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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27145/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa in data 10/11/2021 dal Tribunale di Bologna, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando nove motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, argomentando che detenere in casa sostanza stupefacente per uso personale non è reato e che la presenza di un bilancino, in un casolare abbandonato ed aperto a tutti, non comprovava la finalità di spaccio; andava, quindi, restituita all'imputato la somma di euro 355,00.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione affermando che l'imputato doveva essere mandato assolto per difetto di prova del dolo.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.pen., argomentando che, a fronte di una ricostruzione dei fatti parziale ed insufficiente e trattandosi di stupefacente di bassa quantità per uso personale, doveva trovare applicazione la predetta causa di esclusione della punibilità.

Con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo, erroneamente, i Giudici di merito valutato quali elementi favorevoli il comportamento collaborante, il rito scelto, i precedenti penali risalenti nel tempo.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione., esponendo che le risultanze istruttorie non rendevano provata la responsabilità del Gahlib in ordine ad eventuali pregresse cessioni al Rizioli.

Con il sesto motivo deduce violazione degli artt. 190,192,495 cod.proc.pen. e 27 Cost., lamentano l'errata valutazione degli atti e dei documenti, emergendo il difetto di prova del reato contestato.

Con il settimo motivo deduce violazione dell'art. 62 n. 2 e n. 4, cod.pen. e dell'art. 56 cod.pen., lamentando che non era stata applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 cod.pen. per la tenuità dell'offesa e l'eventuale tentativo della cessione ex art. 56 cod.pen.Con l'ottavo motivo deduce violazione dell'art. 131 bis cod.pen., lamentando che i Giudici di merito avrebbe dovuto riconoscere la speciale tenuità del fatto.

Con il nono motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 163 cod.pen., lamentando che la Corte di appello non aveva motivato in ordine allo scostamento della pena dal minimo edittale ed alla sospensione condizionale della pena.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi primo, secondo, quinto e sesto sono inammissibili. e, Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge vvizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure, peraltro formulate anche in maniera generica senza il doveroso confronto critico con le argomentazioni esposte dai Giudici di merito, le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).

2. Il terzo motivo e l'ottavo motivo sono manifestamente infondati.

La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione alla serialità dell'attività di cessione di sostanze stupefacenti.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto/è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

4. Il settimo motivo è inammissibile.

La doglianza con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod.pen. e generica perché priva di confronto con le argomentazioni dei Giudici di merito, i quali hanno evidenziato, quali elementi incompatibili con il riconoscimento della detta attenuante la serialità dell'attività di spaccio di cocaina ed il rinvenimento sulla persona dell'imputato, soggetto privo di reddito) della somma di euro 533,00 (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

La doglianza avente ad oggetto la configurabilità del tentativo della cessione ex art. 56 cod.pen. e generica e priva di concretezza.

Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra, quindi, la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087

5. Il nono motivo è manifestamente infondato.

Costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.

Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato- come avvenuto nella specie - sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 de/20/03/2013, Rv.256197).

Va, poi, ricordato che il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136).

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha dato rilievo ostativo ai precedenti penali dell'imputato ed alla non occasionalità del fatto.

6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa in data 10/11/2021 dal Tribunale di Bologna, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando nove motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, argomentando che detenere in casa sostanza stupefacente per uso personale non è reato e che la presenza di un bilancino, in un casolare abbandonato ed aperto a tutti, non comprovava la finalità di spaccio; andava, quindi, restituita all'imputato la somma di euro 355,00. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione affermando che l'imputato doveva essere mandato assolto per difetto di prova del dolo. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.pen., argomentando che, a fronte di una ricostruzione dei fatti parziale ed insufficiente e trattandosi di stupefacente di bassa quantità per uso personale, doveva trovare applicazione la predetta causa di esclusione della punibilità. Con il quarto motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo, erroneamente, i Giudici di merito valutato quali elementi favorevoli il comportamento collaborante, il rito scelto, i precedenti penali risalenti nel tempo. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione., esponendo che le risultanze istruttorie non rendevano provata la responsabilità del Gahlib in ordine ad eventuali pregresse cessioni al Rizioli. Con il sesto motivo deduce violazione degli artt. 190,192,495 cod.proc.pen. e 27 Cost., lamentano l'errata valutazione degli atti e dei documenti, emergendo il difetto di prova del reato contestato. Con il settimo motivo deduce violazione dell'art. 62 n. 2 e n. 4, cod.pen. e dell'art. 56 cod.pen., lamentando che non era stata applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 cod.pen. per la tenuità dell'offesa e l'eventuale tentativo della cessione ex art. 56 cod.pen.Con l'ottavo motivo deduce violazione dell'art. 131 bis cod.pen., lamentando che i Giudici di merito avrebbe dovuto riconoscere la speciale tenuità del fatto. Con il nono motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 163 cod.pen., lamentando che la Corte di appello non aveva motivato in ordine allo scostamento della pena dal minimo edittale ed alla sospensione condizionale della pena. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi primo, secondo, quinto e sesto sono inammissibili. e, Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge vvizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure, peraltro formulate anche in maniera generica senza il doveroso confronto critico con le argomentazioni esposte dai Giudici di merito, le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], rv. 235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508). 2. Il terzo motivo e l'ottavo motivo sono manifestamente infondati. La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione alla serialità dell'attività di cessione di sostanze stupefacenti. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto/è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. 4. Il settimo motivo è inammissibile. La doglianza con cui si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod.pen. e generica perché priva di confronto con le argomentazioni dei Giudici di merito, i quali hanno evidenziato, quali elementi incompatibili con il riconoscimento della detta attenuante la serialità dell'attività di spaccio di cocaina ed il rinvenimento sulla persona dell'imputato, soggetto privo di reddito) della somma di euro 533,00 (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). La doglianza avente ad oggetto la configurabilità del tentativo della cessione ex art. 56 cod.pen. e generica e priva di concretezza. Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra, quindi, la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087 5. Il nono motivo è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato- come avvenuto nella specie - sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 de/20/03/2013, Rv.256197). Va, poi, ricordato che il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.5, n.57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Sez.3,n.35852 del 11/05/2016, Rv.267639; Sez.2, n.37670 del 18/06/2015, Rv.264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3 n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184; Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha dato rilievo ostativo ai precedenti penali dell'imputato ed alla non occasionalità del fatto. 6. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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