CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 16624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale presente nel ruolo di udienza della camera di consiglio del 26 novembre 2021 relativamente al ricorso n. 27533/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Società cooperativa a r.l. in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di nulla opporre in ordine alla correzione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza della Camera di consiglio di questa Terza Sezione Penale del 26 novembre 2021 sul ricorso n. 27533/2021. Rilevato che il Procuratore generale ha concluso di nulla osservare in ordine alla correzione dell'errore materiale. --10A; 11; Ritenuto che si verte in una ipotesi di errore materiale, essendo stato erroneamente trascritta la formula del dispositivo recante l'inammissibilità, anziché quella recante il rigetto del ricorso (come si desume dalla motivazione della sentenza). Considerato che occorre pertanto procedere alla correzione di quanto contenuto nel ruolo di udienza in relazione al ricorso n. 27533/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Società cooperativa a r.l. in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, nel dispositivo, dove è scritto "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende" si legga "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". P.Q.M. Dispone la correzione del ruolo di udienza di camera di consiglio del 26.11.2021, r.g. n. 27533/2021 ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Società cooperativa a r.l. nel senso che le parole "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende" sono sostituite dalle parole "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso il 20/4/2022 Il Consigliere es