSCURATO:PERSONA], avendolo stesso appellante maturato il diritto a provvigioni analoghe o, per la maggiorparte dei mesi, superiori rispetto a quelle degli anni precedenti ed essendopertanto irrilevante il calo della capacità di raccolta della rete MPS rispetto aquella dei concorrenti), e non aveva dunque svolto compiute argomentazioni chemirassero ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.5. Ha osservato che il Giordano non aveva adeguatamente dimostrato che lapreponente gli avesse impedito di reperire nuova clientela, essendo del tuttogenerici e indeterminati i relativi capitoli di prova, né aveva contestato laseconda ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la scelta di noneffettuare più determinate operazioni o di distribuire determinati prodotti oservizi rientrava tra le legittime opzioni di politica commerciale della preponentené era emerso che MPS avesse arbitrariamente adottato tale politica neiconfronti dei soli clienti ottenuti grazie all’attività del resistente.6. Riguardo all’incarico di coordinamento degli altri colleghi, ha ritenutoassolutamente carente la prova dell’affidamento dell’incarico in sé e delriconoscimento di un apposito compenso provvigionale (le “provvigioni over”)basato sugli affari conclusi dai singoli promotori coordinati.7. Quanto al mancato svolgimento, da parte del preponente, di attivitàformativa in favore dei suoi promotori finanziari, ha ritenuto che i ragguagli sulregolamento contrattuale forniti dall’appellante fossero inidonei a fugare i dubbidel primo giudice riguardo all’esatta individuazione della fonte dell’obbligo dellaricorrente di effettuare tale attività.8. Ha rilevato che le argomentazioni svolte dal Giordano riguardoall’accumulo progressivo e non più tollerabile degli asseriti inadempimenti edisservizi della preponente non avevano apprezzabilmente scalfito leosservazioni riguardanti l’assenza di qualsivoglia pregiudizio patrimoniale.9. Ha osservato che l’appellante non aveva precisato a quanto tempo primadella notizia di reato del 2014 e alle sue dimissioni del 2013 risaliva il dedottocontegno disdicevole dei dirigenti della banca preponente ed ha condiviso leNumero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026statuizioni del primo giudice secondo cui non era dato comprendere se ed inquale misura i fatti commessi dai vertici della [OSCURATO:PERSONA] ed i comportamenti deimedesimi avrebbero potuto influire sul rapporto fiduciario con un consulentefinanziario, ferma restando la mancata prova del pregiudizio economico.10. Il giudice di appello ha poi disatteso la censura riguardante la mancataammissione delle prove orali, essendo carenti di specificità ed irrilevanti i capitolidi prova da 13 a 20, nonché la censura relativa all’errore nel calcolodell’indennità sostitutiva del preavviso in ordine alle “provvigioni over”.11. Ha rilevato che l’appellante non aveva rivolto alcuna critica alla ratiodecidendi della sentenza di primo grado riguardante la natura non provvigionaledei bonus di portafoglio di cui al patto integrativo del 12.2.2009, secondo cui ilGiordano avrebbe dovuto restituire le relative somme ove non fossero risultatecompensate da quote annuali di bonus al momento dell’interruzione delrapporto.12. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi.13. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2119 cod. civ., in relazione alle motivazioni del recesso del Giordano.Evidenzia che l’atto di appello aveva censurato la sentenza di primo gradoper avere ritenuto inesistente l’inadempimento a fronte della mancata prova deldanno.Sostiene che l’assenza di un nocumento non è decisiva per escludere che sifosse irrimediabilmente incrinato il rapporto fiduciario.Critica la sentenza impugnata per avere escluso che la [OSCURATO:PERSONA] potesseorganizzare la formazione dei promotori a causa del dissesto in cui versava;lamenta che la Corte territoriale ha escluso l‘inadempimento qualora la parte siaimpossibilitata ad adempiere per sua stesa colpa.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenzaimpugnata.Numero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026La sentenza impugnata ha applicato il principio secondo cui l’accertamentodella sussistenza di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudicedel merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contrattoe dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendorilievo solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsaimportanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da nonconsentire la prosecuzione “anche provvisoria” del rapporto.Il motivo non censura le statuizioni secondo cui il Giordano non avevaspecificato quale interesse dell’agente diverso da quello patrimoniale legato allospessore e all’equilibrio economico del contratto sarebbe stato travolto e offesodalla crisi della banca preponente al punto da rendere intollerabile laprosecuzione anche provvisoria del rapporto, né aveva censurato il passaggiodecisivo della sentenza impugnata, relativo all’assenza del pregiudizioeconomico.Il motivo nemmeno censura le statuizioni secondo cui non era stataadeguatamente fornita la prova che la preponente aveva “quasi” impedito alGiordano di reperire nuova clientela, e secondo cui la scelta di non effettuare piùdeterminate operazioni o di distribuire determinati prodotti o servizi rientra trale legittime opzioni di politica commerciale della preponente e non era emersoche MPS avesse arbitrariamente adottato tale politica nei confronti dei soli clientiottenuti grazie all’attività del resistente.Inoltre, nel prospettare che l’atto di appello aveva censurato la sentenza diprimo grado per avere ritenuto inesistente l’inadempimento a fronte dellamancata prova del danno e nel richiamare gli obblighi regolamentari indicatinell’atto di appello, la censura non assolve agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive l’atto di appello riguardo agliobblighi regolamentari e non localizza tale atto.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazionedell’art. 1742 cod. civ.Deduce che contratto di agenzia e incarico accessorio di supervisione sonoschema del collegamento negoziale.Numero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Sostiene pertanto che l’incarico accessorio di supervisione non va provatoData pubblicazione 27/04/2026per iscritto.Lamenta l’illogicità della motivazione e l’erronea applicazione del principiostabilito dall’art. 1742 cod. civ.4. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenzaimpugnata.La Corte territoriale ha affermato che l’eventuale pattuizione aggiuntivariguardante l’incarico di coordinamento degli altri colleghi avrebbe dovuto essereprovata per iscritto ai sensi dell’art. 1742 cod. civ. e della clausola 10.1 delcontratto; ha comunque ritenuto generici i relativi capitoli di prova, in quantonon avevano specificato in cosa sarebbe in concreto consistita la dedotta attivitàdi coordinamento, il connesso livello di responsabilità del coordinatore e l’esattaparametrazione delle “provvigioni over”, elementi non ricavabili in via presuntivanemmeno dalla documentazione prodotta ed ha pertanto ritenuto che vi erastata una mera intenzione non formalizzata di attribuire al Giordano l’incarico diDistrict Manager.In ordine al denunciato vizio motivazionale, va inoltre rammentato che lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deveessere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimitàsulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solol'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando inveceesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 115 cod. proc. civ.; motivazione contraddittoria e illogica; omessaNumero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026valutazione del materiale probatorio allegato agli atti con riferimento allafondatezza del recesso dell’agente.Evidenzia che al ricorso di primo grado erano state allegate le sentenze nn.36/2014 del Tribunale di Siena e 10748/2020 del Tribunale di Milano in versioneintegrale, che la sussistenza di fatti penalmente rilevanti aveva avuto unacapillare diffusione pubblica ed era assurta a fatto notorio e che i procedimentipenali sfociati nelle sentenze allegate erano del tutto irrilevanti ai fini delladecisione.Lamenta l’omessa considerazione della copiosa documentazione allegata aifascicoli dei gradi di merito, da cui risultava in modo incontestabile la diffusionemediatica dei fatti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in contestazione e il dissestopatrimoniale della [OSCURATO:PERSONA].Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere, sulla base deidocumenti già acquisiti, la stessa indagine della quale per prima aveva condivisola rilevanza.6. