CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 Centro ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Direttore Generale, ing. [OSCURATO:PERSONA], legale rap-presentante pro tempore, con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] delPrincipe n. 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura su supportoanalogico separato da considerarsi in calce al ricorso, in virtù didelibera di conferimento incarico, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 65E28 F839A), che dichiara di voler ricevere le comuni-cazioni e le notifiche al [OSCURATO:TELEFONO] e alla pec antonionardone@ avvocatinapoli.legalmail.it, con cui è elettivamente domiciliata inRoma, Via F. S. Nitti, 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].RicorrentecontroIstituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], inpersona del suo legale rappresentate p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], sedente in Napoli via A. Labriola n. 3-6, lotto GP,rapp.to e difeso giusta procura speciale alla lite rilasciata su foglioseparato della quale è stata estratta copia digitalmente sottoscrittaNumero registro generale 13860/2025Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 10787/2026Data pubblicazione 23/04/2026allegata al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] NCL69B28 A662X zammielloavvocato @ pec.it), elett.te domiciliatapresso il di lui studio in Salerno alla via G. [OSCURATO:PERSONA] n.26(84122) con domicilio digitale zammielloavvocato @ pec.it, ove dichiara, ai sensi e per gli effetti del II comma dell’art. 176 cpc, divoler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 1751 depo-sitata il 7 aprile 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 28.014,65) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.MNumero registro generale 13860/2025Numero sezionale 211/2026Numero di raccolta generale 10787/2026Data pubblicazione 23/04/2026dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore del di-fensore dichiaratosi antistatario.Roma, 20/04/2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti