CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 14744/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di giorni ventiquattro di arresto ed C. 800 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. B), D. Lgs. n. 285 del 1992 (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari ad 1,10 g/1). 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione di legge, rilevando che il Tribunale non aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa- tente di guida. 3. Il ricorso è fondato. Già da epoca remota, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8488 del 27 maggio 1998, Bo.) hanno affermato che in caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espressamente escluse dall'art. 445 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Marcel, Rv. 253591). Si tratta, infatti, di sanzione amministrativa accessoria e non già di pena accesso- ria, dovendo dunque trovare applicazione anche in caso di sentenza di patteggia- mento, pur se non oggetto di accordo (Sez. 2, n. 49461 del 26/11/2013, Cargnello, Rv. 257871; Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, Francavilla, Rv. 237231). Gli stessi art. 186, comma 2-quater e 222, C.d.S. fanno espresso riferimento an- che alla sentenza di patteggiamento fra le ipotesi cui consegue di diritto l'applicazione della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 27931 del 05/05/2005, Saoner, Rv. 232015). 4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione di sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti (in diversa persona fisica), che dovrà applicare la sud- detta sanzione amministrativa determinandone la durata, esercitando sul punto il proprio potere discrezionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concernente la sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 27 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Aldoksoip4or S