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenzaimpugnata, che ha effettuato una valutazione complessiva sull’incidenza che ifatti commessi dai vertici della [OSCURATO:PERSONA] ed i comportamenti posti in essere daimedesimi avevano avuto sul rapporto fiduciario ed ha rilevato la mancatacensura delle statuizioni della sentenza di primo grado riguardanti l’assenza diun pregiudizio economico.La Corte territoriale ha inoltre rilevato che le dedotte difficoltà non avevanoimpedito al Giordano di svolgere adeguatamente la sua attività, atteso che leprovvigioni maturate nei primi mesi del 2013 erano corrispondenti o addiritturasuperiori a quelle degli anni precedenti.Si deve poi rammentare che in tema di ricorso per cassazione, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito,ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oabbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaNumero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez.Data pubblicazione 27/04/20261 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento dell’art. 115 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamentodi merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazionedelle predette regole da parte del giudice di merito configura un errore di fattoche va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez.6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).7. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 1750 cod. civ. e dell’art. 11 degli AEC di categoria; motivazionecontraddittoria ed illogica con riferimento alla quantificazione delle sommerichieste dalla [OSCURATO:PERSONA].Lamenta la non corretta applicazione del principio secondo cui le provvigionimaturate nel rapporto accessorio manageriale (“provvigioni over”) non vannoincluse nell’indennità sostitutiva del preavviso e la mancata considerazionedell’argomentazione posta a sostegno del relativo motivo di appello.8. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ.; omessa pronuncia e/o motivazione carente,contraddittoria e illogica con riferimento all’attribuzione dell’onere della prova.Lamenta l’omesso esame delle argomentazioni contenute nell’atto di appelloriguardo all’onere della prova.Evidenzia che nell’atto di appello il Giordano aveva dedotto il conferimentodi un incarico accessorio che aveva comportato la corresponsione di compensiulteriori, aveva precisato che gli veniva mensilmente corrisposto un unicoimporto, comprensivo delle provvigioni dirette e di quelle “over”, ed avevalamentato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva calcolato l’indennità di mancato preavvisoconsiderando le somme complessivamente corrisposte all’agente mese permese.9. I motivi che vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi non sonomeritevoli di accoglimento.In disparte il difetto di specificità, in quanto il ricorrente non chiarisce se edin quale misura le “provvigioni over” sono state incluse nell’indennità sostitutivaNumero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026del preavviso quantificata dal Tribunale, deve osservarsi che essi non tengonoData pubblicazione 27/04/2026conto dell’effettiva ratio decidendi, avendo la Corte ritenuto mancante la provastessa della sussistenza, dell’ammontare e della parametrazione delle“provvigioni over”, e ha rinviato a quanto già espresso nei punti 3.3 dellasentenza (v. pag. 14 della sentenza).La stessa Corte ha poi aggiunto che neppure era stata “illustrata e provata laragione tecnico-giuridica per cui esse provvigioni avrebbero dovuto escludersidal computo dell’indennità di mancato preavviso e dell’indennità suppletiva diclientela, non dovuta in caso di recesso senza giusta causa dell’agente”.Il ricorrente non ha adeguatamente censurato queste affermazioni, ma hapiuttosto incentrato i motivi su supposte violazioni di legge in punto di oneriprobatori, dando per accertata la sussistenza dell’incarico accessoriomanageriale, nella specie esclusa dalla Corte (v. il già citato punto 3.3. dellasentenza).Al riguardo deve rilevarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sottol'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass. Sez.Un. n. 34476 del 27/12/2019).10. Neppure sussiste il denunciato vizio motivazionale, avendo la Corteterritoriale, come già il tribunale, ampiamente motivato le ragioni per le quali haritenuto indimostrata la sussistenza, l’ammontare e la parametrazione delle“provvigioni over”. La sentenza impugnata ha dunque escluso a monte laconcreta sussistenza dei presupposti per l’erogazione delle “provvigioni over”,sicché si rivelano del pari inammissibili le censure inerenti al quantumdell’indennità di mancato preavviso.11. Il ricorso va pertanto rigettato.12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.13. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per il ricorrente principale, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 1° aprile 2026.La PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 30365/2022Numero sezionale 1661/2026Numero di raccolta generale 11387/2026Data pubblicazione 27/04/2026
Sentenza Cassazione n. 11387/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris